IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visti  gli articoli 1 e 2 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, in
base  ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada con
o  senza  carrozzeria  ed  i  loro  rimorchi esclusi i veicoli che si
spostano  su  rotaia  debbono  essere  sottoposti  dal  Ministero dei
trasporti  previa presentazione di domanda da parte del costruttore o
del  suo legale rappresentante, all'esame del tipo per l'omologazione
CEE   secondo   prescrizioni   tecniche  emanate  dal  Ministero  dei
trasporti,  con  propri  decreti,  in  attuazione delle direttive del
Consiglio  o  della  commissione  delle Comunita' europee concernenti
l'omologazione dei veicoli a motori e dei loro rimorchi;
Visto  l'art.  20  della  legge  n.  183  del  16  aprile  1987, come
modificata  dalla  legge  n. 86 del 9 marzo 1989 in base al quale con
decreto dei Ministri interessati sara' data attuazione alle direttive
che  saranno  emanate  dalla Comunita' economica europea per le parti
che  modifichino  modalita'  esecutive  e  caratteristiche  di ordine
tecnico  di altre direttive della Comunita' economica europea gia' da
essi recepite con propri decreti nell'ordinamento nazionale;
Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1974 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974 recante prescrizioni generali per
la  omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche'
dei loro dispositivi di equipaggiamento;
Vista  la  direttiva n. 70/157/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970,
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative   al   livello   sonoro  ammissibile  e  al  dispositivo  di
scappamento  dei  veicoli  a  motore  modificata  dalla  direttiva n.
84/424/CEE,   recepita  nell'ordinamento  nazionale  con  il  decreto
ministeriale del 6 dicembre 1984 pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 1985 e modificata da ultimo
dalla direttiva n. 87/354/CEE del 25 giugno 1987;
Vista  la  direttiva  n.  70/220/CEE del Consiglio del 20 marzo 1970,
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative  alle  misure  da adottare contro le emissioni di inquinanti
prodotte  dai  motori  di  propulsione  modificata  da  ultimo  dalle
direttive  n.  88/76/CEE  e  n. 88/436/CEE, recepite nell'ordinamento
nazionale con il decreto ministeriale dal 5 giugno 1989;
Vista  la  direttiva  n. 72/245/CEE del Consiglio del 20 giugno 1972,
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative  alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai
motori   ad  accensione  comandata  destinati  alla  propulsione  dei
veicoli, recepita nell'ordinamento nazionale con decreto ministeriale
del  5 agosto 1974 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974;
Vista la direttiva n. 72/306/CEE del Consiglio del 2 agosto 1972, per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
misure  da  adottare  contro  l'emissione di fumo prodotto dai motori
diesel    destinati    alla   propulsione   dei   veicoli,   recepita
nell'ordinamento  nazionale  con il decreto ministeriale del 5 agosto
1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
251 del 26 settembre 1974;
Vista la direttiva n. 80/1268/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1980,
per  il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
al    consumo   combustibile   dei   veicoli   a   motore,   recepita
nell'ordinamento  ordinario con il decreto ministeriale del 12 giugno
1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
274 del 6 ottobre 1981;
Vista la direttiva n. 80/1269/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1980,
per  il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alla potenza dei motori degli autoveicoli, modificata da ultimo dalla
direttiva  n.  88/195/CEE, recepita nell'ordinamento ordinario con il
decreto  ministeriale  del 26 luglio 1988, pubblicato sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 5 settembre 1988;
Vista  la  direttiva  n.  87/354/CEE  del 25 giugno 1987 che modifica
alcune  direttive  per quanto riguarda le sigle attribuite agli Stati
membri;
Vista la direttiva n. 89/491/CEE del 17 luglio 1989 di adeguamento al
progresso  tecnico  delle  direttive  n. 70/157/CEE n. 70/220/CEE, n.
72/245/CEE, n. 72/306/CEE, n. 80/1268/CEE e n. 80/1269/CEE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Conformemente  a  quanto  stabilito  dalla  direttiva  n.  87/354/CEE
(riportata  in  allegato  I)  la  sigla  distintiva che identifica la
Grecia  negli atti e nelle marcature di omologazione e' modificata in
"EL".