IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma 5, della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto  l'art.  27 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  legge  26 luglio 1939, n. 1037, relativa all'ordinamento
della Ragioneria generale dello Stato, e successive  modificazioni  e
integrazioni;
  Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto  l'art.  7 del proprio decreto 13 giugno 1988, n. 396, con il
quale i quadri H  e  I  della  tabella  VII,  relativi  al  personale
dirigente  della  Ragioneria generale dello Stato, allegati al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972,  sono  stati
sostituiti con quelli riportati nel medesimo art. 7;
  Visto  il decreto del Ministro del tesoro in data 20 ottobre 1988 -
debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale  a  seguito
delle variazioni disposte con l'art. 27 della citata legge n. 400 del
1988 - sono state rideterminate le dotazioni organiche ed i  relativi
posti  di funzione delle qualifiche di dirigente superiore e di primo
dirigente nel  ruolo  dei  dirigenti  amministrativi  della  ripetuta
Ragioneria  generale  dello  Stato,  di  cui al citato quadro I della
tabella VII allegata  al  richiamato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  giugno  1972,  n.  748,  cosi'  come  sostituito, tra
l'altro, dal suindicato art. 7 del proprio decreto 13 giugno 1988, n.
396;
  Viste  le  tabelle  A e B, allegate al decreto del Presidente della
Repubblica  in  data  7  settembre   1982,   n.   1078,   riguardanti
l'istituzione  presso  il  Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, dei ruoli speciali previsti dall'art.  24-quinquies  del
decreto-legge   30   dicembre   1979,   n.   663,   convertito,   con
modificazioni, nella legge  29  febbraio  1980,  n.  33,  e  relative
dotazioni organiche con le successive modificazioni e integrazioni;
  Visto  l'art. 11 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, di disciplina
del trattamento di quiescenza e di  previdenza  del  personale  degli
enti  soppressi  trasferito  alle regioni, agli enti pubblici ed alle
amministrazioni dello Stato ed in particolare il comma 5 dello stesso
articolo,  il  quale  dispone  che  all'adeguamento  delle  dotazioni
organiche  della  Ragioneria  generale   dello   Stato,   conseguente
all'applicazione della norma in questione si provvede con decreto del
Presidente della Repubblica;
  Considerato  che  con il decreto del Ministro del tesoro, in data 6
febbraio 1987, e con il decreto interministeriale in data 29  gennaio
1988,  debitamente registrati alla Corte dei conti, di determinazione
delle dotazioni organiche cumulative delle  qualifiche  funzionali  e
dei  profili  professionali del personale dipendente della Ragioneria
generale dello  Stato,  si  e'  gia'  tenuto  conto  delle  dotazioni
organiche,  di cui alle citate tabelle A e B, allegate al decreto del
Presidente della Repubblica in data 7  settembre  1982,  n.  1078,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni, relative al personale non
dirigente del ruolo speciale della medesima Ragioneria generale dello
Stato;
  Ravvisata,   pertanto,  la  necessita'  di  rideterminare  le  sole
dotazioni organiche dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali
della Ragioneria generale dello Stato;
  Accertato  che,  alla  data  del  30  novembre 1988 - di entrata in
vigore della legge n. 482 - nel  citato  ruolo  speciale  della  piu'
volte menzionata Ragioneria generale dello Stato risultavano presenti
tre dirigenti generali, di cui uno in posizione di fuori ruolo presso
la  Presidenza del Consiglio dei Ministri, sette dirigenti superiori,
di cui tre in posizione di fuori ruolo presso la medesima  Presidenza
del  Consiglio dei Ministri e tre primi dirigenti e che, pertanto, la
rideterminazione  degli  organici  di  cui   trattasi   deve   essere
incrementata  di  altrettante  unita' nelle rispettive qualifiche del
ruolo ordinario;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  In applicazione del combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'art. 11
della legge 27 ottobre 1988, n. 482, citata nelle premesse, i  quadri
H   e   I   della   tabella  VII,  relativi  al  personale  dirigente
amministrativo dei servizi centrali della Ragioneria  generale  dello
Stato,  allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748 - cosi' come sostituiti dall'art. 7 del proprio  decreto
13  giugno 1988, n. 396 e, limitatamente al quadro I, successivamente
rideterminato ai sensi della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con  il
decreto  del Ministro del tesoro 20 ottobre 1988 - sono ulteriormente
sostituiti  con  i  quadri  H  e  I  dell'allegata  tabella  A,   che
costituisce parte integrante del presente decreto.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota al titolo:
             Il   testo   dell'art.   11   della  legge  n.  482/1988
          "Disciplina del trattamento di quiescenza e  di  previdenza
          del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni,
          agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato"  e'
          il seguente:
             "Art.  11  (Speciali disposizioni per il personale degli
          enti soppressi). -  1.  Al  personale  degli  enti  di  cui
          all'art.  1-  bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978,
          n. 641, che all'atto della soppressione degli stessi fruiva
          del  trattamento  economico   equiparato   a   quello   dei
          dipendenti  civili  dello  Stato, vengono estesi, in quanto
          applicabili, i benefici per  i  predetti  dipendenti,  fino
          alla    data    del    definitivo    inquadramento    nelle
          amministrazioni di assegnazione, escluso comunque il cumulo
          con gli eventuali benefici di cui ai decreti del Presidente
          della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e 16 ottobre 1979,
          n. 509.  All'applicazione dei predetti benefici provvede la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica.
             2.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge
          sono soppressi i ruoli speciali istituiti  ai  sensi  degli
          articoli  24  e  24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre
          1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          febbraio  1980,  n.  33,  ed  il  relativo  personale viene
          collocato   nei   corrispondenti   ruoli   organici   delle
          amministrazioni  dello  Stato mediante decreto dei Ministri
          competenti sulla base delle qualifiche acquisite e  secondo
          l'anzianita'  di  servizio  e  di  qualifica  posseduta con
          posizione in ruolo corrispondente alla data  di  decorrenza
          dell'inquadramento  nei  ruoli  speciali ovvero a quella di
          decorrenza di eventuale successiva promozione.
             3.  Entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, il personale gia'  proveniente  dagli
          enti,  casse,  gestioni e servizi soppressi, assegnato alle
          unita' sanitarie locali o ad altri enti pubblici,  comunque
          utilizzato  da  almeno  un anno dalla precedente data dalla
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri  Dipartimento  della
          funzione pubblica - o dall'Ufficio liquidazioni di cui alla
          legge 4 dicembre 1956, n. 1404, puo' chiedere, con  domanda
          da   presentarsi   all'amministrazione  presso  cui  presta
          servizio, di  essere  inquadrato  nei  ruoli  organici  dei
          servizi  centrali  della  Ragioneria generale dello Stato e
          delle ragionerie provinciali.
             4.  L'inquadramento  del  predetto  personale  ha luogo,
          previo parere favorevole del consiglio  di  amministrazione
          della Ragioneria generale dello Stato, mediante decreto del
          Ministro  del  tesoro,  sulla   base   della   tabella   di
          equiparazione     allegata     alla     presente     legge.
          L'inquadramento ha luogo successivamente al collocamento in
          ruolo  del  personale  facente  parte  dei  ruoli  speciali
          soppressi, a norma del comma 2, e decorre  dalla  data  del
          predetto decreto di inquadramento.
             5.  All'adeguamento  delle dotazioni organiche dei ruoli
          ordinari  in  relazione  alle  disposizioni   di   cui   ai
          precedenti  commi, anche per quanto attiene alle qualifiche
          dirigenziali di  cui  ai  quadri  annessi  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1972,  n. 748, e
          successive  modificazioni,  si  provvede  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica.
             6.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 32 della legge 11
          luglio 1980,  n.  312,  concernenti  il  trasferimento  del
          personale  dell'Ente italiano di servizio sociale (EISS) al
          Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,  trovano
          applicazione  anche  nei confronti dei dipendenti dell'ente
          stesso in servizio  presso  la  sede  centrale  nel  numero
          massimo  di  otto  unita',  gia' impegnati nella gestione e
          amministrazione  del  personale,  dei  programmi  e   delle
          attivita'  trasferiti  al  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale. Detto personale e' inquadrato  in  base
          al   titolo   di   studio   posseduto   e   alle   funzioni
          effettivamente esercitate.
             7.  Gli  effetti  giuridici dell'inquadramento decorrono
          dal 1› luglio 1978 e quelli economici dalla data di entrata
          in vigore della presente legge".