IL MINISTRO DEL BILANCIO
                   E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il
finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Vista  la  legge 9 maggio 1975, n. 153, contenente disposizioni per
l'applicazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura;
  Vista  la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro,
vengono assegnate le annualita' 1985 dei limiti d'impegno dal 1974 al
1978,  per  complessive lire 95 miliardi, recati dall'art. 6, lettera
a), della sopracitata legge n. 153/1975;
  Vista   la  legge  di  bilancio  24  dicembre  1988,  n.  542,  per
l'esercizio 1989, che reca lo stanziamento  limitato  a  lire  34,173
miliardi,  per  le  finalita'  ex  art. 6, lettera a), della legge n.
153/1975;
  Considerato  che  il soppresso CIPAA ed il CIPE, hanno riconfermato
annualmente le quote gia' attribuite alle regioni  ed  alle  province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano, come prime annualita' dei limiti
d'impegno dal 1974 al  1978,  non  ritenendo  necessario  rivedere  i
criteri  di  riparto  ai  sensi  del  terzo  comma  dell'art. 4 della
richiamata legge n. 153/1975;
  Considerato,   altresi',  che  a  seguito  dell'entrata  in  vigore
dell'art. 33 del regolamento CEE n. 797/1985 del  Consiglio,  del  12
marzo  1985,  vanno  trasferite  le  annualita' alle sole regioni che
hanno concesso il concorso nel pagamento degli  interessi  sui  mutui
definitivi,   ovvero  abbiano  rilasciato  nulla  osta  entro  il  30
settembre 1985;
  Atteso,  quindi,  che  le  somme da trasferire alle regioni ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano hanno  come  riferimento  le
annualita'  gia'  assegnate prima della data del 30 settembre 1985 e,
quindi, non piu' suscettibili di modificazione;
  Ritenuta  l'opportunita',  pertanto, di non sottoporre ad ulteriori
deliberazioni CIPE assegnazioni di annualita' che, comunque,  debbono
essere  analoghe  a  quelle  gia'  attribuite relativamente ai limiti
d'impegno dal 1974 al 1985;
  Atteso,  altresi',  che  le annualita' o le parziali annualita' non
impegnate costituiranno economie di bilancio;
  Ritenuto,  infine,  di dover impegnare le annualita' a favore delle
sole regioni che al momento risulta abbiano provveduto a  certificare
il  concorso  nel  pagamento  degli  interessi sui mutui accesi dagli
operatori agricoli, entro  i  termini  del  richiamato  art.  33  del
regolamento CEE n. 797/1985;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La somma complessiva di lire 30,114 miliardi e' impegnata, a titolo
di annualita' 1987, dei limiti d'impegno di cui all'art. 15,  lettera
c), della legge n. 153/1975, come di seguito indicato:
                                                        Milioni
            Regioni e province autonome                 di lire
                       -----                              --
Trento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1.345
Bolzano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1.525
Valle d'Aosta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       442
Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     6.013
Lombardia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     5.569
Emilia-Romagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     5.931
Toscana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     4.656
Marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2.783
Umbria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1.850
                                                        -----
                                         Totale. . .    30.114