Alle amministrazioni centrali dello Stato Alle aziende e amministrazioni autonome dello Stato Alla Direzione generale del tesoro Alle ragionerie centrali presso le amministrazioni centrali dello Stato ed ai servizi ed uffici di ragioneria presso le aziende ed amministrazioni autonome dello Stato Alle ragionerie regionali dello Stato Alle ragionerie provinciali dello Stato All'INPS - Direzione generale 1. Come e' noto, con circolare n. 9 del 16 febbraio 1989 (prot. n. 108055), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 1989, sono state impartite istruzioni riguardanti l'ammissione alla regolarizzazione del paga mento dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione agli istituti previdenziali ed assistenziali dei crediti vantati dai datori di lavoro nei confronti dello Stato, delle altre pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11 ed all'art. 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48. 2. E' noto, altresi', che per effetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, convertito nella legge 28 luglio 1989, n. 262, le norme richiamate nel precedente punto 1 sono state abrogate. Pertanto, a far tempo dal 30 maggio 1989 (data di pubblicazione e di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201/1989) non sono piu' consentite le cessioni dei crediti previste dalle norme abrogate e, conseguentemente, la cogenza delle istruzioni impartite con la richiamata circolare n. 9 rimane circoscritta alle cessioni dei crediti notificate all'INPS entro la predetta data del 30 maggio. 3. Per quanto attiene alle modalita' di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici - nei casi di trasferimento del credito dall'INPS al Ministero del tesoro, secondo la fattispecie di cui al punto 5 della circolare di che trattasi - a seguito di appositi accordi intercorsi tra la Direzione generale del tesoro e l'INPS, si rende opportuno modificare la modalita' indicata nel richiamato punto 5 della circolare medesima. Pertanto, a far tempo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente circolare, il pagamento delle somme dovute per il titolo di che trattasi, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni debitrici, in favore del Ministero del tesoro, deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul conto corrente infruttifero n. 20351 denominato "Direzione generale del tesoro - crediti ceduti dall'INPS" istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato. A tal fine le amministrazioni debitrici dovranno disporre il pagamento delle somme dovute mediante emissione, sulle coesistenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, di titoli di spesa commutabili in vaglia del tesoro, muniti del vincolo di accreditamento al suddetto conto corrente n. 20351. Detti vaglia devono essere trasmessi a cura delle predette sezioni di tesoreria provinciale alla Direzione generale del tesoro Divisione VI, per le operazioni di accreditamento, delle quali viene rilasciata quietanza da spedire al versante. Le amministrazioni intestatarie di conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato dovranno eseguire i pagamenti suddetti con operazioni di girofondi dai predetti conti a quello sopraindicato, dandone comunicazione alla Direzione generale del tesoro - Divisione VI. E' fatto carico alle ragionerie in indirizzo di adoperarsi per il rispetto delle procedure indicate e di dare assicurazioni in proposito. Il Ministro: CARLI