IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma 5, della Costituzione; Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 27 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037, relativa all'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 7 del proprio decreto 13 giugno 1988, n. 396, con il quale i quadri H e I della tabella VII, relativi al personale dirigente della Ragioneria generale dello Stato, allegati al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, sono stati sostituiti con quelli riportati nel medesimo art. 7; Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 20 ottobre 1988 - debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale a seguito delle variazioni disposte con l'art. 27 della citata legge n. 400 del 1988 - sono state rideterminate le dotazioni organiche ed i relativi posti di funzione delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi della ripetuta Ragioneria generale dello Stato, di cui al citato quadro I della tabella VII allegata al richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, cosi' come sostituito, tra l'altro, dal suindicato art. 7 del proprio decreto 13 giugno 1988, n. 396; Viste le tabelle A e B, allegate al decreto del Presidente della Repubblica in data 7 settembre 1982, n. 1078, riguardanti l'istituzione presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, dei ruoli speciali previsti dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relative dotazioni organiche con le successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 11 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, di disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato ed in particolare il comma 5 dello stesso articolo, il quale dispone che all'adeguamento delle dotazioni organiche della Ragioneria generale dello Stato, conseguente all'applicazione della norma in questione si provvede con decreto del Presidente della Repubblica; Considerato che con il decreto del Ministro del tesoro, in data 6 febbraio 1987, e con il decreto interministeriale in data 29 gennaio 1988, debitamente registrati alla Corte dei conti, di determinazione delle dotazioni organiche cumulative delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dipendente della Ragioneria generale dello Stato, si e' gia' tenuto conto delle dotazioni organiche, di cui alle citate tabelle A e B, allegate al decreto del Presidente della Repubblica in data 7 settembre 1982, n. 1078, e successive modificazioni e integrazioni, relative al personale non dirigente del ruolo speciale della medesima Ragioneria generale dello Stato; Ravvisata, pertanto, la necessita' di rideterminare le sole dotazioni organiche dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato; Accertato che, alla data del 30 novembre 1988 - di entrata in vigore della legge n. 482 - nel citato ruolo speciale della piu' volte menzionata Ragioneria generale dello Stato risultavano presenti tre dirigenti generali, di cui uno in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sette dirigenti superiori, di cui tre in posizione di fuori ruolo presso la medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri e tre primi dirigenti e che, pertanto, la rideterminazione degli organici di cui trattasi deve essere incrementata di altrettante unita' nelle rispettive qualifiche del ruolo ordinario; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1. In applicazione del combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, citata nelle premesse, i quadri H e I della tabella VII, relativi al personale dirigente amministrativo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 - cosi' come sostituiti dall'art. 7 del proprio decreto 13 giugno 1988, n. 396 e, limitatamente al quadro I, successivamente rideterminato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il decreto del Ministro del tesoro 20 ottobre 1988 - sono ulteriormente sostituiti con i quadri H e I dell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota al titolo: Il testo dell'art. 11 della legge n. 482/1988 "Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato" e' il seguente: "Art. 11 (Speciali disposizioni per il personale degli enti soppressi). - 1. Al personale degli enti di cui all'art. 1- bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che all'atto della soppressione degli stessi fruiva del trattamento economico equiparato a quello dei dipendenti civili dello Stato, vengono estesi, in quanto applicabili, i benefici per i predetti dipendenti, fino alla data del definitivo inquadramento nelle amministrazioni di assegnazione, escluso comunque il cumulo con gli eventuali benefici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e 16 ottobre 1979, n. 509. All'applicazione dei predetti benefici provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli speciali istituiti ai sensi degli articoli 24 e 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed il relativo personale viene collocato nei corrispondenti ruoli organici delle amministrazioni dello Stato mediante decreto dei Ministri competenti sulla base delle qualifiche acquisite e secondo l'anzianita' di servizio e di qualifica posseduta con posizione in ruolo corrispondente alla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli speciali ovvero a quella di decorrenza di eventuale successiva promozione. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale gia' proveniente dagli enti, casse, gestioni e servizi soppressi, assegnato alle unita' sanitarie locali o ad altri enti pubblici, comunque utilizzato da almeno un anno dalla precedente data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica - o dall'Ufficio liquidazioni di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, puo' chiedere, con domanda da presentarsi all'amministrazione presso cui presta servizio, di essere inquadrato nei ruoli organici dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali. 4. L'inquadramento del predetto personale ha luogo, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione della Ragioneria generale dello Stato, mediante decreto del Ministro del tesoro, sulla base della tabella di equiparazione allegata alla presente legge. L'inquadramento ha luogo successivamente al collocamento in ruolo del personale facente parte dei ruoli speciali soppressi, a norma del comma 2, e decorre dalla data del predetto decreto di inquadramento. 5. All'adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli ordinari in relazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi, anche per quanto attiene alle qualifiche dirigenziali di cui ai quadri annessi al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica. 6. Le disposizioni di cui all'art. 32 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernenti il trasferimento del personale dell'Ente italiano di servizio sociale (EISS) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti dell'ente stesso in servizio presso la sede centrale nel numero massimo di otto unita', gia' impegnati nella gestione e amministrazione del personale, dei programmi e delle attivita' trasferiti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Detto personale e' inquadrato in base al titolo di studio posseduto e alle funzioni effettivamente esercitate. 7. Gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1 luglio 1978 e quelli economici dalla data di entrata in vigore della presente legge".