IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A.; Visto il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e in particolare l'art. 35; Visto il regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione; Visto il regolamento CEE n. 3105/88 del 7 ottobre 1988, modificato dal regolamento CEE n. 2352/89 del 28 luglio 1989, che stabilisce le modalita' di applicazione del citato art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna viticola 1989-90, e in particolare l'art. 13; Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonche' sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola; Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 15 del 22 settembre 1989; Visto il regolamento CEE n. 2484/89 del 14 agosto 1989, allegato 1, che fissa i prezzi di acquisto dell'alcole e gli aiuti applicabili alla misura di cui trattasi; Visto il regolamento CEE n. 1129/89 del 27 aprile 1989 relativo al tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per la lira italiana; Ritenuta la necessita' di stabilire le condizioni e modalita' di acquisto, da parte dell'A.I.M.A., dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie; Nell'adunanza del 15 novembre 1989; Ha deliberato: Art. 1. I distillatori riconosciuti, che intendano consegnare all'A.I.M.A., a norma del regolamento CEE n. 3105/88 del 7 ottobre 1988, i prodotti ricavati dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 nella campagna 1989-90, devono presentare offerta di vendita secondo le modalita' e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.