IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che ha istituito il servizio centrale della riscossione; Visto l'art. 36, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che obbliga il concessionario a tenere per le riscossioni mediante versamento diretto una contabilita' separata da quella relativa alle riscossioni mediante ruoli, e prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per stabilire le modalita' di tenuta della contabilita' e della conservazione di singole posizioni per ogni contribuente; Visto l'art. 73, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che prevede l'invio alla ragioneria provinciale dello Stato di una distinta riepilogativa dei versamenti effettuati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; Visto l'art. 37, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che prevede il termine entro il quale aggiornare le singole posizioni dei contribuenti; Visto l'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che stabilisce l'obbligo per i concessionari di rendere il conto giudiziale della gestione relativa ai versamenti diretti; Visti gli articoli 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che consentono al Ministro di autorizzare, a richiesta rispettivamente degli esattori e dei concessionari, l'adozione di particolari procedure di quietanzamento, diverse da quelle normali; Visti i decreti ministeriali in data 16 ottobre 1989, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1989, portanti, tra l'altro, la fissazione della misura dei compensi dei versamenti diretti per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi; Viste le conclusioni cui e' pervenuto il gruppo di lavoro istituito con decreto ministeriale n. 2/2911 del 20 giugno 1989, incaricato tra l'altro dello studio delle problematiche connesse agli obblighi di rendicontazione dei concessionari; D e c r e t a: Art. 1. Sono approvati i registri riassuntivi riferiti alle somme riscosse allo sportello e mediante conto corrente postale vincolato, di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto. Esaurite le operazioni di sportello, il concessionario riporta sugli appositi registri il riepilogo delle somme riscosse quietanzate per codice tributo e quello dei versamenti effettuati sui conti correnti postali vincolati, per i quali nella giornata siano pervenute le comunicazioni di accreditamento. Nell'ipotesi di ambito territoriale costituito dal territorio di piu' comuni, la contabilita' e' unica e il concessionario e' tenuto a comunicare al servizio centrale della riscossione il luogo presso il quale la contabilita' e' accentrata. Ad ogni concessione e' attribuito un numero di codice che parte dal n. 001 e fino al n. 125, seguendo l'ordine di pubblicazione nel supplemento n. 77 dalla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 1989, dei decreti di approvazione degli ambiti territoriali.