IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale; Visti gli articoli 16 e 18 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462, riguardanti i finanziamenti per la prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari e con cui e' stabilito l'onere di lire 40 miliardi a valere sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1988; Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, che determina in lire 850 miliardi l'importo per l'anno 1988 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per le attivita' a destinazione vincolata, da individuarsi con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale; Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 22 dicembre 1988 che individua le predette attivita' a destinazione vincolata; Vista la propria delibera in data 30 marzo 1989 con la quale e' stata gia' ripartita la somma di L. 19.000.000.000, quale prima quota di finanziamento in attuazione di quanto disposto dalla citata legge 7 agosto 1986, n. 462; Considerato che il Ministero della sanita' ha acquisito le definitive richieste pervenute dalle regioni nonche' dagli istituti zooprofilattici sperimentali, circa gli adeguamenti organici e strutturali dei laboratori e servizi di igiene pubblica, servizi veterinari delle USL e dei citati istituti zooprofilattici sperimentali; Vista la proposta del Ministro della sanita' pervenuta in data 31 agosto 1989; Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 13 luglio 1989; Delibera: A valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale - parte corrente quota vincolata anno 1988, e' assegnata alle regioni e province autonome interessate la somma di L. 21.000.000.000, per far fronte alle necessita' in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari. La suddetta quota viene ripartita secondo la colonna ( a) dell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione. L'importo sopracitato sara' erogato secondo quanto disposto ai fini dello svincolo, dall'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Le regioni e province autonome interessate sono altresi' delegate a trasferire ai rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali le somme di cui alla colonna ( c), della suddetta tabella allegata, per un ammontare complessivo di L. 4.000.000.000. Roma, addi' 13 ottobre 1989 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO