IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 4 ottobre 1986, n. 657, recante delega al Governo per l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 657; Visto l'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 che prevede l'istituzione presso il servizio centrale di un registro delle aziende dei concessionari per ambiti territoriali; Vista la necessita', prevista dall'art. 11, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 43, di indicare la documentazione da produrre ai fini della iscrizione nel registro, nonche' i termini e le modalita' per la comunicazione, da parte dei concessionari, di ogni variazione attinente alla gestione; Decreta: Art. 1. L'iscrizione nel registro delle aziende concessionarie per i soggetti di cui all'art. 31 del decreto presidenziale 28 gennaio 1988, n. 43, cui e' stata conferita la concessione, purche' non sussistano le incompatibilita' di cui nei commi 2, 3 e 4 dello stesso art. 31, e' obbligatoria per ciascun conferimento e, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, va richiesta a pena di decadenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del decreto di conferimento della concessione. Tale obbligo permane anche quando il concessionario si avvalga della facolta' di recedere dal rapporto di concessione ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero intervengano cambiamenti di gestione ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino a quando i concessionari provvedono alla riscossione delle entrate con la procedura speciale privilegiata di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.