IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  verbale  del  6  maggio  1989  del  gruppo di lavoro con
funzione  di  osservatorio  per   l'emergenza   siccita',   istituito
nell'ambito  della  conferenza  Stato-regioni,  con  il quale vengono
ritenuti meritevoli di approvazione e di finanziamenti progetti della
regione  Emilia-Romagna  per lire 8.958 milioni, della regione Umbria
per lire 6.076 milioni e della regione Veneto per lire 4.050  milioni
per un totale complessivo di lire 19.084 milioni;
  Vista  la  nota n. 1348 del 19 giugno 1989 del Ministro pro-tempore
dei lavori pubblici, con la quale viene indicata nel  cap.  9004  del
bilancio   della   spesa   del   Ministero  dei  lavori  pubblici  la
disponibilita' per finanziare tali interventi per la cifra massima di
10 miliardi;
  Vista  la  nota n. 5925/50/396 del 17 ottobre 1989, con la quale il
Ministro  pro-tempore  dei  lavori  pubblici  conferma   la   cennata
disponibilita' sul cap. 9004;
  Vista  la nota n. 1758/4-4-7 del 18 settembre 1989 del Ministro per
gli  affari  regionali  ed  i  problemi  istituzionali  che,  facendo
riferimento   alla  disponibilita'  dichiarata,  segnala  i  seguenti
progetti della regione Emilia-Romagna: per l'organizzazione regionale
per  emergenza  idrica  per  lire  900  milioni;  per l'acquedotto di
Romagna (Ridracoli) per lire 2.805 milioni;  per  il  circondario  di
Rimini  per  lire  1.473 milioni; per la provincia di Forli' per lire
1.090 milioni;  della  regione  Veneto:  per  la  centrale  di  Boara
Polesine  per  lire  1.000 milioni; per il consorzio Acquedotto Delta
Po, centrale di Cavarzere per lire 800 milioni e della regione Umbria
per  il  piano di emergenza di approvvigionamento idrico della citta'
di Nocera Umbra per lire 1.932 milioni, per un totale complessivo  di
10 miliardi;
  Ritenuto che l'intervento richiesto e quale innanzi specificato, e'
idoneo a fronteggiare alcuni aspetti dell'emergenza  idrica  in  atto
nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Umbria;
  Considerata  l'opportunita'  di  prevedere modalita' per una rapida
definizione delle procedure di  acquisizione  delle  aree  occorrenti
alla  esecuzione  delle opere mediante criteri analoghi a quelli gia'
previsti e adottati per interventi  di  emergenza  gia'  autorizzati,
nonche'  per l'acquisizione di permessi o autorizzazioni di tutti gli
enti statali, regionali, provinciali  e  comunali  interessati  dalle
opere;
  Avvalendosi dei propri poteri e in deroga a ogni contraria norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al   fine   di   fronteggiare   l'emergenza  idrica  nelle  regioni
Emilia-Romagna, Veneto e Umbria e' disposta l'attuazione delle  opere
indicate nelle premesse.
  I  progetti  delle  opere  dovranno  essere  corredati  di tutte le
approvazioni di rito  da  parte  dei  competenti  organi  comunali  e
regionali.
  Le opere di cui al comma 1 dell'importo globale di lire 10 miliardi
sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti e indifferibili.