IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  26  luglio 1975, n. 354, art. 73, con la quale e'
stata istituita la "Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime
del delitto";
  Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge,
con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto  1978,  n.  481  ed  in
particolare,  l'art. 1- bis aggiunto al decreto-legge medesimo con il
quale viene stabilito, fra l'altro, la soppressione della "Cassa  per
il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto";
  Vista   la   legge   4  dicembre  1956,  n.  1404,  concernente  la
soppressione e la liquidazione degli enti di diritto  pubblico  sotto
qualsiasi  forma  costituiti  e  soggetti  a vigilanza dello Stato e,
comunque, interessanti la finanza statale;
  Visto  l'art.  1 del decreto-ministeriale 24 marzo 1979, in base al
quale le operazioni di liquidazione sono state avocate,  a  far  data
dal  1›  aprile  1979, al Ministero del tesoro, ai sensi della citata
legge n. 1404/56  ed  affidate  allo  speciale  ufficio  liquidazioni
previsto dall'art. 1 della stessa n. 1404/56;
  Visto  l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo
1979, in base al quale veniva stabilito che a partire  dal  31  marzo
1979  tutte  le  entrate  spettanti  alla soppressa Cassa, nonche' le
giacenze esistenti alla  stessa  data,  dovevano  essere  versate  al
Ministero del tesoro (mediante versamento al capo X - cap. 3351 delle
entrate dello Stato) per essere attribuite nella misura  dell'84%  al
fondo  regionale di cui all'art. 132 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e nella misura del 16%  all'ufficio
stralcio  di cui all'art. 119 del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  616/77,  per  la  prosecuzione  dell'attivita'  della
soppressa Cassa nelle regioni a statuto speciale;
  Visto  l'art.  132  del  decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
  Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;
  Accertato  che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
state ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della legge  n.  1404/56
puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione  del patrimonio dell'ente
medesimo;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  liquidazione  del  patrimonio  della  "Cassa  per il soccorso e
l'assistenza alle vittime del delitto" e' chiusa a tutti gli effetti.