IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Visto  l'art.  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28
gennaio  1988,  n.  43,  che  ha istituito il servizio centrale della
riscossione;
   Visto  l'art.  36,  primo comma, del citato decreto del Presidente
della   Repubblica   28   gennaio   1988,   n.  43,  che  obbliga  il
concessionario  a  tenere  per  le  riscossioni  mediante  versamento
diretto una contabilita' separata da quella relativa alle riscossioni
mediante ruoli, e prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per
stabilire   le   modalita'  di  tenuta  della  contabilita'  e  della
conservazione di singole posizioni per ogni contribuente;
   Visto  l'art.  73,  quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica   28  gennaio  1988,  n.  43,  che  prevede  l'invio  alla
ragioneria  provinciale dello Stato di una distinta riepilogativa dei
versamenti  effettuati  alla  sezione  di tesoreria provinciale dello
Stato;
   Visto  l'art.  37, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  28  gennaio  1988, n. 43, che prevede il termine entro il
quale aggiornare le singole posizioni dei contribuenti;
   Visto l'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio 1988, n. 43, che stabilisce l'obbligo per i concessionari
di  rendere il conto giudiziale della gestione relativa ai versamenti
diretti;
   Visti  gli articoli 29 del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre  1973,  n.  603,  e 36 del decreto del Presidente della
Repubblica  28  gennaio  1988,  n.  43, che consentono al Ministro di
autorizzare,   a  richiesta  rispettivamente  degli  esattori  e  dei
concessionari, l'adozione di particolari procedure di quietanzamento,
diverse da quelle normali;
   Visti  i  decreti ministeriali in data 16 ottobre 1989, pubblicati
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 248 del 23
ottobre  1989,  portanti, tra l'altro, la fissazione della misura dei
compensi dei versamenti diretti per le concessioni amministrative del
servizio di riscossione dei tributi;
   Viste  le  conclusioni  cui  e'  pervenuto  il  gruppo  di  lavoro
istituito  con  decreto  ministeriale  n.  2/2911 del 20 giugno 1989,
incaricato tra l'altro dello studio delle problematiche connesse agli
obblighi di rendicontazione dei concessionari;
                           D e c r e t a:
                               Art. 1.
   Sono approvati i registri riassuntivi riferiti alle somme riscosse
allo  sportello  e  mediante conto corrente postale vincolato, di cui
agli allegati 1 e 2 del presente decreto.
   Esaurite  le  operazioni  di  sportello, il concessionario riporta
sugli appositi registri il riepilogo delle somme riscosse quietanzate
per  codice  tributo  e  quello  dei  versamenti effettuati sui conti
correnti   postali  vincolati,  per  i  quali  nella  giornata  siano
pervenute le comunicazioni di accreditamento.
   Nell'ipotesi  di  ambito territoriale costituito dal territorio di
piu' comuni, la contabilita' e' unica e il concessionario e' tenuto a
comunicare  al servizio centrale della riscossione il luogo presso il
quale la contabilita' e' accentrata.
   Ad  ogni  concessione  e' attribuito un numero di codice che parte
dal  n.  001 e fino al n. 125, seguendo l'ordine di pubblicazione nel
supplemento n. 77 dalla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 1989,
dei decreti di approvazione degli ambiti territoriali.