IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  4 ottobre 1986, n. 657, recante delega al Governo
per l'istituzione e la disciplina del  servizio  di  riscossione  dei
tributi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di  altre
entrate  dello  Stato  e  di  altri  enti  pubblici, emanato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 657;
  Visto l'art. 116 del citato decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, recante definizione dei rapporti dei  cessati
esattori e ricevitori provinciali;
  Visto  l'art.  116,  comma  1,  dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica n. 43, che prevede, a carico dei  concessionari,  la
riscossione,   nei   termini   e  con  le  modalita'  previsti  dalle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e con l'obbligo
di separato rendiconto, dei residui crediti in  carico  alle  cessate
esattorie,   nonche'   il  subentro  degli  stessi  nei  procedimenti
concorsuali e in quelli di riscossione coattiva;
  Vista la necessita', prevista dal secondo comma dell'art. 116 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43, di stabilire le
modalita'  ed  i termini per l'affidamento ai nuovi concessionari, da
parte dei cessati esattori, della riscossione dei suddetti residui di
gestione;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I titolari delle cessate esattorie provvedono a loro cura e spese e
sotto la loro responsabilita' a trasmettere,  entro  il  28  febbraio
1990,  ai  concessionari  subentranti  gli elenchi di tutti i crediti
residui e a dichiarare in calce a detta elencazione,  la  conformita'
dei  dati  esposti  alle  risultanze  delle scritture contabili della
gestione.
  Entro  lo  stesso  termine,  i cessati esattori devono trasmettere,
altresi' ai soli fini procedurali, un elenco delle deleghe passive in
corso di espletamento, allegando la relativa documentazione.
  La   trasmissione   deve   essere   effettuata,   tramite   lettera
raccomandata,  inviando  copia  anche   all'intendenza   di   finanza
territorialmente competente.