IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  Vista  la  legge  14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento
dell'A.I.M.A.;
  Visto  il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987, e successive
modificazioni,  relativo  all'organizzazione   comune   del   mercato
vitivinicolo, e in particolare l'art. 35;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  2046/89  del  19  giugno 1989, che
stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini  e
dei sottoprodotti della vinificazione;
  Visto  il regolamento CEE n. 3105/88 del 7 ottobre 1988, modificato
dal regolamento CEE n. 2352/89 del 28 luglio 1989, che stabilisce  le
modalita'  di  applicazione del citato art. 35 del regolamento CEE n.
822/87 per la campagna viticola 1989-90, e in particolare l'art. 13;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 1987, n. 370, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 novembre 1987,  n.  460,  recante  nuove
norme  in  materia  di  produzione e commercializzazione dei prodotti
vitivinicoli,
nonche'  sanzioni  per  l'inosservanza  di  regolamenti comunitari in
materia agricola;
  Vista  la  circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
n. 15 del 22 settembre 1989;
  Visto il regolamento CEE n. 2484/89 del 14 agosto 1989, allegato 1,
che fissa i prezzi di acquisto dell'alcole e  gli  aiuti  applicabili
alla misura di cui trattasi;
  Visto  il regolamento CEE n. 1129/89 del 27 aprile 1989 relativo al
tasso di cambio  da  applicare  nel  settore  agricolo  per  la  lira
italiana;
  Ritenuta  la  necessita'  di stabilire le condizioni e modalita' di
acquisto, da parte dell'A.I.M.A., dei  prodotti  della  distillazione
consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie;
  Nell'adunanza del 15 novembre 1989;
                            Ha deliberato:
                               Art. 1.
  I distillatori riconosciuti, che intendano consegnare all'A.I.M.A.,
a norma del regolamento CEE n. 3105/88 del 7 ottobre 1988, i prodotti
ricavati dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di
cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 nella campagna 1989-90,
devono  presentare  offerta  di  vendita  secondo le modalita' e alle
condizioni stabilite nella presente deliberazione.