IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e del mosto di uve; Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977; Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 30 luglio 1987, n. 368, contenente misure transitorie per la commercializzazione dei vini da tavola con indicazione geografica, prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1987; Visto il proprio decreto 5 agosto 1988, n. 378, contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988; Visto il proprio decreto 3 agosto 1989 contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1989; Viste le richieste inoltrate per il tramite delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia e provincia autonoma di Trento tendenti ad ottenere l'integrazione di alcune indicazioni geografiche riportate nel citato decreto ministeriale 3 agosto 1989 con il riferimento al nome dei vitigni dai quali detti vini derivano o con indicazioni aggiuntive atte a contraddistinguere le metodologie di produzione, nonche' l'inclusione nel decreto medesimo di altre indicazioni geografiche di vini da tavola prodotti nelle richiamate regioni e provincia autonoma; Considerate valide le motivazioni addotte dalle predette regioni e provincia autonoma a sostegno delle richieste in parola, con particolare riguardo al fatto che trattasi di integrazioni di limitata entita' e concernenti specifici problemi per i quali o si e' reso necessario un particolare esame che ha determinato il prolungarsi della relativa istruttoria, ovvero e' intervenuta una nuova normativa che ha comportato dei tempi di adeguamento; Ritenuto in conseguenza di quanto esposto che sussista l'esigenza di consentire a taluni vini da tavola, prodotti nelle regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia e provincia autonoma di Trento da uve provenienti dalla vendemmia 1989, l'utilizzazione delle indicazioni geografiche sopra specificate nonche' di indicazioni aggiuntive, ad integrazione di quelle ammesse dal citato decreto ministeriale 3 agosto 1989; Decreta: Articolo unico Ad integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 3 agosto 1989, con riguardo ai vini da tavola delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia e provincia autonoma di Trento e' consentito utilizzare nella designazione e presentazione degli stessi le sotto elencate indicazioni geografiche con le specifiche menzioni aggiuntive riguardanti i riferimenti al nome di vitigni ed altre indicazioni. Indicazione geografica Indicazioni aggiuntive ___ ___ "Sannio Beneventano" Aglianico, Falanghina, Piedirosso, Coda di Volpe e Greco; "Colline Beneventane" Aglianico, Falanghina, Piedirosso e Coda di Volpe; "Castel San Lorenzo" Dorato; "Pianura Bolognese" Bianco, Rosso e Rosato; "Valle Versa" Chardonnay; "Bronese" Chardonnay; "Casteggiano" Chardonnay; "Tirolese di Collina" o Bianco, Rosso e Rosato; "Tirolese" "Valle di Cembra" Chardonnay. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 23 novembre 1989 Il Ministro: MANNINO