IL MINISTRO DEL BILANCIO
                   E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il
finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Vista   la  legge  10  maggio  1976,  n.  352,  recante  norme  per
l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n.
268 del 28 aprile 1975;
  Vista   la  legge  di  bilancio  24  dicembre  1988,  n.  542,  per
l'esercizio 1989, che reca lo stanziamento limitato a lire  3,131.652
miliardi,  sul  cap.  7081  per  le finalita' ex art. 15, lettera c),
della legge n. 352/1976;
  Vista  la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro,
vengono assegnate le annualita' 1985 dei limiti d'impegno dal 1976 al
1980, per complessive lire 8,5 miliardi, recati dall'art. 15, lettera
c), della sopracitata legge n. 352/1976;
  Considerato  che  il  soppresso CIPAA ed il CIPE hanno riconfermato
annualmente le quote gia' attribuite alle regioni  ed  alle  province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano, come prime annualita' dei limiti
d'impegno dal 1976 al  1980,  non  ritenendo  necessario  rivedere  i
criteri  di  riparto  ai  sensi  del  terzo  comma dell'art. 17 della
richiamata legge n. 352/1976;
  Considerato,   altresi',  che  a  seguito  dell'entrata  in  vigore
dell'art. 33 del regolamento CEE n. 797/1985 del  Consiglio,  del  12
marzo  1985,  vanno  trasferite  le  annualita' alle sole regioni che
hanno concesso il concorso nel pagamento degli  interessi  sui  mutui
definitivi,   ovvero  abbiano  rilasciato  nulla  osta  entro  il  30
settembre 1985;
  Atteso,  quindi,  che  le  somme da trasferire alle regioni ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano, hanno come  riferimento  le
annualita'  gia'  assegnate prima della data del 30 settembre 1985 e,
quindi non piu' suscettibili di modificazione;
  Ritenuta  l'opportunita',  pertanto, di non sottoporre ad ulteriori
deliberazioni CIPE assegnazioni di annualita' che, comunque,  debbono
riconfermare quelle gia' attribuite relativamente ai limiti d'impegno
dal 1976 al 1980;
  Atteso,  altresi',  che  le annualita' o le parziali annualita' non
impegnate costituiranno economie di bilancio;
  Ritenuto,  infine,  di dover impegnare le annualita' a favore delle
sole regioni che al momento risulta abbiano provveduto a  certificare
il  concorso  nel  pagamento  degli  interessi sui mutui accesi dagli
operatori agricoli, entro  i  termini  del  richiamato  art.  33  del
regolamento CEE n. 797/1985;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  somma  complessiva  di lire 2,008.037 miliardi, e' impegnata, a
titolo di annualita' 1986 dei limiti d'impegno di  cui  all'art.  15,
lettera c), della legge n. 352/1976, come di seguito indicato:
                                                       Migliaia
            Regioni e province autonome                 di lire
                       -----                              --
Trento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   121.125
Bolzano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   136.850
Valle d'Aosta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   135.442
Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   585.358
Toscana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   408.103
Umbria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   192.606
Emilia-Romagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   428.573
                                                      -------
                                         Totale. . . 2.008.037