IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 839;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,  n.  120,  che  dispone
interventi  urgenti  nelle  zone del territorio nazionale nelle quali
sia  accertato  incombente  pericolo  per  la  pubblica   e   privata
incolumita'  dovuto  a  movimenti  franosi  in  atto  ovvero  a gravi
dissesti idrogeologici;
  Viste  le  risultanze del sopralluogo effettuato in data 16 ottobre
1989, a seguito della frana  dell'11-12  ottobre  1989  sulla  strada
statale  n.  487,  nel  quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle
catastrofi idrogeologiche,  nel  ravvisare  lo  stato  di  incombente
pericolo  per  cose  e  persone  afferma  la necessita' di interventi
immediati diretti al contenimento del predetto rischio;
  Considerato  che  con  l'ordinanza n. 1814/FPC del 25 ottobre 1989,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 1989,  sono
state  concesse  al  compartimento  ANAS  di L'Aquila le procedure di
urgenza in deroga alle norme vigenti, per  l'affidamento  dei  lavori
necessari  al  ricollegamento viario fra i comuni di Caramanico Terme
(Pescara) e Sant'Eufemia a Maiella (Pescara) a causa  della  predetta
frana sulla strada statale;
  Viste  le numerose note con le quali la giunta regionale d'Abruzzo,
il prefetto di Pescara ed il comune di Caramanico Terme rappresentano
la  necessita'  di  ulteriori  provvedimenti  straordinari  diretti a
fronteggiare le gravi conseguenze ed i rischi per le popolazioni ed i
beni dovuti all'evento franoso in argomento;
  Considerato  che  nella  riunione  tenutasi  presso  il  comune  di
Caramanico Terme, a seguito del predetto sopralluogo del  16  ottobre
1989,  sono  emerse  l'urgenza  di un monitoraggio della zona franosa
limitrofa  al  comune  di  Caramanico  Terme  interessante  la   zona
Pisciarello  -  Fontegrandi  -  Mancini,  al  fine  di  permettere il
controllo del potenziale pericolo di dissesto della predetta area,  e
la  necessita'  di  indagini  e  studi  relativi all'area franata del
comune di Caramanico Terme;
  Preso  atto della necessita' del ripristino dei collegamenti fra il
comune di Sant'Eufemia a Maiella e le frazioni semiisolate del comune
di Caramanico Terme, evidenziata nella citata riunione del 16 ottobre
1989;
  Visto il verbale del sopralluogo avvenuto in data 10 novembre 1989,
nel quale, mentre si riconferma la persistenza del  pericolo  per  la
pubblica  e  privata  incolumita'  per  l'intera area comprendente il
comune di Caramanico Terme e la zona interessante l'abitato localita'
Pisciarello,  si  richiede la istituzione di una apposita commissione
tecnico-scientifica  con  il  compito  di  coordinare  le  iniziative
tecnico-scientifiche  e  garantire  tempestivita' agli interventi sul
territorio;
  Vista  la  nota  n.  7934  in data 16 novembre 1989 con la quale il
genio civile di Pescara, su richiesta  del  Dipartimento,  indica  le
opere  di  primo  intervento  da intraprendere ed i relativi presunti
oneri di spesa;
  Ravvisata   la  necessita'  e  l'urgenza  di  disporre  i  predetti
interventi;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Al fine di permettere il controllo della evoluzione della frana
in atto nel comune di  Caramanico  Terme  e'  concesso  alla  regione
Abruzzo  un  contributo  di  lire  500.000.000  per  l'estensione del
monitoraggio dalla zona franosa nell'abitato "Pisciarello" all'intero
versante franoso con controllo dell'evoluzione del movimento.