IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                    DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  di concerto con il
Ministro del turismo e dello spettacolo del 6 luglio 1983, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 luglio 1983, sul comportamento
al  fuoco  delle  strutture  e  dei  materiali  da  impiegarsi  nella
costruzione  di  teatri,  cinematografi  ed  altri locali di pubblico
spettacolo in genere;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno del 26 giugno 1984,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  234  del  25  agosto  1984
(supplemento ordinario) sulla classificazione di reazione al fuoco ed
omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;
  Sentito  il parere del comitato centrale tecnico scientifico per la
prevenzione incendi di cui all'art. 10  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
 Rilevata  la  necessita'  di  chiarire  il  contenuto  del punto 4),
lettera b), dell'art. 2 del decreto ministeriale 6 luglio 1983  e  di
dettare contestualmente norme transitorie di applicazione;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  punto  4),  lettera  b), dell'art. 2 del decreto ministeriale 6
luglio 1983 e' abrogato.