IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande  in  data  12  luglio  1988,  23 gennaio 1989, 9
febbraio 1989, 17 febbraio 1989 e  22  febbraio  1989  con  le  quali
l'Arca  vita  S.p.a., con sede in Verona, ha chiesto l'autorizzazione
ad esercitare, nel  territorio  della  Repubblica,  le  assicurazioni
sulla  durata  della  vita  umana,  la  relativa riassicurazione e le
operazioni di  capitalizzazione,  nonche'  l'approvazione  di  alcune
tariffe  di  assicurazione  sulla vita e delle relative condizioni di
polizza;
  Vista  la  lettera  in data 20 luglio 1989, n. 922657, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole sulla domanda di  autorizzazione  presentata  dall'impresa
anzidetta;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il  parere  espresso  dalla  commissione consultiva per le
assicurazioni private nella riunione del 19 ottobre 1989;
  Viste le lettere in data 24 luglio 1989, numeri 922711 e 922712, ed
in data 29 settembre 1989, n. 923437, con le quali l'Istituto per  la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e di interesse collettivo -
ISVAP, ha comunicato il proprio  parere  favorevole  all'approvazione
delle   tariffe  e  delle  condizioni  di  polizza  presentate  dalla
richiamata impresa;
  Considerato  che  ai  fini di garantire la effettiva attuazione del
programma  di  attivita'  presentato,  la   Societa'   Cattolica   di
assicurazioni  cooperativa a r.l., nella sua qualita' di azionista di
maggioranza dell'Arca vita S.p.a., si e' impegnata  a  non  procedere
nel primo quinquennio di attivita' dalla data del presente decreto di
autorizzazione ad  alcuna  alienazione  del  pacchetto  azionario  di
controllo;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'Arca   vita  S.p.a.,  con  sede  in  Verona,  e'  autorizzata  ad
esercitare nel territorio della Repubblica, l'attivita'  assicurativa
e  riassicurativa  nel  ramo  I - le assicurazioni sulla durata della
vita  umana,  ed  assicurativa  nel  ramo  V  -  le   operazioni   di
capitalizzazione  di  cui  all'art.  33  del  testo unico delle leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, di cui al punto
A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.