IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visti  gli  articoli  1  e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in
base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada, con
o senza carrozzeria nonche' i loro rimorchi, ad eccezione dei veicoli
che  si  spostano  su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero
dei   trasporti,   previa  presentazione  di  domanda  da  parte  del
costruttore  o  del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per
la   omologazione  CEE  secondo  prescrizioni  tecniche  emanate  dal
Ministro  dei  trasporti  con  propri  decreti,  in  attuazione delle
direttive  del  Consiglio o della commissione delle Comunita' europee
concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto  l'art.  10 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, con cui viene
conferita   al   Ministro   dei  trasporti  la  facolta'  di  rendere
obbligatorie,   con   propri   decreti,   le   prescrizioni  tecniche
riguardanti  l'approvazione  di singoli dispositivi o la omologazione
di  un  tipo  di  veicolo,  per quanto riguarda uno o piu' requisiti,
prima  che  siano  completate le prescrizioni tecniche necessarie per
procedere alla omologazione CEE dei suddetti veicoli;
Visto l'art. 11 della medesima legge in base al quale le disposizioni
in  essa  contenute  si  applicano  anche ai dispositivi ed a singole
parti dei veicoli;
Visto  il  decreto  ministeriale  del 29 marzo 1974, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni
generali  per  l'omologazione  CEE  dei  veicoli  a motore e dei loro
rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento;
Visto  il decreto ministeriale 24 gennaio 1977 recante, in attuazione
della  direttiva  del  Consiglio  n.  76/761/CEE, norme relative alla
omologazione   CEE   dei   tipi  di  proiettori  emettenti  fasci  di
profondita'  e/o  anabbaglianti,  nonche'  dei  tipi  di  lampada  ad
incandescenza  destinati  a  tali  proiettori,  per  veicoli a motore
(pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84
del 28 marzo 1977);
Vista  la  direttiva  della  commissione  n.  89/517/CEE con la quale
vengono   apportate   modifiche  ed  integrazioni  alle  prescrizioni
tecniche  della  direttiva  n.  76/761/CEE  in  materia di proiettori
emettenti fasci di profondita' e/o anabbaglianti, nonche' dei tipi di
lampada  ad  incandescenza destinati a tali proiettori, per veicoli a
motore;
Ritenuto  di  dover  corrispondentemente  modificare  ed integrare le
disposizoni  del  decreto  ministeriale  24 gennaio 1977 con il quale
sono state emanate prescrizioni conformi alla direttiva n. 76/761/CEE
in materia di omologazione CEE in merito a proiettori emettenti fasci
di  profondita'  e/o  anabbaglianti,  nonche'  dei tipi di lampada ad
incandescenza destinati a tali proiettori, per veicoli a motore;
                              Decreta:
                               Art. 1.
1.   Gli   allegati   elencati   nell'art.   6  al  presente  decreto
sostituiscono   dal   1o   gennaio   1990  gli  allegati  al  decreto
ministeriale  24  gennaio  1977, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 1977, recante norme rela-
tive  alla omologazione CEE dei tipi di proiettori emettenti fasci di
profondita'  e/o  anabbaglianti,  nonche'  dei  tipi  di  lampada  ad
incandescenza  destinati  a  tali  proiettori,  per  veicoli a motore
destinati  a circolare su strada, con o senza carrozzeria, con almeno
quattro ruote ed una velocita' massima per costruzione superiore a 25
km/h,  ad  eccezione  dei  veicoli  che  si spostano su rotaia, delle
trattrici  e  macchine  agricole  o  forestali nonche' delle macchine
operatrici.