IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926,  n.  2170,  modificato  con  regio
decreto  13  ottobre  1927,  n.  2227  e  successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Rilevata  la  necessita'  di  apportare  la  modifica di statuto in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  ed  in  particolare  l'art.  16, comma 1, relativo alle
modifiche di statuto;
  Viste  le  deliberazioni del consiglio della facolta' di ingegneria
in data 27 maggio 1988, del consiglio di amministrazione in  data  30
agosto 1988; del senato accademico in data 6 settembre 1988 che hanno
approvato la modifica di statuto della scuola diretta a fini speciali
in tecnologia ceramica.
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario in data 20 gennaio
1989;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Bologna, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come segue:
                            Articolo unico
  Nella  normativa  generale  sulle  scuole  dirette a fini speciali,
all'art. 216, contenente l'elencazione delle scuole, e'  aggiunta  la
scuola diretta a fini speciali in tecnologia ceramica.
  Dopo  l'art.  248, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti  nuovi  articoli,
relativi  all'istituzione  della  scuola  diretta  a fini speciali in
tecnologia ceramica.
        Scuola diretta a fini speciali di tecnologia ceramica
  Art.  249. - E' istituita presso l'Universita' di Bologna la scuola
diretta a fini speciali di tecnologia ceramica.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  dare una formazione professionale ai
quadri  tecnici  che  dovranno  operare  nell'ambito   dell'industria
ceramica.
  La scuola rilascia il diploma di esperto di tecnologia ceramica.
  Art.  250.  -  La durata del corso di studi e' di due anni e non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun    anno    prevede   trecento   ore   di   insegnamento   e
duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  Art.  251. - In base alle strutture disponibili alla scuola possono
essere  ammessi  per  ogni  anno  di  corso,  un  numero  massimo  di
venticinque iscritti e per un totale di cinquanta studenti.
  Al secondo anno della scuola sono ammessi soltanto gli studenti che
abbiano superato positivamente gli esami del primo anno.
  Art.  252.  - Concorrono alla costituzione della scuola le facolta'
di ingegneria cui afferiscono gli insegnamenti.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  253.  -  Le  materie  di insegnamento sono le seguenti (tutte
annuali):
 1› Anno:
   elementi di chimica;
   elementi di analisi matematica;
   elementi di ingegneria dei materiali;
   applicazioni di informatica;
   analisi dei processi chimici industriali;
   fondamenti di ceramica.
 2› Anno:
   tecnologia ceramica I;
   tecnologia ceramica II;
   i prodotti ceramici industriali;
   inquinamento e depurazione;
   economia ed organizzazione aziendale;
   lay-out e servizi dello stabilimento ceramico.
  Art.  254.  - L'attivita' pratica comporta l'utilizzo di apparati e
strumentazioni per il processo e le misure su ceramiche.
  Art. 255. - L'attivita' didattica e scientifica e' completata da un
tirocinio pratico.
  Detto  tirocinio  dovra'  svolgersi  sotto  la  guida di un docente
designato  dal  consiglio  della  scuola;   consiste   in   attivita'
riguardanti  la  produzione  di  ceramiche,  svolte, preferibilmente,
presso laboratori industriali; esso ha la durata di ottanta ore.
  Art.  256.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria.
  Gli  esami  annuali  e del tirocinio pratico si svolgono in modo da
verificare la preparazione teorica e pratica.
  L'esame di diploma consiste nella discussione di un elaborato.
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  a  norma  di  legge nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Bologna, addi' 20 settembre 1989
                                           Il rettore: ROVERSI MONACO