IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo del 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 luglio 1983, sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984 (supplemento ordinario) sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi; Sentito il parere del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Rilevata la necessita' di chiarire il contenuto del punto 4), lettera b), dell'art. 2 del decreto ministeriale 6 luglio 1983 e di dettare contestualmente norme transitorie di applicazione; Decreta: Art. 1. Il punto 4), lettera b), dell'art. 2 del decreto ministeriale 6 luglio 1983 e' abrogato.