AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   La  legge  di conversione del presente decreto, oltre a convertire
il decreto (art. 1), contiene anche altre disposizioni (articoli 2, 3
e 4) il cui testo e' riportato in appendice.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
                               Art. 1.
  1.  L'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  1989,  n.  144 (a), e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 1 ( ((Presupposto, soggetti attivi e passivi e
commisurazione dell'imposta)) ).
-  1.  Fino all'anno antecedente a quello dal quale avranno effetto i
decreti legislativi per la revisione del sistema impositivo correlato
ai  servizi generali resi dal comune, l'esercizio di imprese, di arti
e  di  professioni,  come inteso agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto,   e'   soggetto  ad  imposta  comunale.  L'esercizio  delle
attivita'  agricole  di  cui  all'articolo  29  del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917  (b), e' soggetto ad imposta
limitatamente   all'attivita'   di  commercializzazione  di  prodotti
agricoli  e zootecnici, di cui allo stesso articolo 29 (b), svolta al
di fuori del fondo.
   2.  L'imposta  e'  dovuta dalle persone fisiche, dalle societa' di
ogni tipo, dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni anche se
non riconosciute, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone
o  beni  che  esercitano  sul  territorio  dello  Stato  le attivita'
imprenditoriali, artistiche e professionali di cui al comma 1.
   3.  L'imposta  e'  dovuta  per  anni  solari, a ciascuno dei quali
corrisponde  un'obbligazione tributaria autonoma. L'imposta e' dovuta
per  l'intero anno con riferimento alla situazione esistente al primo
gennaio  di  ciascun  anno.  Il possesso del numero di partita IVA al
primo  gennaio  comporta  la presunzione di esercizio dell'attivita',
salva  la  possibilita'  per  il  soggetto  passivo  di fornire prova
contraria.
  4.  L'imposta  e'  determinata  separatamente  per  ciascun  comune
nell'ambito   del   cui  territorio  sono  ubicati  gli  insediamenti
produttivi.  E'  considerato insediamento produttivo il locale ovvero
l'area  attrezzata  normalmente utilizzati, sia direttamente che come
supporto necessario, per l'esercizio delle attivita' imprenditoriali,
artistiche  e  professionali,  con  riferimento al soggetto che ha la
disponibilita' dell'insediamento secondo la sua destinazione d'uso ((
effettiva.  ))  Per  le  imprese, arti e professioni esercitate senza
utilizzo  di  insediamenti produttivi, ovvero utilizzando soltanto le
superfici  escluse  di cui al comma 6, si considera come se le stesse
fossero  svolte  in  un  insediamento produttivo di venticinque metri
quadrati  ubicato  nel  comune  di  domicilio  fiscale  del  soggetto
passivo.
  5. Salvo quanto disposto nel comma 8, l'imposta e' dovuta a ciascun
comune  sul  cui  territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi
nella  misura  di  base  indicata  nell'allegata tabella, variante in
funzione  della  classe  di  superficie e del settore di attivita' di
appartenenza   individuati,  rispettivamente,  con  riferimento  alla
superficie   dell'insediamento  produttivo  ed  all'impresa,  arte  e
professione  in esso esercitata. Se l'insediamento produttivo insiste
sul  territorio  di  piu'  comuni  la  sua  superficie  e' fra questi
ripartita. In caso di utilizzo da parte dello stesso soggetto passivo
di  piu'  insediamenti produttivi ubicati nel medesimo comune le loro
superfici  sono  sommate; se lo stesso soggetto passivo esercita piu'
imprese,  arti e professioni in detti insediamenti, ovvero nell'unico
insediamento,  si  assume  come  esercitata in essi l'impresa, arte o
professione  collocata  nel  settore  di  attivita'  a  piu'  elevata
imposizione.
  6.  La  superficie dell'insediamento produttivo utilizzata ai sensi
del  comma  4  e'  calcolata  nel  modo  seguente: per intero, quella
strutturata  come  locale  od area attrezzata coperta; in ragione del
dieci  per  cento,  quella strutturata come area attrezzata scoperta.
Dal computo della superficie sono esclusi:
    a)  i  locali  e  le  aree  direttamente  utilizzati:  1)  per la
distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore,
servizi  di  telecomunicazione  e radiotelevisivi, di altri servizi a
rete;  2)  per  gli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno
1927,  n.  1110  (c),  ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n.
1696,  convertito  dalla  legge  5  gennaio  1939,  n.  8 (d); 3) per
parcheggio  gratuito per i dipendenti e clienti; 4) come stazione del
servizio ferroviario e di altri servizi pubblici di trasporto;
    b) le aree direttamente utilizzate: 1) per le attivita' portuali,
aeroportuali ed autoportuali; 2) per cantieri edili nei quali sono in
corso  lavori edili muniti di concessione od autorizzazione comunale;
3)  per  la  estrazione  di  materiali  da  miniere, cave, torbiere e
foreste;  4)  per  l'allevamento  di  pesci; 5) come strade ferrate e
autostrade, con annessi caselli ferroviari ed autostradali.
  7.  Per  le  imprese  esercitate da artigiani iscritti nel relativo
albo  la  superficie  di  cui  al  comma  6 eccedente i tremila metri
quadrati  e'  calcolata  nella  misura  ridotta al sessantacinque per
cento.
  8.  La misura di base dell'imposta di cui al comma 5 e' ridotta del
cinquanta  per cento, se il reddito di impresa, di arti e professioni
non e' superiore a dodici milioni di lire; e' aumentata del cento per
cento  se  detto reddito e' superiore a cinquanta milioni di lire. Il
comune  puo'  aumentare  il  limite di dodici milioni fino a diciotto
milioni  ovvero  ridurlo  fino a sei milioni e aumentare il limite di
cinquanta  milioni  fino  a  settanta  milioni  ovvero ridurlo fino a
trenta   milioni.   Detta   facolta'  puo'  essere  esercitata  anche
limitatamente  ad uno o piu' settori di attivita' di cui all'allegata
tabella,  purche'  uniformemente  per tutte le attivita' comprese nel
settore  o  nei  settori  prescelti e per tutte le relative classi di
superficie.
  9. Agli effetti di cui al comma 8 si assume la perdita o il reddito
di  impresa,  di arti e professioni, al netto delle quote imputate ai
collaboratori dell'impresa familiare, dichiarato dal soggetto passivo
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche per l'anno ovvero per il periodo
di  imposta  antecedente  a  quello  per il quale e' dovuta l'imposta
comunale; se sono stati dichiarati redditi o perdite di piu' imprese,
arti  e  professioni  si procede al loro cumulo. In mancanza di detto
reddito di riferimento, si applica la riduzione di cui al comma 8.
Resta   salvo   quanto   disposto   nell'articolo  4  in  materia  di
accertamento.
  10. Non sono soggetti all'imposta:
    a)  lo  Stato,  le regioni, le province, le comunita' montane, le
unita'   sanitarie  locali,  i  comuni  ed  i  relativi  consorzi  od
associazioni anche se con personalita' giuridica;
    b) le aziende autonome dello Stato, delle regioni, delle province
e dei comuni, anche se con personalita' giuridica;
    c)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle societa' e le
associazioni ed altre organizzazioni ad essi equiparate, anche se non
residenti  nel  territorio  dello  Stato,  che  non hanno per oggetto
esclusivo  o  principale l'esercizio di attivita' commerciali, di cui
all'articolo  87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(b).
  11.  L'imposta  e'  ridotta di un quarto per le imprese a carattere
stagionale  che  normalmente  si  esercitano  nel corso dell'anno per
periodi complessivamente non superiori a sei mesi.".
 
                               A P P E N D I C E
          Con riferimento all'avvertenza:
             Si  trascrive  il  testo  degli  articoli 2, 3 e 4 della
          legge di conversione del presente decreto:
             "Art.  2. - 1. Per i giornali periodici, di cui all'art.
          22 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si intendono  tutte
          le pubblicazioni periodiche registrate ai sensi della legge
          8 febbraio 1948, n. 47.     2. Il regime previsto dall'art.
          74,  primo  comma,  lettera  c), del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  come  modificato
          dall'art.  34  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  1989,
          n.  154,  per le cessioni congiunte di periodici e di altri
          beni  si   applica   anche   alle   operazioni   effettuate
          anteriormente al 1› gennaio 1990.     3. Non si da' luogo a
          rimborsi, ne' e' consentita la variazione di  cui  all'art.
          26  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633, e successive modificazioni.     Art. 3. -  1.
          Nel  primo  comma  dell'art.  4  del decreto del Presidente
          della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, il  numero  6)  e'
          sostituito  dal  seguente:      "6) ai trasporti relativi a
          pane,  latte  sfuso,  acqua,   barbabietole   destinate   a
          zuccherifici,   giornali  quotidiani,  libri  e  periodici,
          campioni  gratuiti,  generi  di  monopolio,  sale  per  uso
          alimentare   per  una  quantita'  non  superiore  a  cinque
          chilogrammi, e a quelli relativi  alla  raccolta  di  pelli
          grezze  ed  altri sottoprodotti della macellazione, nonche'
          ai trasporti di 'pacchetti stampa sotto fascia e  campioni'
          spediti  a mezzo posta".     2. Il comma 7 dell'art. 34 del
          decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  27  aprile  1989,  n. 154, e'
          abrogato.     3. Il secondo comma dell'art. 1  della  legge
          26  gennaio  1983,  n.   18,  come  modificato  dal comma 7
          dell'art.  34  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
          n. 154, e' sostituito dal seguente:     "La disposizione di
          cui  al  primo  comma  non  si  applica  per le cessioni di
          tabacchi e di altri  beni  commercializzati  esclusivamente
          dall'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato, di
          beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e
          lubrificanti  per  autotrazione,  di  combustibili  liquidi
          sfusi e di giornali quotidiani, libri e periodici,  per  le
          cessioni  di  prodotti  agricoli effettuate dai soggetti di
          cui all'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59,  nonche'
          per   le   cessioni   di   beni   risultanti   da   fatture
          accompagnatorie o da bolle  di  accompagnamento".        4.
          All'art.   38  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  1989,
          n.  154,  il  secondo  periodo del comma 2 e' abrogato.
          Art. 4. - 1. All'art. 80 del testo unico delle imposte  sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in  fine,
          il   seguente  comma:        '4-  bis.  Per  gli  enti  non
          commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli
          articoli  108 e 111 del presente testo unico, che rientrano
          fra i soggetti disciplinati dal precedente art.  79  o  dal
          presente   articolo,  si  applicano,  comunque,  i  criteri
          indicati  nel  comma  1  del  predetto  art.  79   per   la
          determinazione   del   reddito'".           Si   trascrive,
          nell'ordine, il testo delle disposizioni  modificate  dagli
          articoli soprariportati o dagli stessi richiamate:     - Il
          testo dell'art. 22 della legge n.  67/1987  (Rinnovo  della
          legge  5  agosto  1981,  n.  416,  recante disciplina delle
          imprese  editrici  e  provvidenze  per  l'editoria)  e'  il
          seguente:     "Art. 22 (Agevolazioni fiscali). - 1. Ai fini
          dell'applicazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  le
          disposizioni  relative  alle  cessioni  e  importazioni dei
          giornali   quotidiani,   nonche'   quelle   relative   alle
          prestazioni  di  servizi  di  composizione e stampa di tali
          giornali  e  alle  cessioni  e  importazioni  della   carta
          destinata  alla  stampa  degli  stessi,  sono  estese  alle
          corrispondenti operazioni concernenti i giornali  periodici
          e  i  libri, ivi comprese le operazioni di legatoria, a far
          data, per questi ultimi, dal 1› gennaio 1988".        -  La
          legge  n.  47/1948 reca: "Disposizioni sulla stampa".     -
          Il D.P.R. n. 633/1972 istituisce e disciplina l'imposta sul
          valore  aggiunto.  Si  trascrive  il  testo  vigente  degli
          articoli 26 e 74 di detto decreto:     "Art. 26 (Variazioni
          dell'imponibile  o  dell'imposta).  - Le disposizioni degli
          articoli  21  e  seguenti  devono  essere   osservate,   in
          relazione   al  maggiore  ammontare,  tutte  le  volte  che
          successivamente  all'emissione   della   fattura   o   alla
          registrazione  di  cui  agli  articoli  23 e 24 l'ammontare
          imponibile di un'operazione o  quella  (*rectius:   quello)
          della  relativa  imposta  viene  ad aumentare per qualsiasi
          motivo,  compresa  la  rettifica   di   inesattezze   della
          fatturazione  o  della  registrazione.     Se un'operazione
          per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla
          registrazione  di  cui agli articoli 23 e 24, viene meno in
          tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in
          conseguenza  di  dichiarazione  di  nullita', annullamento,
          revoca, risoluzione, rescissione e simili o in  conseguenza
          dell'applicazione    di    abbuoni    o   sconti   previsti
          contrattualmente, il cedente  del  bene  o  prestatore  del
          servizio  ha  diritto  di  portare  in  detrazione ai sensi
          dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla  variazione,
          registrandola  a  norma  dell'art.  25.   Il  cessionario o
          committente, che  abbia  gia'  registrato  l'operazione  ai
          sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare
          la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il
          suo   diritto  alla  restituzione  dell'importo  pagato  al
          cedente  o  prestatore  a  titolo  di  rivalsa.          Le
          disposizioni   del  comma  precedente  non  possono  essere
          applicate dopo il decorso di un  anno  dalla  effettuazione
          dell'operazione  imponibile qualora gli eventi ivi indicati
          si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
          parti  e possono essere applicate, entro lo stesso termine,
          anche  in  caso   di   rettifica   di   inesattezze   della
          fatturazione  che  abbiano  dato luogo all'applicazione del
          settimo comma dell'art. 21.      La  correzione  di  errori
          materiali  o  di  calcolo  nelle  registrazioni di cui agli
          articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui
          agli   articoli   27   e  33  deve  essere  fatta  mediante
          annotazione delle variazioni dell'imposta  in  aumento  nel
          registro   di   cui   all'art.    23   e  delle  variazioni
          dell'imposta in diminuzione nel registro  di  cui  all'art.
          25.  Con  le  stesse  modalita' devono essere corretti, nel
          registro di cui all'art. 24, gli errori materiali  inerenti
          alla  trascrizione  di  dati  indicati  nelle fatture o nei
          registri tenuti a norma di legge.     Le variazioni di  cui
          al  secondo  comma  e quelle per errori di registrazione di
          cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o
          prestatore  del  servizio  e  dal cessionario o committente
          anche   mediante   apposite   annotazioni   in    rettifica
          rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e
          sul  registro  di  cui  all'art.   25".          "Art.   74
          (Disposizioni  relative a particolari settori). - In deroga
          alle disposizioni di titoli primo e secondo,  l'imposta  e'
          dovuta:          a)  per  il  commercio  di sali e tabacchi
          importati o fabbricati  dall'amministrazione  autonoma  dei
          monopoli  dello  Stato,  ceduti attraverso le rivendite dei
          generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base
          del prezzo di vendita al pubblico;      b) per il commercio
          dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle
          consegne  effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal
          Consorzio stesso, sulla  base  del  prezzo  di  vendita  al
          pubblico.  L'imposta  concorre  a formare la percentuale di
          cui all'art.   8  delle  norme  di  esecuzione  annesse  al
          decreto  legislativo 17 aprile 1948, n. 525;      c) per il
          commercio  dei  giornali  quotidiani,  dei  periodici,  dei
          supporti  integrativi e dei libri, sulla base del prezzo di
          vendita al  pubblico,  in  relazione  al  numero  di  copie
          vendute  ovvero in relazione al numero di quelle consegnate
          o  spedite  diminuito  del  40  per  cento  a   titolo   di
          forfetizzazione  della  resa. Per periodici si intendono le
          pubblicazioni registrate come tali ai sensi della  legge  8
          febbraio 1948, n. 47. Per le cessioni congiunte di giornali
          quotidiani, di periodici, di libri e di altri  beni,  anche
          se   offerti   in   omaggio,   l'imposta   si  applica  sul
          corrispettivo complessivo dei beni ceduti,  con  l'aliquota
          relativa  al  bene principale; qualora quest'ultimo non sia
          costituito dalle pubblicazioni o dai  libri,  l'imposta  e'
          dovuta  in  relazione  al  numero  delle  copie vendute; la
          diminuzione del 40 per cento a  titolo  di  forfetizzazione
          della  resa  e' elevata per gli anni 1990 e 1991 all'80 per
          cento; (lettera cosi' sositutita dall'art. 34, comma 3, del
          D.L.  n.  69/1989;  la  modifica  ha effetto dal 1› gennaio
          1990, n.d.r.);      d) per le prestazioni  dei  gestori  di
          posti  telefonici  pubblici,  telefoni  a  disposizione del
          pubblico e cabine telefoniche stradali, dal  concessionario
          del   servizio,   sulla   base   dei  corrispettivi  dovuti
          dall'utente, determinati  a  norma  degli  articoli  304  e
          seguenti  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29
          marzo 1973, n. 156;      e) per la vendita al pubblico,  da
          parte  di  rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio
          relativi  ai  trasporti   pubblici   urbani   di   persone,
          dall'esercente  l'attivita' di trasporto.     Le operazioni
          non soggette all'imposta in  virtu'  del  precedente  comma
          sono  equiparate per tutti gli effetti del presente decreto
          alle operazioni  non  imponibili  di  cui  al  terzo  comma
          dell'art.   2.           Le  modalita'  ed  i  termini  per
          l'applicazione  delle  disposizioni  dei  commi  precedenti
          saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.
            Gli enti e le imprese che prestano  servizi  al  pubblico
          con  caratteri  di uniformita', frequenza e diffusione tali
          da comportare  l'addebito  dei  corrispettivi  per  periodi
          superiori  al  mese possono essere autorizzati, con decreto
          del Ministro delle finanze,  ad  eseguire  le  liquidazioni
          periodiche  di  cui  all'art.  27  e  i relativi versamenti
          trimestralmente  anziche'  mensilmente.           Per   gli
          spettacoli  e giuochi, esclusi quelli indicati ai numeri 6)
          e 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici l'imposta
          si  applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli
          spettacoli ed e' riscossa con le  stesse  modalita'  previa
          deduzione  dei  due  terzi  del  suo  ammontare a titolo di
          applicazione   forfettaria   della   detrazione    prevista
          dall'art.  19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di
          fatturazione, registrazione e dichiarazione,  salvo  quanto
          stabilito  dall'art.  25;  per il contenzioso si applica la
          discliplina stabilita per l'imposta  sugli  spettacoli.  Le
          singole imprese hanno facolta' di optare per l'applicazione
          dell'imposta  nel  modo  normale,   dandone   comunicazione
          all'ufficio   dell'imposta   sul   valore  aggiunto,  prima
          dell'inizio dell'anno solare. L'opzione e'  vincolante  per
          un  triennio.      Le cessioni di rottami, cascami e avanzi
          di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei  relativi  lavori,
          di  carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, pelli,
          vetri, gomma e plastica  sono  effettuate  senza  pagamento
          dell'imposta,  fermi restando gli obblighi di cui al titolo
          II. Agli effetti  della  limitazione  contenuta  nel  terzo
          comma  dell'art. 30 le cessioni sono considerate operazioni
          imponibili.     I raccoglitori non dotati di sede fissa per
          la  successiva  rivendita  sono  tenuti esclusivamente alla
          numerazione e conservazione, ai sensi dell'art.  39,  delle
          fatture  relative  alle  cessioni effettuate, all'emissione
          delle quali deve provvedere il cessionario che  acquista  i
          beni  nell'esercizio  dell'impresa".        -  Il D.P.R. n.
          627/1978, in attuazione della delega prevista  dall'art.  7
          della  legge 10 maggio 1976, n. 249, introduce l'obbligo di
          emissione  del  documento  di  accompagnamento   dei   beni
          viaggianti.  L'art. 4 di detto decreto elenca le ipotesi di
          trasporto escluse dall'obbligo di emissione del  documento.
             - Il comma 7 dell'art. 34 del D.L. n. 69/1989 sopprimeva
          nel secondo comma dell'art. 1 della legge 26 gennaio  1983,
          n. 18 (v. qui appresso), come sostituito dall'art. 5, comma
          3,  del  D.L.  4  agosto  1987,  n.  326,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  ottobre  1987,  n. 403, le
          parole: "e, dal 1› gennaio 1988, per le cessioni di libri".
              -  Il  testo vigente dell'art. 1 della legge n. 18/1983
          (Obbligo da parte di determinate categorie di  contribuenti
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto  di  rilasciare  uno
          scontrino fiscale mediante l'uso di  speciali  registratori
          di cassa) e' il seguente:     "Art. 1. - Per le cessioni di
          beni effettuate in locali aperti al pubblico  o  in  spacci
          interni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della
          fattura, e per le somministrazioni in pubblici esercizi  di
          alimenti  e  bevande  non soggette all'obbligo del rilascio
          della  ricevuta  fiscale,   e'   stabilito   l'obbligo   di
          rilasciare   apposito   scontrino  fiscale  mediante  l'uso
          esclusivo di speciali registratori  di  cassa  o  terminali
          elettronici,  o  di  idonee  bilance elettroniche munite di
          stampante.    La disposizione di cui al primo comma non  si
          applica  per  le  cessioni  di  tabacchi  e  di  altri beni
          commercializzati    esclusivamente     dall'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei
          pubblici  registri,  di  carburanti  e   lubrificanti   per
          autotrazione,  di  combustibili liquidi sfusi e di giornali
          quotidiani, libri e periodici, per le cessioni di  prodotti
          agricoli  effettuate  dai  soggetti di cui all'art. 2 della
          legge 9 febbraio 1963, n. 59, nonche' per  le  cessioni  di
          beni  risultanti  da  fatture accompagnatorie o da bolle di
          accompagnamento.     Con decreti del Ministro delle finanze
          l'obbligo di cui al primo comma puo' essere esteso ad altre
          categorie di contribuenti di cui all'art.  22  del  decreto
          del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
          successive modificazioni.  Con  tali  decreti  il  Ministro
          delle    finanze,    tenuto    conto    delle   particolari
          caratteristiche delle singole categorie, puo' stabilire che
          lo  scontrino  fiscale  venga  emesso  anche  con strumenti
          diversi, compresa la  compilazione  manuale.  L'obbligo  di
          rilasciare  apposito  scontrino  fiscale  mediante l'uso di
          speciali registratori di cassa o di terminali elettronici o
          di  bilance  elettroniche  munite  di stampante sostituisce
          quello, eventualmente imposto, del rilascio della  ricevuta
          fiscale.        Nei  confronti  dei  contribuenti di cui ai
          precedenti commi puo' essere altresi'  stabilito  l'obbligo
          di  allegare  uno  scontrino riepilogativo delle operazioni
          effettuate   in   ciascun    giorno    nonche'    scontrini
          riepilogativi   periodici,   rispettivamente,  al  registro
          previsto dall'art. 24  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26   ottobre   1972,   n.  633,  e  successive
          modificazioni, e alla  dichiarazione  annuale  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto.       Con decreti del Ministro delle
          finanze   sono   determinate   le    caratteristiche    dei
          registratori  di  cassa,  dei  terminali elettronici, delle
          bilance elettroniche munite di stampante e degli  scontrini
          di  cui  al primo comma; le modalita' ed i termini del loro
          rilascio, anche in caso di emissione della fattura, nonche'
          i  dati  da indicare negli scontrini medesimi e negli altri
          supporti  cartacei  dei  registratori  e  le  modalita'  di
          trascrizione  e contabilizzazione di tali dati negli stessi
          documenti; le modalita' per l'acquisizione, i  controlli  e
          le   operazioni   di  manutenzione  dei  registratori,  dei
          terminali elettronici, e delle bilance elettroniche  munite
          di  stampante  e  quelle  per  l'allegazione,  esibizione e
          conservazione  dei  documenti;  gli   adempimenti   manuali
          sostitutivi   indispensabili   per   il   caso  di  mancato
          funzionamento dei registratori, dei terminali elettronici e
          delle bilance e tutti gli altri adempimenti, anche a carico
          del fornitore degli stessi  e  dell'incaricato  della  loro
          manutenzione,  atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo
          indicato nei precedenti commi;  le  macchine  fornite  agli
          utenti dalle ditte autorizzate alla vendita, alla locazione
          o comunque alla dazione in  uso  devono  essere  identiche,
          anche  nei  congegni  particolari,  al  modello approvato e
          depositato presso  il  Ministero  delle  finanze  e  devono
          comunque    offrire    assoluta    garanzia   di   perfetto
          funzionamento".     -  L'art.  2  della  legge  n.  59/1963
          (Norme  per  la  vendita  al  pubblico  in sede stabile dei
          prodotti agricoli da  parte  degli  agricoltori  produttori
          diretti)  cosi'  definisce  i produttori agricoli: "Ai fini
          della presente legge, sono considerati produttori  agricoli
          i  proprietari  di  terreni da essi direttamente condotti o
          coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti
          e  le  loro  cooperative  o  consorzi".      - Il testo del
          secondo periodo del comma  2  dell'art.  38  del  D.L.   n.
          69/1989  era  il  seguente:  "Dalla stessa data (1› gennaio
          1990, n.d.r.) si applicano per  le  cessioni  di  libri  le
          disposizioni   relative   alla  emissione  della  bolla  di
          accompagnamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   6   ottobre   1978,   n.   627,  e  successive
          modificazioni,  e  quelle  relative   al   rilascio   dello
          scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18,
          e successive modificazioni".
             -  L'art.  80 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con D.P.R. n. 917/1986, come sostituito dall'art.
          8  del  D.L.  n.   69/1989  poi  modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' cosi' formulato:
             "Art.  80  (Imprese  minime).  -  1.  Per le imprese che
          secondo  le  norme  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  sono ammesse al
          regime  di  contabilita'   semplificata,   i   cui   ricavi
          conseguiti  nel  periodo  di  imposta  precedente non hanno
          superato 18 milioni  di  lire,  il  reddito  imponibile  e'
          determinato  applicando  all'ammontare  dei  ricavi  di cui
          all'art. 53, i  seguenti  coefficienti  di  redditivita'  e
          aggiungendo  le  plusvalenze  patrimoniali  secondo  quanto
          previsto dal comma 4 dell'art. 54:
               a) imprese aventi per oggetto
          prestazioni di servizi   . . . . . . . . . . . 67 per cento
               b) imprese aventi per oggetto altre
          attivita'  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 per cento
             2.  Per  i  contribuenti  che  esercitano  attivita'  in
          relazione alle quali sono previsti coefficienti diversi  di
          redditivita',   il   reddito   di   impresa   e'  calcolato
          separatamente per ciascuna attivita' a  condizione  che  le
          operazioni  effettuate  siano  annotate  distintamente  nei
          registri di cui all'art. 18 del 29 settembre 1973, n.  600.
          In   mancanza   della   distinta  annotazione  si  applica,
          relativamente a tutte  le  attivita',  il  coefficiente  di
          redditivita' piu' elevato.
             3. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano
          conseguiti nel  periodo  di  imposta  in  cui  le  relative
          operazioni  sono state o avrebbero dovuto essere registrate
          o annotate ai fini del terzo comma dell'art. 18 del  D.P.R.
          29  settembre  1973,  n. 600, ovvero per i contribuenti che
          effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione
          ai  fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto nel periodo di
          imposta in cui si e' verificata la percezione.  Si  applica
          il penultimo comma dell'art. 18 sopra indicato.
             4.  Se  nel  corso  dell'anno il limite di 18 milioni e'
          superato, il reddito in ogni caso, e anche nel  primo  anno
          di  attivita',  e'  determinato  a norma dell'art. 79, e le
          annotazioni non risultanti possono  essere  effettuate  nei
          registri  tenuti  ai  fini dell'imposta sul valore aggiunto
          entro il  termine  stabilito  per  la  presentazione  della
          dichiarazione.
             4-bis.  Per  gli enti non commerciali e gli organismi di
          tipo associativo  di  cui  agli  articoli  108  e  111  del
          presente   testo   unico,  che  rientrano  fra  i  soggetti
          disciplinati dal precedente art. 79 (imprese minori, n.d.r.
          )  o  dal  presente  articolo,  si  applicano,  comunque, i
          criteri indicati nel comma 1 del predetto art.  79  per  la
          determinazione del reddito".
             (a)  Il  D.L.  n. 66/1989 reca: "Disposizioni urgenti in
          materia di autonomia impositiva  degli  enti  locali  e  di
          finanza locale".
             (b)  Gli  articoli 29 e 87 del testo unico delle imposte
          sui redditi sono riportati in appendice.
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 1:
             L'art.  29 e l'art. 87 del testo unico delle imposte sui
          redditi, approvato  con  D.P.R.  n.  917/1986,  sono  cosi'
          formulati:      "Art. 29 (Reddito agrario). - 1. Il reddito
          agrario  e'  costituito  dalla  parte  del  reddito   medio
          ordinario  dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e
          al lavoro di organizzazione  impiegati,  nei  limiti  della
          potenzialita'  del  terreno,  nell'esercizio  di  attivita'
          agricole su di esso.
             2.  Sono  considerate  attivita'  agricole:        a) le
          attivita'  dirette  alla  coltivazione  del  terreno,  alla
          silvicoltura e alla funghicoltura;      b) l'allevamento di
          animali con mangimi ottenibili per  almeno  un  quarto  dal
          terreno;        c) le attivita' dirette alla manipolazione,
          trasformazione  e  alienazione  di  prodotti   agricoli   e
          zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino
          nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la  tecnica
          che  lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti
          per almeno la meta' del terreno e dagli animali allevati su
          di esso.
             3.  Con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  e'
          stabilito  per  ciascuna  specie animale il numero dei capi
          che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma  2,
          tenuto  conto  della potenzialita' produttiva dei terreni e
          delle unita' foraggere occorrenti a  seconda  della  specie
          allevata.
             4.  Non  si  considerano produttivi di reddito agrario i
          terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24".       "Art.  87
          (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono  soggetti all'imposta sul
          reddito delle persone giuridiche:       a) le societa'  per
          azioni   e   in  accomandita  per  azioni,  le  societa'  a
          responsabilita' limitata,  le  societa'  cooperative  e  le
          societa'  di  mutua  assicurazione residenti nel territorio
          dello Stato;      b) gli enti pubblici  e  privati  diversi
          dalle  societa',  residenti nel territorio dello Stato, che
          hanno per oggetto esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
          attivita'  commerciali;      c) gli enti pubblici e privati
          diversi dalle  societa',  residenti  nel  territorio  dello
          Stato,  che  non  hanno  per oggetto esclusivo o principale
          l'esercizio di attivita' commerciali;      d) le societa' e
          gli  enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica,
          non residenti nel territorio dello Stato.      2.  Tra  gli
          enti  diversi  dalle  societa', di cui alle lettere b) e c)
          del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche,
          le  associazioni  non  riconosciute,  i consorzi e le altre
          organizzazioni non appartenenti ad altri  soggetti  passivi
          nei  confronti  delle  quali il presupposto dell'imposta si
          verifica in modo unitario e autonomo.  Tra  le  societa'  e
          gli  enti  di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese
          anche le societa' e le associazioni indicate nell'art. 5.
             3.  Ai  fini  delle  imposte  sui redditi si considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del  periodo  di  imposta  hanno  la  sede legale o la sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello  Stato.        4.  L'oggetto  esclusivo  o principale
          dell'ente e' determinato in base all'atto  costitutivo,  se
          esistente  in forma di atto pubblico o di scrittura privata
          autenticata,  e,  in  mancanza,   in   base   all'attivita'
          effettivamente esercitata".
             (c)  La  legge  n.  1110/1927  reca provvedimenti per la
          concessione   all'industria   privata    dell'impianto    e
          dell'esercizio  di  funicolari  aeree  e  di  ascensori  in
          servizio pubblico.
             (d)  Il  R.D.L. n. 1696/1938 reca norme per l'impianto e
          l'esercizio delle slittovie,  sciovie  ed  altri  mezzi  di
          trasporto terrestre a funi senza rotaie.