IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 4 ottobre 1986, n. 657, recante delega al Governo per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 657; Visto l'art. 116 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, recante definizione dei rapporti dei cessati esattori e ricevitori provinciali; Visto l'art. 116, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43, che prevede, a carico dei concessionari, la riscossione, nei termini e con le modalita' previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e con l'obbligo di separato rendiconto, dei residui crediti in carico alle cessate esattorie, nonche' il subentro degli stessi nei procedimenti concorsuali e in quelli di riscossione coattiva; Vista la necessita', prevista dal secondo comma dell'art. 116 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43, di stabilire le modalita' ed i termini per l'affidamento ai nuovi concessionari, da parte dei cessati esattori, della riscossione dei suddetti residui di gestione; Decreta: Art. 1. I titolari delle cessate esattorie provvedono a loro cura e spese e sotto la loro responsabilita' a trasmettere, entro il 28 febbraio 1990, ai concessionari subentranti gli elenchi di tutti i crediti residui e a dichiarare in calce a detta elencazione, la conformita' dei dati esposti alle risultanze delle scritture contabili della gestione. Entro lo stesso termine, i cessati esattori devono trasmettere, altresi' ai soli fini procedurali, un elenco delle deleghe passive in corso di espletamento, allegando la relativa documentazione. La trasmissione deve essere effettuata, tramite lettera raccomandata, inviando copia anche all'intendenza di finanza territorialmente competente.