IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1 gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilita' prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325; Visto il decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento e' ridotto al 10 per cento; Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, puo' autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1 dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 74, recante delega all'on. dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri; Vista la nota dell'11 marzo 1989, n. 8379, dell'amministrazione provinciale di Teramo, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un capo cantoniere (quinta qualifica funzionale) usufruendo degli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988 nonche' ad assumere un operaio specializzato (quarta qualifica funzionale) con le modalita' ex art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni; Ritenuto che con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 22- bis del 21 marzo 1989, dei posti vacanti da destinare alla mobilita', l'amministrazione provinciale di Teramo ha adempiuto l'onere dell'attuazione del processo di mobilita' richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554; Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalita' dell'amministrazione provinciale di Teramo tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto ente a procedere alle richieste assunzioni, cosi' come specificate in dispositivo; Decreta: L'amministrazione provinciale di Teramo, e' autorizzata, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989, un capo cantoniere, idoneo di concorso con graduatoria approvata nel 1985-1988, un operaio specializzato con le modalita' di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, addi' 21 luglio 1989 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica CIRINO POMICINO Il Ministro del tesoro AMATO Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1989 Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 302