IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Viste  le  deliberazioni  adottate  dal CIPE e dal CIPI, in data 14
giugno  1988,  relative  al  piano  di  risanamento  della siderurgia
pubblica,  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1988, n.
146;
  Visto  il  decreto-legge  1›  aprile 1989, n. 120, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del 3 aprile 1989, n. 77, convertito nella legge
15  maggio  1989,  n. 181, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23
maggio  1989,  n.  118,  che,  in attuazione del piano di risanamento
della  siderurgia  pubblica,  prevede misure di sostegno sociale e di
reindustrializzazione delle aree colpite dalla crisi siderurgica;
  Visto  l'art.  5, primo comma, della legge sopra richiamata che, al
fine  della ripresa economica ed occupazionale delle aree interessate
alla  ristrutturazione  del  comparto siderurgico, demanda al CIPI la
valutazione  del  programma  speciale  di reindustrializzazione e del
programma   di  promozione  industriale  predisposto  dalla  Societa'
finanziaria  di  promozione  e  sviluppo  imprenditoriale controllata
dall'IRI (SPI S.p.a.);
  Visto  l'art. 6, primo comma, della legge n. 181/1989 che affida al
CIPI il compito di determinare, contestualmente alla deliberazione di
approvazione  dei  programmi presentati per la reindustrializzazione,
l'applicabilita'  alle iniziative localizzabili nel Mezzogiorno delle
agevolazioni  finanziarie  previste dalla legge 1› marzo 1986, n. 64,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1986, n. 61, cosi'
come modificate dall'art. 6, secondo comma;
  Visto  l'art.  8,  secondo comma, della legge citata che demanda al
CIPI la determinazione dei criteri e delle modalita' di utilizzazione
delle  disponibilita'  del Fondo speciale di reindustrializzazione di
cui  al'art. 7, primo comma, destinate a contribuire, entro il limite
massimo  di  660  miliardi  di  lire,  alla  copertura dei fabbisogni
finanziari   risultanti   dalla   realizzazione   dei   programmi  di
reindustrializzazione e di promozione delle societa' del gruppo IRI;
  Visto  altresi'  l'art. 8, sesto comma, della legge n. 181/1989 che
demanda   al   CIPI  la  possibilita'  di  ampliare,  ai  fini  della
localizzazione  delle iniziative di promozione industriale, l'area di
intervento  al  territorio  rientrante  nel  raggio  di 30 chilometri
calcolato rispetto ai centri urbani delle aree di crisi siderurgica,
  purche'   ricadente   nell'ambito   delle   relative   regioni   di
  appartenenza;
Vista la nota del 6 luglio 1989 con la quale il Ministro delle
partecipazioni  statali,  sentito  il  Ministro  per  gli  interventi
straordinari  nel  Mezzogiorno,  ha  sottoposto  alla valutazione del
comitato  il  programma speciale di reindustrializzazione e quello di
promozione industriale delle aree di crisi siderurgica;
  Considerato  che  il  programma  speciale  di reindustrializzazione
tende,  attraverso  la  realizzazione  di  un complesso di iniziative
produttive economicamente valide articolate nei settori e comparti in
cui  operano  attivamente  le  principali societa' del gruppo IRI, al
conseguimento  di  obiettivi  volti alla riqualificazione del tessuto
produttivo  del  territorio,  venendo  in  tal modo a riequilibrare e
potenziare  il livello di sviluppo industriale delle aree interessate
al processo di ristrutturazione della siderurgia pubblica;
  Considerato,  altresi',  che il programma di promozione industriale
realizzabile  con  gli interventi della societa' SPI mira a delineare
il  quadro  operativo  necessario  per  cogliere  le opportunita' del
mercato  con l'avvio di iniziative in grado di sviluppare e sostenere
le vocazioni imprenditoriali locali;
  Attesa  l'esigenza  di  utilizzare al meglio le risorse finanziarie
del Fondo speciale di reindustrializzazione al fine di conseguire gli
obiettivi   economici   ed   occupazionali  indicati  nei  programmi,
consentendo alla societa' SPI di ricorrere all'apporto degli istituti
di  credito  per il finanziamento delle iniziative e di imputare alla
quota del Fondo assegnata il differenziale dei tassi;
 Tenuto  conto che il processo di ristrutturazione del comparto della
siderurgia pubblica determina un esubero occupazionale la cui entita'
massima  e'  stata  stabilita  per  area  territoriale con il decreto
interministeriale  del  18  settembre  1989, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  29 settembre 1989, n. 228, emanato ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 3 della sopra indicata legge;
  Rilevato   che,  sotto  il  profilo  occupazionale,  le  iniziative
previste  nei  programmi  proposti  dal Ministro delle partecipazioni
statali  comportano  la  creazione  di  nuovi posti di lavoro, pari a
12.190  unita', contribuendo ad un recupero dei livelli occupazionali
nei bacini di crisi;
  Su  proposta  del  Ministro  delle  partecipazioni  statali  e  del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
                              Delibera:
  1.  E'  approvato  il  programma  speciale di reindustrializzazione
delle  aree  di  crisi  siderurgica che prevede la localizzazione nei
comuni   delle   province   di   Genova,  Terni,  Napoli  e  Taranto,
espressamente   indicati   nel   documento  programmatico,  di  nuove
iniziative  produttive  promosse  dalle  societa'  facenti  parte del
gruppo  IRI,  indicate  nell'allegato  1  alla  presente delibera. Il
complesso  delle  iniziative  dara'  luogo  ad investimenti fissi per
1.716 miliardi di lire e ad una occupazione di 7.190 unita'.
  Sono  altresi' approvate le linee programmatiche dell'intervento di
promozione  industriale,  da  realizzarsi  tramite  la  societa'  SPI
controllata  dall'IRI,  che  definiscono  finalita'  e  strumenti per
l'attivazione   nelle   aree   di   crisi   siderurgica   di  energie
imprenditoriali  capaci di creare, con un volume di investimenti pari
a  780  miliardi  di  lire, 5.000 posti di lavoro, di cui 4.250 nelle
aree prioritarie.
  2.  Alle  iniziative  produttive  di  beni  e servizi contenute nel
programma speciale di reindustrializzazione localizzate nei territori
delle  province  di  Napoli  e  Taranto,  per  le quali la domanda di
agevolazioni  finanziarie  ai sensi della legge 1› marzo 1986, n. 64,
sia   inoltrata,   secondo   le   disposizioni   recate  dal  decreto
ministeriale  3  maggio  1989,  n.  233,  pubblicato  nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 1989, n. 140, entro i
termini  stabiliti  dall'art. 6 della legge n. 181/1989, si applicano
le  provvidenze  previste  dalla  stessa legge n. 64 - incluse quelle
relative  alla  locazione  finanziaria di cui all'art. 83 del decreto
del  Presidente della Repubblica n. 218/1978 come integrato dall'art.
9  della legge n. 64 - con le modifiche previste dall'art. 6, secondo
comma, della citata legge n. 181/1989.
  Per   quanto   riguarda   le  iniziative  della  societa'  SPI,  da
localizzarsi   nei   comuni   di  Taranto  e  Napoli,  che  prevedono
investimenti  fissi  superiori  a 32 miliardi, l'applicabilita' delle
misure  incentivanti  previste dall'art. 6 della legge n. 181/1989 e'
subordinata alla presentazione al CIPI dei relativi progetti.
  3.  La determinazione del CIPI di applicabilita' delle agevolazioni
finanziarie  previste  dall'art.  6,  secondo  comma,  della legge n.
181/1989 implica l'ammissibilita' dell'iniziativa, ai sensi dell'art.
74,  primo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218
del 1978, al contributo di cui all'art. 69 del decreto del Presidente
della Repubblica citato.
  Per  quanto  attiene  alla  istruttoria  delle  domande finalizzate
all'ottenimento   delle   agevolazioni  finanziarie  della  legge  n.
64/1986,  il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
impartira'  le  opportune  direttive  affinche'  le deliberazioni sia
degli  istituti  di  credito abilitati ad operare nel Mezzogiorno che
della  Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno siano
adottate entro il termine massimo complessivo di centoventi giorni.
  4.  Ai  fini dell'attribuzione dei livelli di incentivazione di cui
all'art.  6,  secondo comma, della legge n. 181/1989, le quote minime
di  assunzioni  del  personale  siderurgico,  in  rapporto alle nuove
assunzioni   riguardanti   le   singole  iniziative  specificate  nel
programma  speciale  di reindustrializzazione, sono quelle risultanti
nell'apposito     allegato     B    al    programma    speciale    di
reindustrializzazione,   aumentate   mediamente   di   cinque   punti
percentuali   limitatamente   alle   iniziative  localizzabili  nella
provincia di Napoli.
  Allo  scopo di promuovere il reimpiego del maggior numero possibile
dei  lavoratori  siderurgici nei diversi bacini di crisi, il Ministro
delle partecipazioni statali trasmette al Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale, il programma predisposto dall'IRI, in attuazione
dell'art.  4  della  legge  n.  181/1989, relativo agli interventi di
formazione   e   di   riqualificazione  professionale  adeguati  alle
iniziative      produttive     contenute     nei     programmi     di
reindustrializzazione e di promozione.
  Per  il reimpiego dei lavoratori siderurgici si considera personale
siderurgico   esuberante   quello   determinato,  in  ciascun  ambito
territoriale, con il decreto interministeriale del 18 settembre 1989,
n. 331.
  Nel  computo  delle  assunzioni di personale siderurgico non potra'
comunque tenersi conto delle assunzioni effettuate anteriormente alla
data di delibera del CIPI del 14 giugno 1988.
  Qualora  venga  accertato  per  la  singola  iniziativa  il mancato
rispetto della quota di assunzione di personale siderurgico calcolata
sulle  complessive nuove assunzioni effettuate fino al raggiungimento
dell'occupazione   a  regime,  all'iniziativa  in  questione  vengono
applicati i livelli di incentivazione previsti dalla legge n. 64, con
decadenza  dei  benefici  aggiuntivi  previsti  dall'art.  6, secondo
comma,   della  legge  n.  181/1989  e  con  conseguente  obbligo  di
restituzione  delle  somme  percepite  a tale titolo, aumentate degli
interessi legali.
  Il   mancato  rispetto  delle  quote  di  assunzione  di  personale
siderurgico   suindicate  non  comporta  la  decadenza  dei  benefici
aggiuntivi   ove  esso  dipenda  dalla  inesistenza  nell'ambito  del
personale   siderurigico  esuberante  -  anche  scontando  azioni  di
riqualificazione  -  delle  professionalita'  richieste dalle singole
iniziative,  definite nell'apposito allegato al programma speciale di
reindustrializzazione,  ovvero  quando  esso dipenda dal rifiuto alla
mobilita'  opposto  da  tutto  il  personale  esuberante  residuo  in
possesso dei necessari requisiti professionali.
  Per  l'attuazione  dell'undicesimo comma dell'art. 8 della legge n.
181/1989,  il  Ministro  delle  partecipazioni  statali  operera'  in
stretto accordo con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sugli   aspetti   occupazionali,   sia   per  l'individuazione  delle
qualifiche   sia   per   l'accertamento   del  numero  del  personale
siderurgico da rioccupare.
  5.  In  relazione  al  comma  3-  bis  dell'art.  5  della legge n.
181/1989, sono, ope legis, riconosciute di pubblica utilita', urgenti
ed   indifferibili   le   opere  finalizzate  alla  attuazione  delle
iniziative      specificate     nel     programma     speciale     di
reindustrializzazione  e  nel programma di promozione industriale, da
realizzare  sulle aree identificate nei piani particellari di massima
allegati ai programmi stessi o ai progetti da presentarsi al Ministro
delle partecipazioni statali.
  I  termini  per  l'inizio delle espropriazioni ed il compimento dei
lavori  sono fissati rispettivamente in mesi dodici ed anni quattro a
decorrere dalla data della presente delibera.
  6.  Le  disponibilita' del Fondo speciale di reindustrializzazione,
pari  a  660  miliardi  di  lire,  sono  ripartite  in ragione di 460
miliardi  per  gli  interventi  di  reindustrializzazione  e  di  200
miliardi per gli interventi promossi dalla societa' SPI.
  Le suddette somme saranno erogate, tramite l'IRI, per realizzare le
seguenti  forme  di  intervento a beneficio delle iniziative indicate
nei programmi di cui al punto 1:
   contributi in conto capitale e in conto interessi;
   prefinanziamenti  delle  agevolazioni  sulla  base della normativa
comunitaria, nazionale e regionale;
   finanziamenti agevolati, limitatamente alle iniziative localizzate
nelle   aree   del  Mezzogiorno,  fino  a  copertura  dei  fabbisogni
finanziari residui rispetto alle leggi agevolative.
  La  quota  del  Fondo,  pari  a  460  miliardi,  assegnata  per  la
realizzazione  del  programma speciale di reindustrializzazione sara'
utilizzata  per  l'erogazione  di  contributi  in  conto capitale. La
restante  quota  di  200 miliardi sara' utilizzata dalla societa' SPI
per   l'erogazione  di  contributi  in  conto  capitale  e  in  conto
interessi,  prefinanziamenti  e  finanziamenti  agevolati,  ai  sensi
dell'art.  7  della  legge n. 181/1989, secondo le disposizioni della
presente  delibera  e  salvo  quanto  sara' deliberato ai sensi dello
stesso art. 7, quinto comma.
  Le  somme  risultanti  dall'estinzione  dei  prefinanziamenti e dei
finanziamenti effettuati dalla SPI, a valere sulle disponibilita' del
Fondo speciale di reindustrializzazione, saranno restituite al Fondo,
al  netto  delle  perdite  eventualmente  registrate sulle operazioni
suddette.
  7.  La  misura  dei  contributi, a valere sul Fondo speciale per la
reindustrializzazione,  sara'  determinata tenendo conto dei seguenti
criteri:
   l'incidenza del fattore occupazionale, con particolare riferimento
all'assorbimento degli esuberi siderurgici;
   gli  oneri  differenziali derivanti dalla specifica localizzazione
delle  iniziative,  ove  non  coincida  con  quella  ottimale  per le
societa' proponenti;
   la  localizzazione  delle iniziative con opportune graduazioni dei
livelli di incentivazione tra le aree meridionali e quelle del Centro
Nord;
   il contenuto di innovazione, ricerca e formazione delle iniziative
e le loro interrelazioni con le realta' scientifiche, tecnologiche ed
economiche locali;
   l'entita'  dei mezzi propri necessari alle societa' per conseguire
i risultati economici previsti nei programmi.
  L'intervento  del  Fondo concorre, insieme alle altre fonti interne
ed   esterne,  al  finanziamento  delle  attivita'  patrimoniali  con
l'esclusione delle spese gestionali dell'impresa.
  Per  quanto  riguarda  il  progetto di bonifica e di valorizzazione
delle  aree  genovesi  il  contributo  copre i costi di bonifica e di
prima infrastrutturazione delle aree stesse.
  8.   In   corrispondenza   della  realizzazione  del  programma  di
promozione   industriale   della   societa'  SPI,  le  disponibilita'
finanziarie   di  200  miliardi  assegnate,  saranno  utilizzate  per
concedere:
   i  prefinanziamenti  e, limitatamente alle aree del Mezzogiorno, i
finanziamenti  agevolati  o  in  alternativa i contributi necessari a
coprire  la  differenza tra il costo effettivo di provvista - che non
potra'  essere  superiore  a  quello  determinato  periodicamente dal
Ministro  del tesoro ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 902/1976 - maggiorato fino ad un massimo di 1,5
punti percentuali per gli oneri sostenuti dalla SPI e quello a carico
degli operatori;
   i  contributi  in  conto  capitale  da  concedere  alle iniziative
localizzate  nelle  aree  del Centro Nord, promosse da imprese aventi
capitale proprio non inferiore al 30% degli investimenti fissi;
   le  somme  per  gli  investimenti  fissi  e per la costituzione di
consorzi  fidi occorrenti alla realizzazione dei BIC, entro il limite
massimo di 10 miliardi per iniziativa.
  9.  Con  cadenza  semestrale  la  SPI,  per  il  tramite  dell'IRI,
riferisce  al  Ministro  delle  partecipazioni statali in merito alle
iniziative a fronte delle quali sono state erogate le agevolazioni di
cui  al  punto precedente e rende analiticamente conto dell'uso delle
risorse finanziarie assegnate.
  10.  Il  Ministro delle partecipazioni statali d'intesa, per quanto
di  competenza,  con  il Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno:
   provvede,  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
pesentazione  del  progetto, alla verifica della corrispondenza delle
iniziative    alle    finalita'    indicate    nel    programma    di
reindustrializzazione  e  nel  programma  di  promozione industriale,
fermo  restando  che,  trascorso  il predetto termine, la verifica si
intende attuata con esito positivo;
   adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le misure necessarie
per   la   esclusione   dell'ammissibilita'   al  Fondo  speciale  di
reindustrializzazione  delle iniziative che risultassero non conformi
alle finalita' dei programmi approvati dal CIPI;
   emana  le  opportune  determinazioni  al  fine  di  verificare  la
regolare  esecuzione e la conformita' ai programmi di cui al punto 1)
delle spese sostenute per gli investimenti.
  11.  Per  quanto  riguarda  le  anticipazioni  dei  contributi alle
societa'  che realizzano le iniziative incluse nel programma speciale
di  reindustrializzazione  il  Ministro  delle partecipazioni statali
eroga  all'IRI  anticipazioni,  in  misura  pari  al 50 per cento dei
contributi  riconosciuti  alle societa' che avviano le iniziative nel
semestre successivo.
  Detta  anticipazione  e'  collegata  alla  presentazione  da  parte
dell'IRI   di   progetti   con  specificazione  analitica  dei  costi
preventivati.
  Una  ulteriore  anticipazione,  pari al 50% del residuo, e' erogata
dal   Ministro   delle  partecipazioni  statali  quando  il  soggetto
proponente dimostri di aver effettuato un volume di spese almeno pari
all'anticipazione ricevuta.
  Il  saldo  e'  erogato  dal  Ministro delle partecipazioni statali,
previa  verifica  dell'effettuazione  delle  spese,  per un ammontare
complessivo   pari   ad   almeno  i  due  terzi  dell'importo  totale
programmato.
  Per  le  iniziative  rientranti  nel  programma  promozionale della
societa' SPI, il Ministro delle partecipazioni statali eroga, tramite
l'IRI,  le  somme  necessarie  in  rate trimestrali anticipate. Detta
anticipazione  e' collegata alla presentazione, da parte dell'IRI, di
un  programma  semestrale  che specifichi, con riferimento a ciascuna
iniziativa  gia' avviata in precedenza o da avviare nel semestre, gli
investimenti  che  dovranno  essere realizzati nonche' le modalita' e
l'entita'  degli interventi a valere sul Fondo, gia' deliberati dalla
SPI, da effettuarsi nel semestre stesso.
  12.  Le  modifiche dei progetti originari del programma speciale di
reindustrializzazione e del programma di promozione che non implicano
una  riduzione dell'investimento fisso complessivo e dell'occupazione
superiore rispettivamente al 15% e al 10%, possono essere autorizzate
dal  Ministro  delle  partecipazioni  statali  con  proprio  decreto.
L'autorizzazione  non  e'  necessaria qualora le riduzioni in oggetto
siano inferiori al 5%.
  Le  modifiche  che  comportano  riduzioni  dell'investimento  fisso
complessivo e dell'occupazione previste in misura superiore al 15% ed
al   10%   sopra   indicati,   sono  sottoposte  dal  Ministro  delle
partecipazioni statali all'approvazione del CIPI.
  13.  Per  le iniziative di promozione industriale da realizzarsi ad
opera  della  SPI,  l'ambito  territoriale di riferimento, costituito
dalla  provincia  di  appartenenza dell'area di crisi siderurgica, e'
esteso  all'area  di  comuni di altra provincia, purche' della stessa
regione,  ubicati  entro  trenta  chilometri  di raggio, calcolati in
linea d'aria, dai centri urbani dei comuni di Genova, Terni, Napoli e
Taranto.
  L'ambito  di  riferimento e' individuato dalle mappe e dal relativo
elenco  di comuni ivi ricompresi, di cui all'allegato 2 alla presente
delibera.
   Roma, addi' 13 ottobre 1989
                              Il Presidente-delegato: CIRINO POMICINO