IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 6, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338; Considerato che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno stipulato accordi collettivi provinciali diretti ad attuare, per le imprese operanti nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti dai contratti collettivi nazionali; Sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Ritenuta l'opportunita' di procedere alla sospensione della condizione prevista dall'art. 6, comma 9, lettera c), del citato decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali; Considerato che la sospensione della suddetta condizione non comporta maggiori oneri rispetto alla spesa prevista, per la fiscalizzazione degli oneri sociali e per gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, negli articoli 6 e 7 del richiamato decreto-legge n. 338/1989; Decreta: 1. La condizione prevista dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, e' sospesa per le imprese operanti da data anteriore al 10 ottobre 1989 nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, che hanno recepito o recepiscono, mediante accordi aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro quindici giorni dalla stipula medesima, gli accordi provinciali stipulati dalle organizzazioni sindacali anzidette, depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, finalizzati ad attuare, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti dai contratti collettivi nazionali. 2. La sospensione decorre dal periodo di paga in corso alla data di recepimento dell'accordo provinciale fino al periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 e cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale, in relazione alle denunce contributive mensili presentate dalle imprese all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto stesso accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici contenuto nel predetto accordo provinciale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 21 ottobre 1989 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale DONAT CATTIN p. Il Ministro del tesoro FOTI