IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Viste le norme dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, dell'art. 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recanti la disciplina della perequazione automatica delle pensioni ed in particolare le disposizioni concernenti rispettivamente la determinazione delle percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti derivanti dalla dinamica salariale, degli aumenti semestrali e dei conguagli, nonche' l'attribuzione degli aumenti sopra richiamati alle pensioni cui si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale contenuta nella legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1988) concernente la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1989; Viste le comunicazioni dell'Istituto centrale di statistica; Considerata la necessita': di accertare la percentuale di aumento delle pensioni per dinamica salariale dal 1 gennaio 1990; di accertare i valori delle percentuali di variazione registrate dagli indici di cui alla scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria ai fini dei conguagli degli aumenti semestrali delle pensioni relativi al 1 maggio e al 1 novembre 1989; di determinare in via previsionale le percentuali di variazione per gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni a far tempo dal 1 maggio e dal 1 novembre 1990, le modalita' di corresponsione dei conguagli conseguenti all'accertamento dei valori effettivi delle percentuali di variazione suddette nonche' le modalita' di attribuzione degli aumenti sull'indennita' integrativa speciale sopracitata e sulle pensioni alle quali si applica l'indennita' medesima; Decreta: Art. 1. La misura percentuale di aumento, con decorrenza dal 1 gennaio 1990, per la perequazione automatica delle pensioni relativa alla dinamica salariale, agli effetti dell'art. 21, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e' risultata pari a zero.