IL RETTORE
  Veduto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 1105 del 4
ottobre 1986, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  124  del  30
maggio    1987,   relativo   alla   istituzione   della   scuola   di
specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali  in  luogo  di
quella di fisica applicata;
  Considerato  che  sono  stati  rilevati  errori  nella  stesura del
sopracitato decreto del Presidente della Repubblica e che  quindi  si
rende necessaria una rettifica allo stesso;
  Vista la nota ministeriale n. 1864 del 10 agosto 1989;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                               Art. 1.
  Nell'art.  2  del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre
1986, n. 1105, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  124  del  30
maggio  1987, il secondo comma dell'art. 402, relativo alla scuola di
specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali,  viene  cosi'
riformulato:
  "Il primo anno va integrato, a giudizio del consiglio della scuola,
da uno o piu' dei seguenti corsi che integrino  la  preparazione  dei
laureati provenienti da diversi corsi di laurea:
   fondamenti di chimica dei materiali;
   fondamenti di fisica della materia;
   fondamenti di ingegneria dei materiali".