IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Viste le deliberazioni del consiglio della facolta' di agraria in data 11 febbraio 1989; del consiglio di amministrazione in data 16 maggio 1989; del senato accademico in data 30 marzo 1989 che hanno approvato la modifica di statuto per il riordinamento della scuola di specializzazione in fitopatologia; Visto il parere dell Consiglio universitario nazionale in data 19 luglio 1989; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli da 541 a 550, relativi alla scuola di specializzazione in fitopatologia, sono soppressi. Dopo l'art. 540, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla scuola di specializzazione in fitopatologia. Scuola di specializzazione in fitopatologia Art. 541. - E' istituita la scuola di specializzazione in fitopatologia presso l'Universita' di Bologna. La scuola ha lo scopo di impartire ai laureati le cognizioni necessarie affinche' possano espletare, con la competenza richiesta dalla complessita' dei problemi, la loro attivita' nel campo della fitopatologia. La scuola rilascia il titolo di specialista in fitopatologia. Art. 542. - Il corso di studio per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecento ore di insegnamento e centocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi. Art. 543. - Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola la facolta' di agraria. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 544. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in scienze agrarie, scienze della produzione animale, scienze forestali, scienze naturali, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari, agricoltura tropicale e subtropicale, chimica e chimica industriale. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e ritenuto equiparabile limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola, a quelli richiesti nel comma precedente del presente articolo. Art. 545. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: 1) chimica e biochimica dei fitofarmaci; 2) entomologia e zoologia agraria (biennale); 3) patologia vegetale (biennale); 4) principi del diserbo; 5) terapia vegetale, ed inoltre tre corsi opzionali. 2 Anno: 1) economia della difesa delle piante; 2) entomologia e zoologia agraria (biennale); 3) meccanica della distribuzione dei fitofarmaci; 4) patologia vegetale (biennale), ed inoltre tre corsi opzionali. Elenco corsi opzionali: 1) acarologia agraria; 2) applicazioni fitoiatriche; 3) batteriologia fitopatologica; 4) diagnostica e terapia fitopatologica; 5) diserbanti; 6) entomologia agraria speciale; 7) entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali; 8) entomologia forestale; 9) entomologia frutticola; 10) entomologia merceologica; 11) entomologia urbana; 12) epidemiologia e previsione delle malattie delle piante; 13) fisiopatologia vegetale; 14) fitoiatria; 15) fitomizologia; 16) fitopatie da conservazione; 17) fitopatie non parassitarie; 18) legislazione fitopatologica; 19) lotta biologica e integrata; 20) materiali speciali per le macchine distributrici di prodotti chimici di uso agricolo; 21) metodi alternativi di lotta alle malattie delle piante; 22) miglioramento genetico per la selezione di cultivar resistenti; 23) nematologia agraria; 24) organizzazione dei servizi e assistenza tecnica in fitopatologia; 25) patologia delle colture protette; 26) patologia delle piante forestali; 27) patologia delle sementi; 28) residui tossici degli antiparassitari; 29) tossicologia ed impatto ambientale dei fitofarmaci; 30) valutazione dei danni da avversita' con elementi di biometria e statistica applicata; 31) virologia vegetale. Art. 546. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita', attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 547. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato a norma di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bologna, addi' 8 novembre 1989 Il rettore: ROVERSI MONACO