LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859
del 10 dicembre 1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, presentata dalla S.I.P. - agenzia di Sondrio,  per  la
realizzazione di un impianto telefonico su area ubicata nel comune di
Livigno, mappale 2, 15 e 16, foglio 66, mappali 11, 28, 26,  24,  29,
6,  14, 2 e 3, foglio 64, mappali 25, 19, 23, 17, 27 e 21, foglio 62,
sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto  ministeriale
7 luglio 1960, Gazzetta Ufficiale n. 180, della legge 29 giugno 1939,
n. 1497 e art. 1, primo comma, lettera d), della legge 8 agosto 1985,
n.   431,   nonche'   gravata  da  vincolo  di  immodificabilita'  ed
inedificabilita' temporanea di cui all'art.  1-  ter  della  legge  8
agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n.
2, individuato con deliberazione di giunta regionale n.  IV/3859  del
10 dicembre 1985;
  Vista la nota n. 1832/12A3 Gab. della prefettura di Sondrio in data
16 marzo 1989 con la  quale  si  dichiara  la  particolare  rilevanza
pubblica dell'opera in oggetto;
  Riconosciuto,   anche   in   base   all'attestazione  prodotta,  la
particolare rilevanza pubblica dell'opera in  argomento,  diretta  al
soddisfacimento  di  interessi  pubblici consistenti nella necessita'
indispensabile  di  collegamenti  telefonici  con  la  caserma  della
Guardia di finanza in localita' Forcola di Livigno;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare  i  suddetti  interessi pubblici ad essa sottesi, in quali
rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta  regionale  non
puo'  esimersi  dal  prendere  in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato  in  ordine  all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita'  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8  agosto  1985,  n.  431:  cio'  in  considerazione  del
limitato impatto paesaggistico dell'impianto telefonico;
  Atteso  che  si  e'  provveduto, relativamente all'area interessata
dall'opera proposta  a  verificare  che  la  stessa  non  risulta  in
contrasto  con  tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che
urbanistico ed economico-sociale,  propri  della  proposta  di  piano
paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dell'opera in  oggetto  dall'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera' ad
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Livigno, mappali 2, 15 e 16, foglio 66,  mappali
11,  28, 26, 24, 29, 6, 14, 2 e 3, foglio 64, mappali 25, 19, 23, 17,
27 e 21, foglio 62, dall'ambito territoriale n.  2,  individuato  con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3  giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge regionale
27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12
settembre 1986, n. 54;
   4)  di  inviare  al  sindaco  del  comune  di  Livigno copia della
Gazzetta Ufficiale, contenente la presente  deliberazione,  affinche'
provveda  ad  affiggerla  all'albo  comunale: il comune stesso dovra'
tenere  a  disposizione  degli  interessati  copia   della   Gazzetta
Ufficiale  con  la  relativa  planimetria, ai sensi dell'art. 4 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.
    Milano, addi' 1› agosto 1989
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: DI GIUGNO