IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1 gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilita' prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325; Visto il decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento e' ridotto al 10 per cento; Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, puo' autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1 dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 74, recante delega all'on. dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri; Vista la nota del 16 giugno 1989, n. 335062, dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere idonei di concorso con graduatoria approvata nel 1986, nonche' ad assumere sette commessi con le modalita' ex art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato che con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 22- bis del 21 marzo 1989, dei posti vacanti da destinare alla mobilita', l'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ha dato attuazione alle procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilita'; Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalita' dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto Ente a procedere alle richieste assunzioni, cosi' come specificate in dispositivo; Decreta: L'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, e' autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989: A) cinquantacinque assistenti (sesta qualifica funzionale idonei di concorso con graduatoria approvata il 1 agosto 1986); B) sette commessi con le modalita' di cui all'art. 16 della legge 29 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, addi' 22 luglio 1989 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica CIRINO POMICINO Il Ministro del tesoro AMATO Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1989 Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 301