IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Viste le deliberazioni adottate dal CIPE e dal CIPI, in data 14 giugno 1988, relative al piano di risanamento della siderurgia pubblica, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1988, n. 146; Visto il decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1989, n. 77, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1989, n. 118, che, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia pubblica, prevede misure di sostegno sociale e di reindustrializzazione delle aree colpite dalla crisi siderurgica; Visto l'art. 5, primo comma, della legge sopra richiamata che, al fine della ripresa economica ed occupazionale delle aree interessate alla ristrutturazione del comparto siderurgico, demanda al CIPI la valutazione del programma speciale di reindustrializzazione e del programma di promozione industriale predisposto dalla Societa' finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.); Visto l'art. 6, primo comma, della legge n. 181/1989 che affida al CIPI il compito di determinare, contestualmente alla deliberazione di approvazione dei programmi presentati per la reindustrializzazione, l'applicabilita' alle iniziative localizzabili nel Mezzogiorno delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1986, n. 61, cosi' come modificate dall'art. 6, secondo comma; Visto l'art. 8, secondo comma, della legge citata che demanda al CIPI la determinazione dei criteri e delle modalita' di utilizzazione delle disponibilita' del Fondo speciale di reindustrializzazione di cui al'art. 7, primo comma, destinate a contribuire, entro il limite massimo di 660 miliardi di lire, alla copertura dei fabbisogni finanziari risultanti dalla realizzazione dei programmi di reindustrializzazione e di promozione delle societa' del gruppo IRI; Visto altresi' l'art. 8, sesto comma, della legge n. 181/1989 che demanda al CIPI la possibilita' di ampliare, ai fini della localizzazione delle iniziative di promozione industriale, l'area di intervento al territorio rientrante nel raggio di 30 chilometri calcolato rispetto ai centri urbani delle aree di crisi siderurgica, purche' ricadente nell'ambito delle relative regioni di appartenenza; Vista la nota del 6 luglio 1989 con la quale il Ministro delle partecipazioni statali, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ha sottoposto alla valutazione del comitato il programma speciale di reindustrializzazione e quello di promozione industriale delle aree di crisi siderurgica; Considerato che il programma speciale di reindustrializzazione tende, attraverso la realizzazione di un complesso di iniziative produttive economicamente valide articolate nei settori e comparti in cui operano attivamente le principali societa' del gruppo IRI, al conseguimento di obiettivi volti alla riqualificazione del tessuto produttivo del territorio, venendo in tal modo a riequilibrare e potenziare il livello di sviluppo industriale delle aree interessate al processo di ristrutturazione della siderurgia pubblica; Considerato, altresi', che il programma di promozione industriale realizzabile con gli interventi della societa' SPI mira a delineare il quadro operativo necessario per cogliere le opportunita' del mercato con l'avvio di iniziative in grado di sviluppare e sostenere le vocazioni imprenditoriali locali; Attesa l'esigenza di utilizzare al meglio le risorse finanziarie del Fondo speciale di reindustrializzazione al fine di conseguire gli obiettivi economici ed occupazionali indicati nei programmi, consentendo alla societa' SPI di ricorrere all'apporto degli istituti di credito per il finanziamento delle iniziative e di imputare alla quota del Fondo assegnata il differenziale dei tassi; Tenuto conto che il processo di ristrutturazione del comparto della siderurgia pubblica determina un esubero occupazionale la cui entita' massima e' stata stabilita per area territoriale con il decreto interministeriale del 18 settembre 1989, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 1989, n. 228, emanato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della sopra indicata legge; Rilevato che, sotto il profilo occupazionale, le iniziative previste nei programmi proposti dal Ministro delle partecipazioni statali comportano la creazione di nuovi posti di lavoro, pari a 12.190 unita', contribuendo ad un recupero dei livelli occupazionali nei bacini di crisi; Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Delibera: 1. E' approvato il programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica che prevede la localizzazione nei comuni delle province di Genova, Terni, Napoli e Taranto, espressamente indicati nel documento programmatico, di nuove iniziative produttive promosse dalle societa' facenti parte del gruppo IRI, indicate nell'allegato 1 alla presente delibera. Il complesso delle iniziative dara' luogo ad investimenti fissi per 1.716 miliardi di lire e ad una occupazione di 7.190 unita'. Sono altresi' approvate le linee programmatiche dell'intervento di promozione industriale, da realizzarsi tramite la societa' SPI controllata dall'IRI, che definiscono finalita' e strumenti per l'attivazione nelle aree di crisi siderurgica di energie imprenditoriali capaci di creare, con un volume di investimenti pari a 780 miliardi di lire, 5.000 posti di lavoro, di cui 4.250 nelle aree prioritarie. 2. Alle iniziative produttive di beni e servizi contenute nel programma speciale di reindustrializzazione localizzate nei territori delle province di Napoli e Taranto, per le quali la domanda di agevolazioni finanziarie ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, sia inoltrata, secondo le disposizioni recate dal decreto ministeriale 3 maggio 1989, n. 233, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 1989, n. 140, entro i termini stabiliti dall'art. 6 della legge n. 181/1989, si applicano le provvidenze previste dalla stessa legge n. 64 - incluse quelle relative alla locazione finanziaria di cui all'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978 come integrato dall'art. 9 della legge n. 64 - con le modifiche previste dall'art. 6, secondo comma, della citata legge n. 181/1989. Per quanto riguarda le iniziative della societa' SPI, da localizzarsi nei comuni di Taranto e Napoli, che prevedono investimenti fissi superiori a 32 miliardi, l'applicabilita' delle misure incentivanti previste dall'art. 6 della legge n. 181/1989 e' subordinata alla presentazione al CIPI dei relativi progetti. 3. La determinazione del CIPI di applicabilita' delle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 6, secondo comma, della legge n. 181/1989 implica l'ammissibilita' dell'iniziativa, ai sensi dell'art. 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978, al contributo di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica citato. Per quanto attiene alla istruttoria delle domande finalizzate all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie della legge n. 64/1986, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartira' le opportune direttive affinche' le deliberazioni sia degli istituti di credito abilitati ad operare nel Mezzogiorno che della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno siano adottate entro il termine massimo complessivo di centoventi giorni. 4. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di incentivazione di cui all'art. 6, secondo comma, della legge n. 181/1989, le quote minime di assunzioni del personale siderurgico, in rapporto alle nuove assunzioni riguardanti le singole iniziative specificate nel programma speciale di reindustrializzazione, sono quelle risultanti nell'apposito allegato B al programma speciale di reindustrializzazione, aumentate mediamente di cinque punti percentuali limitatamente alle iniziative localizzabili nella provincia di Napoli. Allo scopo di promuovere il reimpiego del maggior numero possibile dei lavoratori siderurgici nei diversi bacini di crisi, il Ministro delle partecipazioni statali trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il programma predisposto dall'IRI, in attuazione dell'art. 4 della legge n. 181/1989, relativo agli interventi di formazione e di riqualificazione professionale adeguati alle iniziative produttive contenute nei programmi di reindustrializzazione e di promozione. Per il reimpiego dei lavoratori siderurgici si considera personale siderurgico esuberante quello determinato, in ciascun ambito territoriale, con il decreto interministeriale del 18 settembre 1989, n. 331. Nel computo delle assunzioni di personale siderurgico non potra' comunque tenersi conto delle assunzioni effettuate anteriormente alla data di delibera del CIPI del 14 giugno 1988. Qualora venga accertato per la singola iniziativa il mancato rispetto della quota di assunzione di personale siderurgico calcolata sulle complessive nuove assunzioni effettuate fino al raggiungimento dell'occupazione a regime, all'iniziativa in questione vengono applicati i livelli di incentivazione previsti dalla legge n. 64, con decadenza dei benefici aggiuntivi previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge n. 181/1989 e con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite a tale titolo, aumentate degli interessi legali. Il mancato rispetto delle quote di assunzione di personale siderurgico suindicate non comporta la decadenza dei benefici aggiuntivi ove esso dipenda dalla inesistenza nell'ambito del personale siderurigico esuberante - anche scontando azioni di riqualificazione - delle professionalita' richieste dalle singole iniziative, definite nell'apposito allegato al programma speciale di reindustrializzazione, ovvero quando esso dipenda dal rifiuto alla mobilita' opposto da tutto il personale esuberante residuo in possesso dei necessari requisiti professionali. Per l'attuazione dell'undicesimo comma dell'art. 8 della legge n. 181/1989, il Ministro delle partecipazioni statali operera' in stretto accordo con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli aspetti occupazionali, sia per l'individuazione delle qualifiche sia per l'accertamento del numero del personale siderurgico da rioccupare. 5. In relazione al comma 3- bis dell'art. 5 della legge n. 181/1989, sono, ope legis, riconosciute di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili le opere finalizzate alla attuazione delle iniziative specificate nel programma speciale di reindustrializzazione e nel programma di promozione industriale, da realizzare sulle aree identificate nei piani particellari di massima allegati ai programmi stessi o ai progetti da presentarsi al Ministro delle partecipazioni statali. I termini per l'inizio delle espropriazioni ed il compimento dei lavori sono fissati rispettivamente in mesi dodici ed anni quattro a decorrere dalla data della presente delibera. 6. Le disponibilita' del Fondo speciale di reindustrializzazione, pari a 660 miliardi di lire, sono ripartite in ragione di 460 miliardi per gli interventi di reindustrializzazione e di 200 miliardi per gli interventi promossi dalla societa' SPI. Le suddette somme saranno erogate, tramite l'IRI, per realizzare le seguenti forme di intervento a beneficio delle iniziative indicate nei programmi di cui al punto 1: contributi in conto capitale e in conto interessi; prefinanziamenti delle agevolazioni sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale; finanziamenti agevolati, limitatamente alle iniziative localizzate nelle aree del Mezzogiorno, fino a copertura dei fabbisogni finanziari residui rispetto alle leggi agevolative. La quota del Fondo, pari a 460 miliardi, assegnata per la realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione sara' utilizzata per l'erogazione di contributi in conto capitale. La restante quota di 200 miliardi sara' utilizzata dalla societa' SPI per l'erogazione di contributi in conto capitale e in conto interessi, prefinanziamenti e finanziamenti agevolati, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 181/1989, secondo le disposizioni della presente delibera e salvo quanto sara' deliberato ai sensi dello stesso art. 7, quinto comma. Le somme risultanti dall'estinzione dei prefinanziamenti e dei finanziamenti effettuati dalla SPI, a valere sulle disponibilita' del Fondo speciale di reindustrializzazione, saranno restituite al Fondo, al netto delle perdite eventualmente registrate sulle operazioni suddette. 7. La misura dei contributi, a valere sul Fondo speciale per la reindustrializzazione, sara' determinata tenendo conto dei seguenti criteri: l'incidenza del fattore occupazionale, con particolare riferimento all'assorbimento degli esuberi siderurgici; gli oneri differenziali derivanti dalla specifica localizzazione delle iniziative, ove non coincida con quella ottimale per le societa' proponenti; la localizzazione delle iniziative con opportune graduazioni dei livelli di incentivazione tra le aree meridionali e quelle del Centro Nord; il contenuto di innovazione, ricerca e formazione delle iniziative e le loro interrelazioni con le realta' scientifiche, tecnologiche ed economiche locali; l'entita' dei mezzi propri necessari alle societa' per conseguire i risultati economici previsti nei programmi. L'intervento del Fondo concorre, insieme alle altre fonti interne ed esterne, al finanziamento delle attivita' patrimoniali con l'esclusione delle spese gestionali dell'impresa. Per quanto riguarda il progetto di bonifica e di valorizzazione delle aree genovesi il contributo copre i costi di bonifica e di prima infrastrutturazione delle aree stesse. 8. In corrispondenza della realizzazione del programma di promozione industriale della societa' SPI, le disponibilita' finanziarie di 200 miliardi assegnate, saranno utilizzate per concedere: i prefinanziamenti e, limitatamente alle aree del Mezzogiorno, i finanziamenti agevolati o in alternativa i contributi necessari a coprire la differenza tra il costo effettivo di provvista - che non potra' essere superiore a quello determinato periodicamente dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976 - maggiorato fino ad un massimo di 1,5 punti percentuali per gli oneri sostenuti dalla SPI e quello a carico degli operatori; i contributi in conto capitale da concedere alle iniziative localizzate nelle aree del Centro Nord, promosse da imprese aventi capitale proprio non inferiore al 30% degli investimenti fissi; le somme per gli investimenti fissi e per la costituzione di consorzi fidi occorrenti alla realizzazione dei BIC, entro il limite massimo di 10 miliardi per iniziativa. 9. Con cadenza semestrale la SPI, per il tramite dell'IRI, riferisce al Ministro delle partecipazioni statali in merito alle iniziative a fronte delle quali sono state erogate le agevolazioni di cui al punto precedente e rende analiticamente conto dell'uso delle risorse finanziarie assegnate. 10. Il Ministro delle partecipazioni statali d'intesa, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: provvede, entro il termine di trenta giorni dalla data di pesentazione del progetto, alla verifica della corrispondenza delle iniziative alle finalita' indicate nel programma di reindustrializzazione e nel programma di promozione industriale, fermo restando che, trascorso il predetto termine, la verifica si intende attuata con esito positivo; adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le misure necessarie per la esclusione dell'ammissibilita' al Fondo speciale di reindustrializzazione delle iniziative che risultassero non conformi alle finalita' dei programmi approvati dal CIPI; emana le opportune determinazioni al fine di verificare la regolare esecuzione e la conformita' ai programmi di cui al punto 1) delle spese sostenute per gli investimenti. 11. Per quanto riguarda le anticipazioni dei contributi alle societa' che realizzano le iniziative incluse nel programma speciale di reindustrializzazione il Ministro delle partecipazioni statali eroga all'IRI anticipazioni, in misura pari al 50 per cento dei contributi riconosciuti alle societa' che avviano le iniziative nel semestre successivo. Detta anticipazione e' collegata alla presentazione da parte dell'IRI di progetti con specificazione analitica dei costi preventivati. Una ulteriore anticipazione, pari al 50% del residuo, e' erogata dal Ministro delle partecipazioni statali quando il soggetto proponente dimostri di aver effettuato un volume di spese almeno pari all'anticipazione ricevuta. Il saldo e' erogato dal Ministro delle partecipazioni statali, previa verifica dell'effettuazione delle spese, per un ammontare complessivo pari ad almeno i due terzi dell'importo totale programmato. Per le iniziative rientranti nel programma promozionale della societa' SPI, il Ministro delle partecipazioni statali eroga, tramite l'IRI, le somme necessarie in rate trimestrali anticipate. Detta anticipazione e' collegata alla presentazione, da parte dell'IRI, di un programma semestrale che specifichi, con riferimento a ciascuna iniziativa gia' avviata in precedenza o da avviare nel semestre, gli investimenti che dovranno essere realizzati nonche' le modalita' e l'entita' degli interventi a valere sul Fondo, gia' deliberati dalla SPI, da effettuarsi nel semestre stesso. 12. Le modifiche dei progetti originari del programma speciale di reindustrializzazione e del programma di promozione che non implicano una riduzione dell'investimento fisso complessivo e dell'occupazione superiore rispettivamente al 15% e al 10%, possono essere autorizzate dal Ministro delle partecipazioni statali con proprio decreto. L'autorizzazione non e' necessaria qualora le riduzioni in oggetto siano inferiori al 5%. Le modifiche che comportano riduzioni dell'investimento fisso complessivo e dell'occupazione previste in misura superiore al 15% ed al 10% sopra indicati, sono sottoposte dal Ministro delle partecipazioni statali all'approvazione del CIPI. 13. Per le iniziative di promozione industriale da realizzarsi ad opera della SPI, l'ambito territoriale di riferimento, costituito dalla provincia di appartenenza dell'area di crisi siderurgica, e' esteso all'area di comuni di altra provincia, purche' della stessa regione, ubicati entro trenta chilometri di raggio, calcolati in linea d'aria, dai centri urbani dei comuni di Genova, Terni, Napoli e Taranto. L'ambito di riferimento e' individuato dalle mappe e dal relativo elenco di comuni ivi ricompresi, di cui all'allegato 2 alla presente delibera. Roma, addi' 13 ottobre 1989 Il Presidente-delegato: CIRINO POMICINO