IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio
1989 che stabilisce le  norme  generali  per  la  designazione  e  la
presentazione dei vini e del mosto di uve;
  Visto  il  proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme per la
designazione e presentazione  dei  vini  da  tavola  con  indicazione
geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  2  novembre  1978  contenente  norme
complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;
  Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti
l'uso di riferimenti aggiuntivi  per  la  designazione  dei  vini  da
tavola con indicazione geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  9  dicembre  1983  contenente  norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto  il proprio decreto 30 luglio 1987, n. 368, contenente misure
transitorie  per  la  commercializzazione  dei  vini  da  tavola  con
indicazione   geografica,  prodotti  con  le  uve  provenienti  dalla
vendemmia 1987;
  Visto  il  proprio  decreto 5 agosto 1988, n. 378, contenente norme
per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni  geografiche  e
relative  indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le
uve provenienti dalla vendemmia 1988;
  Visto  il  proprio  decreto  3  agosto  1989  contenente  norme per
l'utilizzazione in  via  transitoria  di  indicazioni  geografiche  e
relative  indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le
uve provenienti dalla vendemmia 1989;
  Viste le richieste inoltrate per il tramite delle regioni Campania,
Emilia-Romagna, Lombardia e provincia autonoma di Trento tendenti  ad
ottenere  l'integrazione  di alcune indicazioni geografiche riportate
nel citato decreto ministeriale 3 agosto 1989 con il  riferimento  al
nome  dei  vitigni  dai  quali  detti vini derivano o con indicazioni
aggiuntive atte a contraddistinguere le  metodologie  di  produzione,
nonche'  l'inclusione  nel  decreto  medesimo  di  altre  indicazioni
geografiche di vini da tavola prodotti  nelle  richiamate  regioni  e
provincia autonoma;
  Considerate  valide le motivazioni addotte dalle predette regioni e
provincia  autonoma  a  sostegno  delle  richieste  in  parola,   con
particolare  riguardo  al  fatto  che  trattasi  di  integrazioni  di
limitata entita' e concernenti specifici problemi per i quali o si e'
reso   necessario   un   particolare  esame  che  ha  determinato  il
prolungarsi della relativa istruttoria,  ovvero  e'  intervenuta  una
nuova normativa che ha comportato dei tempi di adeguamento;
  Ritenuto  in  conseguenza di quanto esposto che sussista l'esigenza
di consentire  a  taluni  vini  da  tavola,  prodotti  nelle  regioni
Campania, Emilia-Romagna, Lombardia e provincia autonoma di Trento da
uve  provenienti  dalla   vendemmia   1989,   l'utilizzazione   delle
indicazioni  geografiche  sopra  specificate  nonche'  di indicazioni
aggiuntive, ad integrazione di  quelle  ammesse  dal  citato  decreto
ministeriale 3 agosto 1989;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Ad  integrazione  di  quanto  disposto  dal  decreto ministeriale 3
agosto 1989, con riguardo ai vini da tavola delle  regioni  Campania,
Emilia-Romagna,   Lombardia   e   provincia  autonoma  di  Trento  e'
consentito utilizzare nella designazione e presentazione degli stessi
le  sotto elencate indicazioni geografiche con le specifiche menzioni
aggiuntive riguardanti i riferimenti al  nome  di  vitigni  ed  altre
indicazioni.
   Indicazione geografica            Indicazioni aggiuntive
             ___                               ___
"Sannio Beneventano"            Aglianico, Falanghina, Piedirosso,
                                 Coda di Volpe e Greco;
"Colline Beneventane"           Aglianico, Falanghina, Piedirosso
                                 e Coda di Volpe;
"Castel San Lorenzo"            Dorato;
"Pianura Bolognese"             Bianco, Rosso e Rosato;
"Valle Versa"                   Chardonnay;
"Bronese"                       Chardonnay;
"Casteggiano"                   Chardonnay;
"Tirolese di Collina" o         Bianco, Rosso e Rosato;
  "Tirolese"
"Valle di Cembra"               Chardonnay.
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 23 novembre 1989
                                                 Il Ministro: MANNINO