IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, recante norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze; Ravvisata la carenza degli spazi presso le sedi dei centri di servizio di Roma e di Milano che non consentono la ricezione delle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 1990; Decreta: Art. 1. I centri di servizio di Roma e di Milano si avvalgono, per la conservazione delle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni 1982 e 1983, rispettivamente per gli anni d'imposta 1981 e 1982, nonche' di quelle integrative presentate ai sensi del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, e successive modificazioni e integrazioni, degli spazi disponibili presso i centri di servizio di Bari e di Venezia. La competenza giuridica sulle dichiarazioni in questione rimane comunque dei centri di servizio di Roma e di Milano.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alle premesse: L'art. 4, secondo comma, del D.P.R. n. 787/1980 (Gazzetta Ufficiale n. 328 del 29 novembre 1980), e' il seguente: "Ai centri di servizio possono essere inoltre affidate, con decreti del Ministro delle finanze operazioni inerenti alla ricezione, al controllo e all'archiviazione di atti e comunicazioni relativi all'anagrafe tributaria o comunque rilevanti ai fini dell'imposizione, nonche' altre operazioni strumentali rispetto a quelle indicate nel comma precedente o ad esse connesse o conseguenziali".