IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Considerato  che  l'art.  5 del predetto decreto-legge 19 settembre
1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  novembre
1987,  n.  470, attribuisce alle regioni ed alle province autonome di
Trento e Bolzano la determinazione dei criteri, modalita' e priorita'
per l'erogazione delle provvidenze destinate alle imprese danneggiate
dagli eventi alluvionali dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987,
e  prevede  lo  stanziamento  per  le  anzidette  finalizzazioni,  da
ripartire tra i comuni interessati;
  Ravvisata l'opportunita' di intervenire, in via di coordinamento al
fine di proporre, nell'ambito delle disponibilita'  e  compatibilita'
globali,  alla  stregua  dei criteri e delle modalita' individuate da
ciascuna regione e provincia autonoma  competente,  una  ripartizione
degli  stanziamenti  disposti dal comma quinto dell'art. 5 del citato
decreto-legge  19   settembre   1987,   n.   384,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Visto  l'art.  1  dell'ordinanza  31  marzo  1988, numero 1416/FPC,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1988, con  la
quale   si  dispone  che  il  Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione civile comunichi al Ministero del tesoro  la  proposta  di
ripartizione   tra   i  comuni  interessati  ai  contributi  previsti
dall'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Visto  l'art.  2  della suddetta ordinanza che dispone l'erogazione
della  somma  di  lire  60  miliardi  alla  regione  Lombardia  quale
anticipazione della quota di pertinenza;
  Vista  la nota del 14 febbraio 1989, n. 154, a firma del presidente
della regione Lombardia con la quale si prospetta una esigenza, di L.
115.500.000.000  ai sensi del suddetto articolo di legge, per i danni
ad imprese, con sede nei comuni di cui alla lettera  a)  dell'art.  1
del   decreto-legge  19  settembre  1987,  n.  384,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Vista la nota del 27 febbraio 1989, n. 1784, a firma del presidente
della giunta regionale del  Piemonte,  integrata  dal  telex  del  31
agosto  1989, n. 182/P/S4, con i quali atti si prospetta una esigenza
per i contributi in argomento per L. 15.581.000.000, per  le  imprese
con sede nei comuni di cui alla lettera a) della suddetta norma;
  Vista  la  nota  del  21 febbraio 1989, n. 1329/89-C34, a firma del
presidente della giunta  provinciale  di  Trento,  con  la  quale  si
prospetta  un'esigenza,  per  le  medesime  finalita' di cui ai punti
precedenti, di L. 448.950.000, a cui corrisponde  un  contributo  del
75% pari a L. 336.716.500;
  Vista  la  nota  del  2  marzo  1989, n. 68, a firma dell'assessore
all'industria della provincia autonoma di Bolzano  con  la  quale  si
prospetta  un'esigenza,  per  le  medesime  finalita' di cui ai punti
precedenti di L. 6.094.427.000, corrispondenti ad un  contributo  del
75% di L. 4.537.070.250;
  Considerato  che  le  cifre  indicate  dalle  regioni  Lombardia  e
Piemonte sono gia' pari al 75% dei danni riscontrati;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  le  finalita' di cui all'art. 5 del decreto-legge 19 settembre
1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  novembre
1987,  n.  470,  si  dispone  la  somma  di  L. 135.954.782.750 cosi'
ripartita:
    regione Lombardia  . . . . . . . . . . . . . . L. 115.500.000.000
    regione Piemonte   . . . . . . . . . . . . . . "   15.581.000.000
    provincia autonoma di Trento   . . . . . . . . "      336.712.500
 provincia autonoma di Bolzano   . . . . . . . . . "    4.537.070.250