IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 83; Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1989, con il quale sono state stabilite le direttive ed i criteri di valutazione delle domande di contributo finanziario, inoltrate dai consorzi per il commercio estero ai sensi dell'art. 4 della predetta legge; Considerato che le imprese artigiane sostanzialmente svolgono le attivita' di cui al n. 1 del primo comma dell'art. 2195 del codice civile, come si ricava dalla lettura delle disposizioni normative relative al settore dell'artigianato, nonche' dall'applicazione che le stesse hanno avuto in sede giurisdizionale; Ritenuto, pertanto, di dover includere tra i criteri preferenziali di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale 5 giugno 1989, anche quello concernente i consorzi tra imprese artigiane; Decreta: Art. 1. All'art. 3 del citato decreto ministeriale 5 giugno 1989 viene aggiunta la seguente lettera f): " f) consorzi e societa' consortili composti da soci aventi natura di imprese artigiane, i quali raggiungano la maggioranza anche unitamente a quelli di cui alla precedente lettera a)".