Nell'estratto  citato  in  epigrafe,  pubblicato  alla pag. 12, 2a
colonna, della sopra indicata  Gazzetta  Ufficiale,  nelle  premesse,
dove  e'  scritto:  "... al primo giorno del mese successivo a quello
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,...", leggasi:  "...  al
primo   giorno   del   mese   successivo   a  quello  della  presente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,...".
   Inoltre,  le  parti  del  comunicato relative alle regioni Veneto,
Lazio, Calabria e Campania, riportate alle  pagine  13  e  14  devono
intendersi rispettivamente sostituite dalle seguenti:
                           "REGIONE VENETO
    a) Mensa: L. 600 giornaliere - un pasto completo.
    b) Vitto: L. 31.200 mensili - due pasti giornalieri.
   Per   Venezia   e   provincia:  L.  56.160  mensili  -  due  pasti
giornalieri.
    c) Alloggio: L. 30.000 mensili - con servizi accessori".
                            "REGIONE LAZIO
    a) Mensa: L. 600 giornaliere - un pasto completo.
    Vitto: L. 31.600 mensili - due pasti giornalieri.
    Alloggio: L. 30.000 mensili - con servizi accessori.
   Restano   fermi  per  le  province  di  Roma  e  Rieti  i  decreti
ministeriali 12 novembre 1982  e  20  marzo  1986,  relativamente  al
valore del vitto.
    b) Per i lavoratori dipendenti da aziende alberghiere e similari:
    alloggio: L. 15.000 mensili - un posto letto.
    c) Per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati:
    alloggio: L. 35.000 mensili".
                          "REGIONE CALABRIA
    a) Mensa: L. 600 giornaliere - un pasto completo;
L. 1.200 giornaliere - due pasti completi.
    Vitto: L. 31.200 mensili - due pasti giornalieri.
    Alloggio: L. 30.000 mensili - con servizi accessori;
L. 15.000 mensili - un posto letto.
    b) Per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati:
    alloggio: L. 35.000 mensili - con servizi accessori".
                          "REGIONE CAMPANIA
    a) Mensa: L. 600 giornaliere - un pasto completo.
   Per le province di Napoli e Avellino restano fermi i valori di cui
ai decreti ministeriali 17 ottobre 1986 e 28 ottobre 1980.
    Vitto: L. 31.200 mensili - due pasti giornalieri.
   Per la provincia di Napoli resta fermo il valore di cui al decreto
ministeriale 17 ottobre 1986.
    Alloggio: L. 30.000 mensili - con servizi accessori.
    b) Per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati:
    alloggio: L. 35.000 mensili".