IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visti  gli  articoli  1  e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in
base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada, con
o  senza  carrozzeria  ed  i  loro rimorchi, esclusi i veicoli che si
spostano  su  rotaia,  debbono  essere  sottoposti  dal Ministero dei
trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o
del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione
CEE  secondo prescrizioni tecniche emanate dal Ministro dei trasporti
con  propri  decreti,  in  attuazione delle direttive del Consiglio o
della  commissione delle Comunita' europee concernenti l'omologazione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto  l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, modificato dalla
legge  9 marzo 1989, n. 86, in base al quale con decreto dei ministri
interessati  sara' data attuazione alle direttive che saranno emanate
dalla Comunita' economica europea che modifichino modalita' esecutive
e   caratteristiche  di  ordine  tecnico  di  altre  direttive  della
Comunita'  economica  europea  gia'  da  essi  recepite  con  decreto
nell'ordinamento nazionale;
Visto  il  decreto  ministeriale  29  marzo  1974,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni
generali  per  l'omologazione  CEE  dei  veicoli  a motore e dei loro
rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento;
Visto  il  decreto  ministeriale  5 maggio 1979 emanato in attuazione
della  direttiva  del Consiglio n. 78/1015/CEE, in materia di livello
sonoro  ammissibile  e  dei  dispositivi di scappamento dei motocicli
(pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 206
del 28 luglio 1979);
Visto  il  decreto  ministeriale  14  giugno 1988, n. 385, emanato in
attuazione  delle  direttive  del  Consiglio n. 87/56/CEE di modifica
della  direttiva  del  Consiglio n. 78/1015/CEE in materia di livello
sonoro  ammissibile  e  dei  dispositivi di scappamento dei motocicli
(pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 208
del 5 settembre 1988);
Vista  la direttiva del Consiglio n. 89/235/CEE del 13 marzo 1989 che
aggiorna  le  prescrizioni  tecniche  in  materia  di  livello sonoro
ammissibile e di dispositivo di scappamento dei motocicli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
1. Per l'esame del tipo, ai fini del riconoscimento della rispondenza
di  un  tipo  di motociclo o di un tipo di dispositivo di scappamento
(silenziatore)   di  sostituzione  per  motociclo  alle  prescrizioni
tecniche   CEE  concernenti  il  livello  sonoro  ammissibile  ed  il
dispositivo  di scappamento, le prescrizioni contenute negli allegati
al  decreto  ministeriale  14 giugno 1988, n. 385, sono modificate ed
integrate in conformita' agli allegati del presente decreto.