IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  8  del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto  l'accordo  istitutivo della Conferenza europea delle poste e
delle telecomunicazioni (CEPT), con  annesso  regolamento  interno  e
protocollo  finale,  firmato  a  Montreux  il  26  giugno 1959 e reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1960,
n. 774;
  Visti   gli   avvisi   D.1   e  D.300  R  del  Comitato  consultivo
internazionale  telegrafico  e  telefonico  (C.C.I.T.T.)  che   hanno
fissato   i   principi   generali   per   la  locazione  di  circuiti
internazionali di telecomunicazioni  ad  uso  privato,  le  quote  di
ripartizione  e  le  tasse  di  percezione  nelle relazioni tra Paesi
europei e del bacino del Mediterraneo;
  Vista  la  raccomandazione  T/PGT 10 della Conferenza europea delle
poste e delle telecomunicazioni (CEPT), relativa ai principi generali
per  la  locazione di circuiti di telecomunicazioni e la costituzione
di reti internazionali ad uso privato;
  Visto   l'avviso   D.6   del   Comitato  consultivo  internazionale
telegrafico e telefonico (C.C.I.T.T.),  che  ha  fissato  i  principi
generali   relativi   alla   fornitura  di  mezzi  internazionali  di
telecomunicazioni ad organismi costituiti per rispondere,  sul  piano
internazionale,  a  bisogni  specifici  dei loro membri in materia di
comunicazioni ed,  in  particolare,  ha  introdotto  il  criterio  di
tariffazione  a  volume del traffico svolto sulle reti internazionali
ad uso privato;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  agosto 1977, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 324 del  28  novembre
1977,  con  il quale sono stati fissati i canoni per la concessione a
privati di mezzi trasmissivi internazionali nell'ambito della regione
europea e del bacino del Mediterraneo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  marzo  1985,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n. 77 del 30 marzo 1985, che ha fissato i canoni dovuti dai
terzi  a  titolo  d'uso  esclusivo  di  circuiti  internazionali   di
telecomunicazioni,  nonche' le zone di raggruppamento tariffario ed i
coefficienti di moltiplicazione a seconda del tipo di circuito  e  di
utilizzazione dello stesso;
  Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni  e  la  societa'  SIP  (Societa'  italiana  per  le
telecomunicazioni),  approvata  e  resa  esecutiva  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
  Visto  il  decreto  ministeriale 1› febbraio 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 2 marzo  1988,
con il quale le societa' Swift e Reuter's sono state autorizzate fino
al 31 dicembre 1988 a gestire proprie reti di telematica e sono state
altresi'   fissate   le  tariffe  di  spettanza  dell'Amministrazione
italiana delle poste e delle telecomunicazioni;
  Constatato che la rete pubblica di trasmissione dati a commutazione
di pacchetto, seppure operante, e' tuttora  nella  fase  sperimentale
per  quanto  attiene  all'ambito  internazionale e che non sono state
ancora realizzate integralmente le interconnessioni tra le varie reti
pubbliche nazionali;
  Tenuto  conto  dell'esigenza  imprescindibile  di  assicurare,  nel
frattempo, la continuita' e l'efficienza delle singole  reti  ad  uso
privato in esercizio, analogamente a quanto avviene negli altri Paesi
CEPT interessati, ed  in  attesa  che  gli  organismi  internazionali
elaborino  una  definitiva  regolamentazione della materia delle reti
internazionali di telecomunicazioni ad uso privato;
  Considerata,  pertanto,  la  necessita'  di  prorogare  fino  al 31
dicembre  1989  l'autorizzazione  concessa  alle  societa'  Swift   e
Reuter's  con  il citato decreto ministeriale 1› febbraio 1988, ferme
restando le tariffe previste nel decreto medesimo;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  societa'  Swift  (Society for worldwide interbank financial
telecommunication) e la societa' Reuter's di Londra sono  autorizzate
a  gestire  per un periodo limitato al 31 dicembre 1989 le rispettive
reti internazionali di telematica ad uso privato.