IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico II", approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 1 della legge 31 ottobre 1981, n. 615; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del 10 aprile 1989 del consiglio della facolta' di farmacia, alle deliberazioni n. 002 del senato accademico, adunanza del 20 maggio 1989, e n. 045 del consiglio di amministrazione, adunanza del 12 giugno 1989; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico II", approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 215, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari della facolta' di farmacia, per il corso di laurea in farmacia, viene inserito l'insegnamento di fitochimica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, addi' 27 ottobre 1989 Il pro-rettore: VARVARO