IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Viste le deliberazioni del consiglio della facolta' di ingegneria in data 27 maggio 1988, del consiglio di amministrazione in data 30 agosto 1988; del senato accademico in data 6 settembre 1988 che hanno approvato la modifica di statuto della scuola diretta a fini speciali in tecnologia ceramica. Visto il parere del Consiglio universitario in data 20 gennaio 1989; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 216, contenente l'elencazione delle scuole, e' aggiunta la scuola diretta a fini speciali in tecnologia ceramica. Dopo l'art. 248, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecnologia ceramica. Scuola diretta a fini speciali di tecnologia ceramica Art. 249. - E' istituita presso l'Universita' di Bologna la scuola diretta a fini speciali di tecnologia ceramica. La scuola ha lo scopo di dare una formazione professionale ai quadri tecnici che dovranno operare nell'ambito dell'industria ceramica. La scuola rilascia il diploma di esperto di tecnologia ceramica. Art. 250. - La durata del corso di studi e' di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno prevede trecento ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. Art. 251. - In base alle strutture disponibili alla scuola possono essere ammessi per ogni anno di corso, un numero massimo di venticinque iscritti e per un totale di cinquanta studenti. Al secondo anno della scuola sono ammessi soltanto gli studenti che abbiano superato positivamente gli esami del primo anno. Art. 252. - Concorrono alla costituzione della scuola le facolta' di ingegneria cui afferiscono gli insegnamenti. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 253. - Le materie di insegnamento sono le seguenti (tutte annuali): 1 Anno: elementi di chimica; elementi di analisi matematica; elementi di ingegneria dei materiali; applicazioni di informatica; analisi dei processi chimici industriali; fondamenti di ceramica. 2 Anno: tecnologia ceramica I; tecnologia ceramica II; i prodotti ceramici industriali; inquinamento e depurazione; economia ed organizzazione aziendale; lay-out e servizi dello stabilimento ceramico. Art. 254. - L'attivita' pratica comporta l'utilizzo di apparati e strumentazioni per il processo e le misure su ceramiche. Art. 255. - L'attivita' didattica e scientifica e' completata da un tirocinio pratico. Detto tirocinio dovra' svolgersi sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola; consiste in attivita' riguardanti la produzione di ceramiche, svolte, preferibilmente, presso laboratori industriali; esso ha la durata di ottanta ore. Art. 256. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e del tirocinio pratico si svolgono in modo da verificare la preparazione teorica e pratica. L'esame di diploma consiste nella discussione di un elaborato. Il presente decreto sara' pubblicato a norma di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bologna, addi' 20 settembre 1989 Il rettore: ROVERSI MONACO