IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative e integrative; Visto il regolamento alla predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale in data 13 febbraio 1987, con il quale la societa' "Il Mare S.p.a - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni" (in forma abbreviata "Mare assicurazioni S.p.a."), con sede in Milano, e' stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana le assicurazioni in alcuni rami danni; Vista la domanda in data 16 giugno 1989, con la quale la societa' "Il Mare S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni" (in forma abbreviata "Mare assicurazioni S.p.a."), con sede in Milano, ha chiesto l'estensione della autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica italiana delle assicurazioni in alcuni rami danni e della riassicurazione in tutti i rami danni; Vista la lettera in data 29 settembre 1989, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla suddetta impresa; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP. Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 19 ottobre 1989; Decreta: Art. 1. "Il Mare S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni" (in forma abbreviata "Mare assicurazioni S.p.a."), con sede in Milano, e' autorizzata ad estendere l'esercizio nel territorio della Repubblica italiana delle assicurazioni nei rami: corpi di veicoli terrestri; responsabilita' civile autoveicoli terrestri; credito; cauzione. La predetta societa' e' altresi' autorizzata ad esercitare la riassicurazione in tutti i rami danni, con esclusione dei rami credito e cauzione.