IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  il  decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale;
  Visti  gli  articoli  16  e 18 del decreto-legge 18 giugno 1986, n.
282,  convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462,
riguardanti  i  finanziamenti  per la prevenzione e repressione delle
sofisticazioni  alimentari  e con cui e' stabilito l'onere di lire 40
miliardi a valere sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente per
l'anno 1988;
  Visto  l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, che determina in
lire  850  miliardi  l'importo  per  l'anno  1988 del Fondo sanitario
nazionale   di   parte  corrente  per  le  attivita'  a  destinazione
vincolata,  da  individuarsi  con decreto del Ministro della sanita',
sentito il Consiglio sanitario nazionale;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' in data 22 dicembre
1988 che individua le predette attivita' a destinazione vincolata;
  Vista  la  propria  delibera  in data 30 marzo 1989 con la quale e'
stata gia' ripartita la somma di L. 19.000.000.000, quale prima quota
di  finanziamento in attuazione di quanto disposto dalla citata legge
7 agosto 1986, n. 462;
  Considerato   che  il  Ministero  della  sanita'  ha  acquisito  le
definitive  richieste  pervenute dalle regioni nonche' dagli istituti
zooprofilattici   sperimentali,  circa  gli  adeguamenti  organici  e
strutturali  dei  laboratori  e  servizi  di igiene pubblica, servizi
veterinari   delle   USL   e   dei  citati  istituti  zooprofilattici
sperimentali;
  Vista  la  proposta del Ministro della sanita' pervenuta in data 31
agosto 1989;
  Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 13 luglio
1989;
                              Delibera:
  A valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale
- parte corrente quota vincolata anno 1988, e' assegnata alle regioni
e  province  autonome  interessate la somma di L. 21.000.000.000, per
far  fronte  alle  necessita' in materia di prevenzione e repressione
delle  sofisticazioni  alimentari.  La suddetta quota viene ripartita
secondo la colonna ( a) dell'allegata tabella che fa parte integrante
della presente deliberazione.
  L'importo sopracitato sara' erogato secondo quanto disposto ai fini
dello svincolo, dall'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
  Le regioni e province autonome interessate sono altresi' delegate a
trasferire  ai  rispettivi  istituti  zooprofilattici sperimentali le
somme  di cui alla colonna ( c), della suddetta tabella allegata, per
un ammontare complessivo di L. 4.000.000.000.
   Roma, addi' 13 ottobre 1989
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO