IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista   la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  e  le  successive
disposizioni modificative e integrative;
  Visto il regolamento alla predetta legge, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio  delle  assicurazioni  private  contro  i  danni   e   le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data 13 febbraio 1987, con il
quale la societa' "Il Mare  S.p.a  -  Compagnia  di  assicurazioni  e
riassicurazioni"  (in  forma abbreviata "Mare assicurazioni S.p.a."),
con sede in Milano, e' stata autorizzata ad esercitare nel territorio
della Repubblica italiana le assicurazioni in alcuni rami danni;
  Vista  la  domanda in data 16 giugno 1989, con la quale la societa'
"Il Mare S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e  riassicurazioni"  (in
forma abbreviata "Mare assicurazioni S.p.a."), con sede in Milano, ha
chiesto   l'estensione   della   autorizzazione   all'esercizio   nel
territorio  della  Repubblica  italiana delle assicurazioni in alcuni
rami danni e della riassicurazione in tutti i rami danni;
  Vista  la lettera in data 29 settembre 1989, con la quale l'ISVAP -
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di  interesse
collettivo,  ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda
presentata dalla suddetta impresa;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private predisposta dall'ISVAP.
  Sentito  il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva
per le assicurazioni private nella riunione del 19 ottobre 1989;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  "Il Mare S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni" (in
forma abbreviata "Mare assicurazioni S.p.a."), con sede in Milano, e'
autorizzata  ad estendere l'esercizio nel territorio della Repubblica
italiana delle assicurazioni nei rami: corpi di veicoli terrestri;
responsabilita' civile autoveicoli terrestri; credito;
cauzione.
  La  predetta  societa'  e'  altresi'  autorizzata  ad esercitare la
riassicurazione in tutti  i  rami  danni,  con  esclusione  dei  rami
credito e cauzione.