IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto l'accordo istitutivo della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), con annesso regolamento interno e protocollo finale, firmato a Montreux il 26 giugno 1959 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1960, n. 774; Visti gli avvisi D.1 e D.300 R del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (C.C.I.T.T.) che hanno fissato i principi generali per la locazione di circuiti internazionali di telecomunicazioni ad uso privato, le quote di ripartizione e le tasse di percezione nelle relazioni tra Paesi europei e del bacino del Mediterraneo; Vista la raccomandazione T/PGT 10 della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), relativa ai principi generali per la locazione di circuiti di telecomunicazioni e la costituzione di reti internazionali ad uso privato; Visto l'avviso D.6 del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (C.C.I.T.T.), che ha fissato i principi generali relativi alla fornitura di mezzi internazionali di telecomunicazioni ad organismi costituiti per rispondere, sul piano internazionale, a bisogni specifici dei loro membri in materia di comunicazioni ed, in particolare, ha introdotto il criterio di tariffazione a volume del traffico svolto sulle reti internazionali ad uso privato; Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 324 del 28 novembre 1977, con il quale sono stati fissati i canoni per la concessione a privati di mezzi trasmissivi internazionali nell'ambito della regione europea e del bacino del Mediterraneo; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 30 marzo 1985, che ha fissato i canoni dovuti dai terzi a titolo d'uso esclusivo di circuiti internazionali di telecomunicazioni, nonche' le zone di raggruppamento tariffario ed i coefficienti di moltiplicazione a seconda del tipo di circuito e di utilizzazione dello stesso; Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la societa' SIP (Societa' italiana per le telecomunicazioni), approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Visto il decreto ministeriale 1 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 2 marzo 1988, con il quale le societa' Swift e Reuter's sono state autorizzate fino al 31 dicembre 1988 a gestire proprie reti di telematica e sono state altresi' fissate le tariffe di spettanza dell'Amministrazione italiana delle poste e delle telecomunicazioni; Constatato che la rete pubblica di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, seppure operante, e' tuttora nella fase sperimentale per quanto attiene all'ambito internazionale e che non sono state ancora realizzate integralmente le interconnessioni tra le varie reti pubbliche nazionali; Tenuto conto dell'esigenza imprescindibile di assicurare, nel frattempo, la continuita' e l'efficienza delle singole reti ad uso privato in esercizio, analogamente a quanto avviene negli altri Paesi CEPT interessati, ed in attesa che gli organismi internazionali elaborino una definitiva regolamentazione della materia delle reti internazionali di telecomunicazioni ad uso privato; Considerata, pertanto, la necessita' di prorogare fino al 31 dicembre 1989 l'autorizzazione concessa alle societa' Swift e Reuter's con il citato decreto ministeriale 1 febbraio 1988, ferme restando le tariffe previste nel decreto medesimo; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. La societa' Swift (Society for worldwide interbank financial telecommunication) e la societa' Reuter's di Londra sono autorizzate a gestire per un periodo limitato al 31 dicembre 1989 le rispettive reti internazionali di telematica ad uso privato.