IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  4,  secondo  comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, recante norme sulle  competenze,
sulle  attribuzioni  e  sul  personale  dei  centri  di  servizio del
Ministero delle finanze;
  Ravvisata  la  carenza  degli  spazi  presso  le sedi dei centri di
servizio di Roma e di Milano che non consentono  la  ricezione  delle
dichiarazioni dei redditi da presentare nel 1990;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I  centri  di  servizio  di  Roma  e di Milano si avvalgono, per la
conservazione delle dichiarazioni dei redditi presentate  negli  anni
1982  e  1983,  rispettivamente  per  gli anni d'imposta 1981 e 1982,
nonche' di quelle integrative presentate ai sensi  del  decreto-legge
10  luglio  1982,  n. 429, e successive modificazioni e integrazioni,
degli spazi disponibili presso i centri di  servizio  di  Bari  e  di
Venezia.
  La  competenza  giuridica  sulle  dichiarazioni in questione rimane
comunque dei centri di servizio di Roma e di Milano.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota alle premesse:
             L'art.   4,   secondo  comma,  del  D.P.R.  n.  787/1980
          (Gazzetta Ufficiale n. 328 del 29  novembre  1980),  e'  il
          seguente:
             "Ai  centri di servizio possono essere inoltre affidate,
          con decreti del Ministro delle finanze operazioni  inerenti
          alla  ricezione, al controllo e all'archiviazione di atti e
          comunicazioni relativi all'anagrafe tributaria  o  comunque
          rilevanti   ai   fini   dell'imposizione,   nonche'   altre
          operazioni strumentali rispetto a quelle indicate nel comma
          precedente o ad esse connesse o conseguenziali".