IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926,  n.  2170,  modificato  con  regio
decreto  13  ottobre  1927,  n.  2227,  e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Rilevata  la  necessita'  di  apportare  la  modifica di statuto in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  ed  in  particolare  l'art.  16, comma 1, relativo alle
modifiche di statuto;
  Viste  le  deliberazioni del consiglio della facolta' di agraria in
data 11 febbraio 1989; del consiglio di amministrazione  in  data  16
maggio  1989;  del  senato accademico in data 30 marzo 1989 che hanno
approvato la modifica di statuto per il riordinamento della scuola di
specializzazione in fitopatologia;
  Visto  il  parere dell Consiglio universitario nazionale in data 19
luglio 1989;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Bologna, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Gli articoli da 541 a 550, relativi alla scuola di specializzazione
in fitopatologia, sono soppressi.
  Dopo  l'art.  540, con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti  nuovi  articoli,
relativi alla scuola di specializzazione in fitopatologia.
             Scuola di specializzazione in fitopatologia
  Art.   541.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
fitopatologia presso l'Universita' di Bologna.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  impartire  ai laureati le cognizioni
necessarie affinche' possano espletare, con la  competenza  richiesta
dalla  complessita'  dei  problemi, la loro attivita' nel campo della
fitopatologia.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in fitopatologia.
  Art.  542. - Il corso di studio per il conseguimento del diploma ha
la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno  duecento
ore  di  insegnamento  e  centocinquanta  ore  di  attivita' pratiche
guidate.
  In  base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
trenta  per  ciascun  anno  di  corso,  per  un  totale  di  sessanta
specializzandi.
  Art.  543.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale,  concorre  al
funzionamento della scuola la facolta' di agraria.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 544. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola i laureati dei corsi di laurea  in  scienze  agrarie,  scienze
della   produzione  animale,  scienze  forestali,  scienze  naturali,
scienze   biologiche,   scienze   delle   preparazioni    alimentari,
agricoltura  tropicale e subtropicale, chimica e chimica industriale.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito  presso
universita'  straniere  e ritenuto equiparabile limitatamente ai fini
dell'iscrizione alla scuola, a quelli richiesti nel comma  precedente
del presente articolo.
  Art. 545. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   1) chimica e biochimica dei fitofarmaci;
   2) entomologia e zoologia agraria (biennale);
   3) patologia vegetale (biennale);
   4) principi del diserbo;
   5) terapia vegetale,
ed inoltre tre corsi opzionali.
  2› Anno:
   1) economia della difesa delle piante;
   2) entomologia e zoologia agraria (biennale);
   3) meccanica della distribuzione dei fitofarmaci;
   4) patologia vegetale (biennale),
ed inoltre tre corsi opzionali.
  Elenco corsi opzionali:
    1) acarologia agraria;
    2) applicazioni fitoiatriche;
    3) batteriologia fitopatologica;
    4) diagnostica e terapia fitopatologica;
    5) diserbanti;
    6) entomologia agraria speciale;
    7) entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali;
    8) entomologia forestale;
    9) entomologia frutticola;
   10) entomologia merceologica;
   11) entomologia urbana;
   12) epidemiologia e previsione delle malattie delle piante;
   13) fisiopatologia vegetale;
   14) fitoiatria;
   15) fitomizologia;
   16) fitopatie da conservazione;
   17) fitopatie non parassitarie;
   18) legislazione fitopatologica;
   19) lotta biologica e integrata;
   20)  materiali  speciali per le macchine distributrici di prodotti
chimici di uso agricolo;
   21) metodi alternativi di lotta alle malattie delle piante;
   22)   miglioramento   genetico   per   la  selezione  di  cultivar
resistenti;
   23) nematologia agraria;
   24)   organizzazione   dei   servizi   e   assistenza  tecnica  in
fitopatologia;
   25) patologia delle colture protette;
   26) patologia delle piante forestali;
   27) patologia delle sementi;
   28) residui tossici degli antiparassitari;
   29) tossicologia ed impatto ambientale dei fitofarmaci;
   30)  valutazione dei danni da avversita' con elementi di biometria
e statistica applicata;
   31) virologia vegetale.
  Art. 546. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare  con  il  consiglio  della  scuola  la  scelta  dei  corsi
opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno della
specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio  che  sara'
svolta  sotto  la  guida  di un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita',   attinente  alla
specializzazione, svolta  all'estero  in  laboratori  universitari  o
extra universitari.
  Art.  547. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica dell'11 luglio
1980, n. 382 e del decreto del Presidente  della  Repubblica  del  10
marzo 1982, n. 162.
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  a  norma  di  legge nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Bologna, addi' 8 novembre 1989
                                           Il rettore: ROVERSI MONACO