IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 13- bis del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Vista l'ordinanza n. 807 dell'8 ottobre 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 1986, con la quale veniva concesso al comune di Cassano Irpino, provincia di Avellino, un finanziamento di lire 1.000 milioni per la realizzazione di un programma edilizio di quattordici alloggi da assegnare ai nuclei familiari sistemati in alloggi prefabbricati; Vista la lettera n. 2217 datata 1 aprile 1989 del comune di Cassano Irpino con la quale viene richiesto un ulteriore finanziamento di L. 200.000.000 per aver aggiunto altri due alloggi al programma originario e per aver dovuto eseguire una maggiore quantita' di muri di sostegno e di opere di fondazione resisi necessari a seguito di indagine geotecnica; Considerato che per i maggiori oneri di cui sopra la somma assegnata non copre la spesa occorrente per il completamento dell'intero programma edilizio; Vista la nota n. 27056 UL del 18 ottobre 1989 con la quale l'ufficio legislativo esprime parere favorevole alla concessione dell'ulteriore finanziamento, sempre che i due alloggi costruiti in piu' siano destinati alle famiglie terremotate sistemate in maniera precaria; Ritenuto che la realizzazione dell'intervento in questione e' urgente in quanto ogni ritardo aggrava il disagio dei cittadini sistemati precariamente; Ravvisata l'opportunita' di intervenire, accogliendo la richiesta del sindaco del comune di Cassano Irpino; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Al fine di consentire il completamento del programma edilizio di sedici alloggi da destinarsi alle famiglie sistemate in maniera precaria a seguito del terremoto 1980, e' assegnata al comune di Cassano Irpino la somma di L. 200.000.000.