IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 12 luglio 1988, 23 gennaio 1989, 9 febbraio 1989, 17 febbraio 1989 e 22 febbraio 1989 con le quali l'Arca vita S.p.a., con sede in Verona, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonche' l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza; Vista la lettera in data 20 luglio 1989, n. 922657, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 19 ottobre 1989; Viste le lettere in data 24 luglio 1989, numeri 922711 e 922712, ed in data 29 settembre 1989, n. 923437, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa; Considerato che ai fini di garantire la effettiva attuazione del programma di attivita' presentato, la Societa' Cattolica di assicurazioni cooperativa a r.l., nella sua qualita' di azionista di maggioranza dell'Arca vita S.p.a., si e' impegnata a non procedere nel primo quinquennio di attivita' dalla data del presente decreto di autorizzazione ad alcuna alienazione del pacchetto azionario di controllo; Decreta: Art. 1. L'Arca vita S.p.a., con sede in Verona, e' autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa e riassicurativa nel ramo I - le assicurazioni sulla durata della vita umana, ed assicurativa nel ramo V - le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.