Agli assessori regionali alla
                                  sanita'
                                  Al comando generale carabinieri
                                  N.A.S.
  L'art.  6  della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante le misure per
la lotta contro l'afta epizootica e  le  altre  malattie  epizootiche
degli  animali,  stabilisce  le  nuove  sanzioni  da  applicarsi alle
infrazioni al vigente regolamento di polizia  veterinaria,  approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
  La nuova disciplina si applica a tutte le fattispecie contenute nel
citato  regolamento,  con  l'eccezione  dei  casi   di   inosservanza
all'obbligo  di denunzia di una malattia infettiva o di violazione di
un'ordinanza emanata dall'autorita' sanitaria ai sensi dell'art.  264
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265.
  Per corrispondere alle sollecitazioni ed ai quesiti pervenuti ed al
fine di favorire l'uniforme  applicazione  della  norma,  si  ritiene
opportuno   precisare   che  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
consiste nel pagamento di una somma che  va  da  un  minimo  di  lire
cinquecentomila ad un massimo di lire duemilionicinquecentomila.
  L'autorita'  sanitaria, nel contestare gli addebiti, deve anche, ai
sensi dell'art. 16 della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  recante
modifiche  al  sistema  penale,  avvertire gli interessati della loro
possibilita' di  soddisfare  l'obbligazione,  entro  sessanta  giorni
dalla notifica, con il pagamento in misura ridotta, consistente nella
somma di lire 833.333; esso, in base alla citata  normativa,  risulta
dall'individuazione    dell'importo    piu'    favorevole,   per   il
trasgressore, tra il terzo del massimo  della  pena  prevista  ed  il
doppio del minimo.
  Nell'ipotesi,  invece,  sopraricordata di mancata denuncia o di non
osservanza  delle  ordinanze   contingibili   ed   urgenti,   emanate
dall'autorita'  sanitaria  in  presenza  di  una malattia infettiva e
contemplate  dal  citato  art.  264  del  testo  unico  delle   leggi
sanitarie,  si  applichera'  la  piu' onerosa sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire cinquemilioni; la misura ridotta
piu' favorevole all'interessato risulta essere, anche in questo caso,
il terzo del massimo della pena edittale  e  cioe'  la  somma  di  L.
1.666.666.
  Gli  assessorati regionali ed il comando generale in indirizzo sono
pregati di  portare  la  presente  nota  a  conoscenza  delle  unita'
sanitarie e degli uffici periferici di rispettiva competenza.
                                 p. Il direttore generale: FABBROVICH