IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento alla predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista l'istanza in data 24 febbraio 1989 della "Noricum assicurazioni S.p.a.", con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assicurazione e riassicurazione per tutti i rami indicati al punto A della tabella di cui all'allegato I alla predetta legge n. 295 del 1978; Vista la lettera in data 28 luglio 1989, n. 930876, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in merito alla sopraindicata domanda; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP. Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 19 ottobre 1989; Decreta: Art. 1. La Noricum assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, e' autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e le riassicurazioni nei rami infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, r.c. autoveicoli terrestri, r.c. aeromobili, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, r.c. generale, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria nonche' l'attivita' assicurativa nei rami credito e cauzione. Per l'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa adottera' le tariffe di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 11 in data 26 aprile 1989, con una misura dei caricamenti pari al 29%.