IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 73, con la quale e' stata istituita la "Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto"; Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 ed in particolare, l'art. 1- bis aggiunto al decreto-legge medesimo con il quale viene stabilito, fra l'altro, la soppressione della "Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto"; Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e, comunque, interessanti la finanza statale; Visto l'art. 1 del decreto-ministeriale 24 marzo 1979, in base al quale le operazioni di liquidazione sono state avocate, a far data dal 1 aprile 1979, al Ministero del tesoro, ai sensi della citata legge n. 1404/56 ed affidate allo speciale ufficio liquidazioni previsto dall'art. 1 della stessa n. 1404/56; Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979, in base al quale veniva stabilito che a partire dal 31 marzo 1979 tutte le entrate spettanti alla soppressa Cassa, nonche' le giacenze esistenti alla stessa data, dovevano essere versate al Ministero del tesoro (mediante versamento al capo X - cap. 3351 delle entrate dello Stato) per essere attribuite nella misura dell'84% al fondo regionale di cui all'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e nella misura del 16% all'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, per la prosecuzione dell'attivita' della soppressa Cassa nelle regioni a statuto speciale; Visto l'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso; Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/56 puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio della "Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto" e' chiusa a tutti gli effetti.