IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il verbale del 6 maggio 1989 del gruppo di lavoro con funzione di osservatorio per l'emergenza siccita', istituito nell'ambito della conferenza Stato-regioni, con il quale vengono ritenuti meritevoli di approvazione e di finanziamenti progetti della regione Emilia-Romagna per lire 8.958 milioni, della regione Umbria per lire 6.076 milioni e della regione Veneto per lire 4.050 milioni per un totale complessivo di lire 19.084 milioni; Vista la nota n. 1348 del 19 giugno 1989 del Ministro pro-tempore dei lavori pubblici, con la quale viene indicata nel cap. 9004 del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici la disponibilita' per finanziare tali interventi per la cifra massima di 10 miliardi; Vista la nota n. 5925/50/396 del 17 ottobre 1989, con la quale il Ministro pro-tempore dei lavori pubblici conferma la cennata disponibilita' sul cap. 9004; Vista la nota n. 1758/4-4-7 del 18 settembre 1989 del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali che, facendo riferimento alla disponibilita' dichiarata, segnala i seguenti progetti della regione Emilia-Romagna: per l'organizzazione regionale per emergenza idrica per lire 900 milioni; per l'acquedotto di Romagna (Ridracoli) per lire 2.805 milioni; per il circondario di Rimini per lire 1.473 milioni; per la provincia di Forli' per lire 1.090 milioni; della regione Veneto: per la centrale di Boara Polesine per lire 1.000 milioni; per il consorzio Acquedotto Delta Po, centrale di Cavarzere per lire 800 milioni e della regione Umbria per il piano di emergenza di approvvigionamento idrico della citta' di Nocera Umbra per lire 1.932 milioni, per un totale complessivo di 10 miliardi; Ritenuto che l'intervento richiesto e quale innanzi specificato, e' idoneo a fronteggiare alcuni aspetti dell'emergenza idrica in atto nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Umbria; Considerata l'opportunita' di prevedere modalita' per una rapida definizione delle procedure di acquisizione delle aree occorrenti alla esecuzione delle opere mediante criteri analoghi a quelli gia' previsti e adottati per interventi di emergenza gia' autorizzati, nonche' per l'acquisizione di permessi o autorizzazioni di tutti gli enti statali, regionali, provinciali e comunali interessati dalle opere; Avvalendosi dei propri poteri e in deroga a ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Al fine di fronteggiare l'emergenza idrica nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Umbria e' disposta l'attuazione delle opere indicate nelle premesse. I progetti delle opere dovranno essere corredati di tutte le approvazioni di rito da parte dei competenti organi comunali e regionali. Le opere di cui al comma 1 dell'importo globale di lire 10 miliardi sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti e indifferibili.