IL MINISTRO
                      DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 83;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  giugno 1989, con il quale sono
state stabilite le  direttive  ed  i  criteri  di  valutazione  delle
domande  di  contributo  finanziario,  inoltrate  dai consorzi per il
commercio estero ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;
  Considerato  che  le  imprese artigiane sostanzialmente svolgono le
attivita' di cui al n. 1 del primo comma dell'art.  2195  del  codice
civile,  come  si  ricava  dalla lettura delle disposizioni normative
relative al settore dell'artigianato, nonche'  dall'applicazione  che
le stesse hanno avuto in sede giurisdizionale;
  Ritenuto,  pertanto, di dover includere tra i criteri preferenziali
di cui all'art. 3 del citato  decreto  ministeriale  5  giugno  1989,
anche quello concernente i consorzi tra imprese artigiane;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  All'art.  3  del  citato  decreto  ministeriale 5 giugno 1989 viene
aggiunta la seguente lettera f):
   " f) consorzi e societa' consortili composti da soci aventi natura
di imprese  artigiane,  i  quali  raggiungano  la  maggioranza  anche
unitamente a quelli di cui alla precedente lettera a)".