AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1), contiene anche altre disposizioni (articoli 2, 3 e 4) il cui testo e' riportato in appendice. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) Art. 1. 1. L'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (a), e' sostituito dal seguente: "Art. 1 ( ((Presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta)) ). - 1. Fino all'anno antecedente a quello dal quale avranno effetto i decreti legislativi per la revisione del sistema impositivo correlato ai servizi generali resi dal comune, l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, come inteso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, e' soggetto ad imposta comunale. L'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (b), e' soggetto ad imposta limitatamente all'attivita' di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di cui allo stesso articolo 29 (b), svolta al di fuori del fondo. 2. L'imposta e' dovuta dalle persone fisiche, dalle societa' di ogni tipo, dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni anche se non riconosciute, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni che esercitano sul territorio dello Stato le attivita' imprenditoriali, artistiche e professionali di cui al comma 1. 3. L'imposta e' dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. L'imposta e' dovuta per l'intero anno con riferimento alla situazione esistente al primo gennaio di ciascun anno. Il possesso del numero di partita IVA al primo gennaio comporta la presunzione di esercizio dell'attivita', salva la possibilita' per il soggetto passivo di fornire prova contraria. 4. L'imposta e' determinata separatamente per ciascun comune nell'ambito del cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi. E' considerato insediamento produttivo il locale ovvero l'area attrezzata normalmente utilizzati, sia direttamente che come supporto necessario, per l'esercizio delle attivita' imprenditoriali, artistiche e professionali, con riferimento al soggetto che ha la disponibilita' dell'insediamento secondo la sua destinazione d'uso (( effettiva. )) Per le imprese, arti e professioni esercitate senza utilizzo di insediamenti produttivi, ovvero utilizzando soltanto le superfici escluse di cui al comma 6, si considera come se le stesse fossero svolte in un insediamento produttivo di venticinque metri quadrati ubicato nel comune di domicilio fiscale del soggetto passivo. 5. Salvo quanto disposto nel comma 8, l'imposta e' dovuta a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi nella misura di base indicata nell'allegata tabella, variante in funzione della classe di superficie e del settore di attivita' di appartenenza individuati, rispettivamente, con riferimento alla superficie dell'insediamento produttivo ed all'impresa, arte e professione in esso esercitata. Se l'insediamento produttivo insiste sul territorio di piu' comuni la sua superficie e' fra questi ripartita. In caso di utilizzo da parte dello stesso soggetto passivo di piu' insediamenti produttivi ubicati nel medesimo comune le loro superfici sono sommate; se lo stesso soggetto passivo esercita piu' imprese, arti e professioni in detti insediamenti, ovvero nell'unico insediamento, si assume come esercitata in essi l'impresa, arte o professione collocata nel settore di attivita' a piu' elevata imposizione. 6. La superficie dell'insediamento produttivo utilizzata ai sensi del comma 4 e' calcolata nel modo seguente: per intero, quella strutturata come locale od area attrezzata coperta; in ragione del dieci per cento, quella strutturata come area attrezzata scoperta. Dal computo della superficie sono esclusi: a) i locali e le aree direttamente utilizzati: 1) per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, di altri servizi a rete; 2) per gli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 (c), ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8 (d); 3) per parcheggio gratuito per i dipendenti e clienti; 4) come stazione del servizio ferroviario e di altri servizi pubblici di trasporto; b) le aree direttamente utilizzate: 1) per le attivita' portuali, aeroportuali ed autoportuali; 2) per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili muniti di concessione od autorizzazione comunale; 3) per la estrazione di materiali da miniere, cave, torbiere e foreste; 4) per l'allevamento di pesci; 5) come strade ferrate e autostrade, con annessi caselli ferroviari ed autostradali. 7. Per le imprese esercitate da artigiani iscritti nel relativo albo la superficie di cui al comma 6 eccedente i tremila metri quadrati e' calcolata nella misura ridotta al sessantacinque per cento. 8. La misura di base dell'imposta di cui al comma 5 e' ridotta del cinquanta per cento, se il reddito di impresa, di arti e professioni non e' superiore a dodici milioni di lire; e' aumentata del cento per cento se detto reddito e' superiore a cinquanta milioni di lire. Il comune puo' aumentare il limite di dodici milioni fino a diciotto milioni ovvero ridurlo fino a sei milioni e aumentare il limite di cinquanta milioni fino a settanta milioni ovvero ridurlo fino a trenta milioni. Detta facolta' puo' essere esercitata anche limitatamente ad uno o piu' settori di attivita' di cui all'allegata tabella, purche' uniformemente per tutte le attivita' comprese nel settore o nei settori prescelti e per tutte le relative classi di superficie. 9. Agli effetti di cui al comma 8 si assume la perdita o il reddito di impresa, di arti e professioni, al netto delle quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare, dichiarato dal soggetto passivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'anno ovvero per il periodo di imposta antecedente a quello per il quale e' dovuta l'imposta comunale; se sono stati dichiarati redditi o perdite di piu' imprese, arti e professioni si procede al loro cumulo. In mancanza di detto reddito di riferimento, si applica la riduzione di cui al comma 8. Resta salvo quanto disposto nell'articolo 4 in materia di accertamento. 10. Non sono soggetti all'imposta: a) lo Stato, le regioni, le province, le comunita' montane, le unita' sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni anche se con personalita' giuridica; b) le aziende autonome dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, anche se con personalita' giuridica; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa' e le associazioni ed altre organizzazioni ad essi equiparate, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (b). 11. L'imposta e' ridotta di un quarto per le imprese a carattere stagionale che normalmente si esercitano nel corso dell'anno per periodi complessivamente non superiori a sei mesi.".
A P P E N D I C E Con riferimento all'avvertenza: Si trascrive il testo degli articoli 2, 3 e 4 della legge di conversione del presente decreto: "Art. 2. - 1. Per i giornali periodici, di cui all'art. 22 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si intendono tutte le pubblicazioni periodiche registrate ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47. 2. Il regime previsto dall'art. 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per le cessioni congiunte di periodici e di altri beni si applica anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1 gennaio 1990. 3. Non si da' luogo a rimborsi, ne' e' consentita la variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Art. 3. - 1. Nel primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, il numero 6) e' sostituito dal seguente: "6) ai trasporti relativi a pane, latte sfuso, acqua, barbabietole destinate a zuccherifici, giornali quotidiani, libri e periodici, campioni gratuiti, generi di monopolio, sale per uso alimentare per una quantita' non superiore a cinque chilogrammi, e a quelli relativi alla raccolta di pelli grezze ed altri sottoprodotti della macellazione, nonche' ai trasporti di 'pacchetti stampa sotto fascia e campioni' spediti a mezzo posta". 2. Il comma 7 dell'art. 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' abrogato. 3. Il secondo comma dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, come modificato dal comma 7 dell'art. 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al primo comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali quotidiani, libri e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, nonche' per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento". 4. All'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il secondo periodo del comma 2 e' abrogato. Art. 4. - 1. All'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: '4- bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111 del presente testo unico, che rientrano fra i soggetti disciplinati dal precedente art. 79 o dal presente articolo, si applicano, comunque, i criteri indicati nel comma 1 del predetto art. 79 per la determinazione del reddito'". Si trascrive, nell'ordine, il testo delle disposizioni modificate dagli articoli soprariportati o dagli stessi richiamate: - Il testo dell'art. 22 della legge n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) e' il seguente: "Art. 22 (Agevolazioni fiscali). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni relative alle cessioni e importazioni dei giornali quotidiani, nonche' quelle relative alle prestazioni di servizi di composizione e stampa di tali giornali e alle cessioni e importazioni della carta destinata alla stampa degli stessi, sono estese alle corrispondenti operazioni concernenti i giornali periodici e i libri, ivi comprese le operazioni di legatoria, a far data, per questi ultimi, dal 1 gennaio 1988". - La legge n. 47/1948 reca: "Disposizioni sulla stampa". - Il D.P.R. n. 633/1972 istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto. Si trascrive il testo vigente degli articoli 26 e 74 di detto decreto: "Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). - Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quella (*rectius: quello) della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25. Con le stesse modalita' devono essere corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge. Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art. 25". "Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori). - In deroga alle disposizioni di titoli primo e secondo, l'imposta e' dovuta: a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico; b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525; c) per il commercio dei giornali quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi e dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero di copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito del 40 per cento a titolo di forfetizzazione della resa. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta e' dovuta in relazione al numero delle copie vendute; la diminuzione del 40 per cento a titolo di forfetizzazione della resa e' elevata per gli anni 1990 e 1991 all'80 per cento; (lettera cosi' sositutita dall'art. 34, comma 3, del D.L. n. 69/1989; la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1990, n.d.r.); d) per le prestazioni dei gestori di posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 304 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, dall'esercente l'attivita' di trasporto. Le operazioni non soggette all'imposta in virtu' del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2. Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziche' mensilmente. Per gli spettacoli e giuochi, esclusi quelli indicati ai numeri 6) e 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed e' riscossa con le stesse modalita' previa deduzione dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'art. 19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la discliplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione e' vincolante per un triennio. Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'art. 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. I raccoglitori non dotati di sede fissa per la successiva rivendita sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazione, ai sensi dell'art. 39, delle fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa". - Il D.P.R. n. 627/1978, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, introduce l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti. L'art. 4 di detto decreto elenca le ipotesi di trasporto escluse dall'obbligo di emissione del documento. - Il comma 7 dell'art. 34 del D.L. n. 69/1989 sopprimeva nel secondo comma dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 (v. qui appresso), come sostituito dall'art. 5, comma 3, del D.L. 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, le parole: "e, dal 1 gennaio 1988, per le cessioni di libri". - Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 18/1983 (Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa) e' il seguente: "Art. 1. - Per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura, e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande non soggette all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale, e' stabilito l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso esclusivo di speciali registratori di cassa o terminali elettronici, o di idonee bilance elettroniche munite di stampante. La disposizione di cui al primo comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali quotidiani, libri e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, nonche' per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento. Con decreti del Ministro delle finanze l'obbligo di cui al primo comma puo' essere esteso ad altre categorie di contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con tali decreti il Ministro delle finanze, tenuto conto delle particolari caratteristiche delle singole categorie, puo' stabilire che lo scontrino fiscale venga emesso anche con strumenti diversi, compresa la compilazione manuale. L'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa o di terminali elettronici o di bilance elettroniche munite di stampante sostituisce quello, eventualmente imposto, del rilascio della ricevuta fiscale. Nei confronti dei contribuenti di cui ai precedenti commi puo' essere altresi' stabilito l'obbligo di allegare uno scontrino riepilogativo delle operazioni effettuate in ciascun giorno nonche' scontrini riepilogativi periodici, rispettivamente, al registro previsto dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto. Con decreti del Ministro delle finanze sono determinate le caratteristiche dei registratori di cassa, dei terminali elettronici, delle bilance elettroniche munite di stampante e degli scontrini di cui al primo comma; le modalita' ed i termini del loro rilascio, anche in caso di emissione della fattura, nonche' i dati da indicare negli scontrini medesimi e negli altri supporti cartacei dei registratori e le modalita' di trascrizione e contabilizzazione di tali dati negli stessi documenti; le modalita' per l'acquisizione, i controlli e le operazioni di manutenzione dei registratori, dei terminali elettronici, e delle bilance elettroniche munite di stampante e quelle per l'allegazione, esibizione e conservazione dei documenti; gli adempimenti manuali sostitutivi indispensabili per il caso di mancato funzionamento dei registratori, dei terminali elettronici e delle bilance e tutti gli altri adempimenti, anche a carico del fornitore degli stessi e dell'incaricato della loro manutenzione, atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo indicato nei precedenti commi; le macchine fornite agli utenti dalle ditte autorizzate alla vendita, alla locazione o comunque alla dazione in uso devono essere identiche, anche nei congegni particolari, al modello approvato e depositato presso il Ministero delle finanze e devono comunque offrire assoluta garanzia di perfetto funzionamento". - L'art. 2 della legge n. 59/1963 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) cosi' definisce i produttori agricoli: "Ai fini della presente legge, sono considerati produttori agricoli i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi". - Il testo del secondo periodo del comma 2 dell'art. 38 del D.L. n. 69/1989 era il seguente: "Dalla stessa data (1 gennaio 1990, n.d.r.) si applicano per le cessioni di libri le disposizioni relative alla emissione della bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, e quelle relative al rilascio dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni". - L'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come sostituito dall'art. 8 del D.L. n. 69/1989 poi modificato dal decreto qui pubblicato, e' cosi' formulato: "Art. 80 (Imprese minime). - 1. Per le imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse al regime di contabilita' semplificata, i cui ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente non hanno superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile e' determinato applicando all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, i seguenti coefficienti di redditivita' e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 54: a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi . . . . . . . . . . . 67 per cento b) imprese aventi per oggetto altre attivita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 per cento 2. Per i contribuenti che esercitano attivita' in relazione alle quali sono previsti coefficienti diversi di redditivita', il reddito di impresa e' calcolato separatamente per ciascuna attivita' a condizione che le operazioni effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui all'art. 18 del 29 settembre 1973, n. 600. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attivita', il coefficiente di redditivita' piu' elevato. 3. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano conseguiti nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini del terzo comma dell'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in cui si e' verificata la percezione. Si applica il penultimo comma dell'art. 18 sopra indicato. 4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni e' superato, il reddito in ogni caso, e anche nel primo anno di attivita', e' determinato a norma dell'art. 79, e le annotazioni non risultanti possono essere effettuate nei registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. 4-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111 del presente testo unico, che rientrano fra i soggetti disciplinati dal precedente art. 79 (imprese minori, n.d.r. ) o dal presente articolo, si applicano, comunque, i criteri indicati nel comma 1 del predetto art. 79 per la determinazione del reddito". (a) Il D.L. n. 66/1989 reca: "Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale". (b) Gli articoli 29 e 87 del testo unico delle imposte sui redditi sono riportati in appendice. Con riferimento alla nota (b) all'art. 1: L'art. 29 e l'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, sono cosi' formulati: "Art. 29 (Reddito agrario). - 1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di esso. 2. Sono considerate attivita' agricole: a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura; b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno; c) le attivita' dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la meta' del terreno e dagli animali allevati su di esso. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata. 4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24". "Art. 87 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le societa' e le associazioni indicate nell'art. 5. 3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. 4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente e' determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita' effettivamente esercitata". (c) La legge n. 1110/1927 reca provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico. (d) Il R.D.L. n. 1696/1938 reca norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie.