IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada, con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche emanate dal Ministro dei trasporti con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunita' europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, in base al quale con decreto dei ministri interessati sara' data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunita' economica europea che modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' da essi recepite con decreto nell'ordinamento nazionale; Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1979 emanato in attuazione della direttiva del Consiglio n. 78/1015/CEE, in materia di livello sonoro ammissibile e dei dispositivi di scappamento dei motocicli (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979); Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1988, n. 385, emanato in attuazione delle direttive del Consiglio n. 87/56/CEE di modifica della direttiva del Consiglio n. 78/1015/CEE in materia di livello sonoro ammissibile e dei dispositivi di scappamento dei motocicli (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 5 settembre 1988); Vista la direttiva del Consiglio n. 89/235/CEE del 13 marzo 1989 che aggiorna le prescrizioni tecniche in materia di livello sonoro ammissibile e di dispositivo di scappamento dei motocicli; Decreta: Art. 1. 1. Per l'esame del tipo, ai fini del riconoscimento della rispondenza di un tipo di motociclo o di un tipo di dispositivo di scappamento (silenziatore) di sostituzione per motociclo alle prescrizioni tecniche CEE concernenti il livello sonoro ammissibile ed il dispositivo di scappamento, le prescrizioni contenute negli allegati al decreto ministeriale 14 giugno 1988, n. 385, sono modificate ed integrate in conformita' agli allegati del presente decreto.