Alle amministrazioni centrali
                                  dello Stato
                                  Alle aziende e amministrazioni
                                  autonome dello Stato
                                  Alla Direzione generale del tesoro
                                  Alle  ragionerie centrali presso le
                                  amministrazioni   centrali    dello
                                  Stato  ed  ai  servizi ed uffici di
                                  ragioneria  presso  le  aziende  ed
                                  amministrazioni    autonome   dello
                                  Stato
                                  Alle ragionerie regionali dello
                                  Stato
                                  Alle ragionerie provinciali dello
                                    Stato
                                  All'INPS - Direzione generale
  1.  Come e' noto, con circolare n. 9 del 16 febbraio 1989 (prot. n.
108055), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  87  del  14  aprile
1989,  sono  state impartite istruzioni riguardanti l'ammissione alla
regolarizzazione del paga mento  dei  contributi,  dei  premi  e  dei
relativi    oneri   accessori   mediante   cessione   agli   istituti
previdenziali ed assistenziali dei  crediti  vantati  dai  datori  di
lavoro   nei   confronti   dello   Stato,   delle   altre   pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici, di cui  all'art.  1,
comma  9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella
legge  31  gennaio  1986,  n.  11  ed  all'art.  6,  comma  26,   del
decreto-legge  30  dicembre  1987,  n. 536, convertito nella legge 29
febbraio 1988, n. 48.
  2.  E' noto, altresi', che per effetto di quanto disposto dall'art.
5, comma 5, del decreto-legge 29  maggio  1989,  n.  201,  convertito
nella  legge  28  luglio  1989,  n.  262,  le  norme  richiamate  nel
precedente punto 1 sono state abrogate.
  Pertanto,  a  far tempo dal 30 maggio 1989 (data di pubblicazione e
di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201/1989)  non  sono
piu' consentite le cessioni dei crediti previste dalle norme abrogate
e, conseguentemente, la cogenza delle  istruzioni  impartite  con  la
richiamata  circolare  n.  9  rimane  circoscritta  alle cessioni dei
crediti notificate all'INPS entro la predetta data del 30 maggio.
  3.  Per  quanto  attiene alle modalita' di pagamento da parte delle
pubbliche amministrazioni debitrici - nei casi di  trasferimento  del
credito  dall'INPS al Ministero del tesoro, secondo la fattispecie di
cui al punto 5 della  circolare  di  che  trattasi  -  a  seguito  di
appositi  accordi  intercorsi  tra la Direzione generale del tesoro e
l'INPS, si rende  opportuno  modificare  la  modalita'  indicata  nel
richiamato punto 5 della circolare medesima.
 Pertanto,  a  far  tempo  dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della presente circolare, il pagamento delle  somme  dovute
per  il  titolo  di  che  trattasi,  da  parte  di tutte le pubbliche
amministrazioni debitrici, in favore del Ministero del  tesoro,  deve
avvenire   esclusivamente  mediante  versamento  sul  conto  corrente
infruttifero n. 20351 denominato "Direzione  generale  del  tesoro  -
crediti  ceduti  dall'INPS"  istituito  presso  la Tesoreria centrale
dello Stato.
  A  tal  fine  le  amministrazioni  debitrici  dovranno  disporre il
pagamento delle somme dovute mediante  emissione,  sulle  coesistenti
sezioni  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato, di titoli di spesa
commutabili  in  vaglia   del   tesoro,   muniti   del   vincolo   di
accreditamento al suddetto conto corrente n. 20351.
  Detti  vaglia devono essere trasmessi a cura delle predette sezioni
di tesoreria provinciale alla Direzione generale del tesoro Divisione
VI, per le operazioni di accreditamento, delle quali viene rilasciata
quietanza da spedire al versante.
  Le   amministrazioni  intestatarie  di  conti  correnti  presso  la
Tesoreria centrale dello Stato dovranno eseguire i pagamenti suddetti
con   operazioni   di   girofondi   dai   predetti   conti  a  quello
sopraindicato, dandone  comunicazione  alla  Direzione  generale  del
tesoro - Divisione VI.
  E'  fatto  carico alle ragionerie in indirizzo di adoperarsi per il
rispetto  delle  procedure  indicate  e  di  dare  assicurazioni   in
proposito.
                                                   Il Ministro: CARLI