IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502,
relativa all'amministrazione  dei  contingenti  annui  fissati  dalle
tabelle annesse alla legge 1› dicembre 1948, n. 1438 e imposizione di
determinati  diritti  per  la  zona  franca  di  Gorizia,  il   quale
stabilisce  che  i  diritti  medesimi  saranno riscossi in detta zona
nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro del tesoro,
di    concerto   con   quello   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Viste le leggi 11 dicembre 1957, n. 1226; 2 febbraio 1967, n. 7; 27
dicembre 1973, n. 846; 21 dicembre 1974, n. 693; 27 dicembre 1975, n.
700;  la legge 28 febbraio 1986, n. 46; la legge 25 febbraio 1987, n.
50 ed il decreto-legge 29 dicembre  1987,  n.  534,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  29  febbraio  1988,  n.  47,  che hanno
prorogato, in attesa del riordino del regime agevolato  per  la  zona
franca di Gorizia, l'efficacia della citata legge n. 1438;
  Vista  la  deliberazione  n. 97/Z.F. in data 21 dicembre 1988 della
camera di commercio anzidetta, concernente:
   1)  la  proposta  delle  seguenti  misure  dei  diritti  fissi  da
applicare durante l'anno 1989:
    L. 5 per chilogrammo per il caffe';
    L. 2 per chilogrammo per lo zucchero;
    L. 3 per litro per la birra;
    L. 5 per anidro per gli spiriti;
    L. 3 per litro per la benzina;
    L. 0,50 per litro per gasolio carburante;
   2)  l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del
servizio "zona franca" di  Gorizia  per  l'anno  1988,  ammontante  a
complessive L. 679.579.354;
  Vista  la  lettera  n.  220585  del  21 marzo 1989, con la quale il
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   ha
espresso  parere  favorevole  perche' i diritti di cui trattasi siano
fissati nelle misure suindicate per l'anno 1989;
  Accertato  che  i  diritti fissi medesimi sono stati determinati in
misura non superiore a quella prevista dall'art. 3 della citata legge
17 ottobre 1952, n. 1502;
  Considerata la necessita' di provvedere a norma del ripetuto art. 3
della   legge   n.   1502,   all'emanazione   di   apposito   decreto
interministeriale di approvazione dei diritti medesimi;
                               Decreta:
  La  camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di
Gorizia e' autorizzata ad applicare,  per  l'anno  1989,  i  seguenti
diritti fissi sui generi contingentati:
   L. 5 per chilogrammo per il caffe';
   L. 2 per chilogrammo per lo zucchero;
   L. 3 per litro per la birra;
   L. 5 per anidro per gli spiriti;
   L. 3 per litro per la benzina;
   L. 0,50 per litro per gasolio carburante.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
   Roma, addi' 23 giugno 1989
                                             Il Ministro del tesoro
                                                     AMATO
   Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
           BATTAGLIA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1989
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 7