Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1989  la riscossione del
carico tributario di  L.  92.677.338,  dovuto  dalla  S.r.l.  Martina
Antonio,  ora  S.p.a.  Cianciola,  e'  stata  sospesa  ai  sensi  del
terzultimo comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della
legge 28 febbraio 1980, n. 46, per  un  periodo  di  dodici  mesi,  a
decorrere dalla data del decreto stesso.
   L'intendenza   di   finanza  di  Brindisi,  nel  provvedimento  di
esecuzione  determinera'  l'ammontare  degli   interessi   ai   sensi
dell'ultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge  n.  46.
L'esattore,  in  via  cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi
posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata
societa',  la  quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia anche
fidejussoria,  per  la  eventuale  parte  del  credito  erariale  non
tutelato  dai  predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata
con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai
quali  e'  stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per
la riscossione.