IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  3,  comma  2,  della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
recante   disposizioni   per   il   miglioramento   dei   trattamenti
pensionistici    a   carico   dell'assicurazione   obbligatoria   per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed   i   superstiti   dei   lavoratori
dipendenti,  al  fine  di  avviare  la  rivalutazione  delle pensioni
conseguite    con    un'anzianita'    contributiva    superiore     a
settecentottanta settimane e delle pensioni limitate dal massimale di
retribuzione pensionabile;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
del Ministro del tesoro;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Con effetto dal 1› gennaio 1990, le pensioni a carico del Fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti, della  gestione  speciale  per  i
lavoratori  delle  miniere,  cave  e  torbiere  e del soppresso Fondo
invalidita', vecchiaia e superstiti per gli operai delle  miniere  di
zolfo  della  Sicilia,  con  decorrenza  compresa  nel periodo dal 1›
gennaio 1984 al 31 dicembre 1989, integrate al trattamento minimo  ai
sensi  dell'art.  6  del  decreto-legge  12  settembre  1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.  638,
le  quali sono state conseguite per effetto di un numero di settimane
di assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva e  figurativa
non inferiore a settecentottantuno, sono maggiorate mensilmente nella
misura di L.  2.500  per  ogni  anno  di  contribuzione  effettiva  e
figurativa alla data di decorrenza della pensione.
  2.  L'importo  mensile delle pensioni attribuite ai sensi del comma
1, nel caso in cui risulti compreso  tra  l'importo  del  trattamento
minimo  e  l'importo integrato dalla maggiorazione, e' aumentato, ove
sussista il diritto all'integrazione al minimo,  fino  a  raggiungere
l'importo complessivo determinato ai sensi del comma 1.
  3.  Agli  effetti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  per le pensioni di
riversibilita' e' presa a riferimento la  data  di  decorrenza  delle
corrispondenti pensioni dirette.
  4.  Gli  aumenti  di cui ai commi 1 e 2 assorbono, se percepita, la
maggiorazione  di  cui  all'art.  14-quater,  commi  3   e   4,   del
decreto-legge   30   dicembre   1979,   n.   663,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e  sono  ridotti,
per  le  pensioni  ai  superstiti,  in  proporzione  alle aliquote di
riversibilita'.
  5.  La  riliquidazione  prevista  dalle  disposizioni contenute nel
presente articolo non puo' in ogni  caso  determinare  un  incremento
perequabile  della  pensione, rispetto all'importo in pagamento al 31
dicembre 1989, inferiore a  L.  50.000  mensili,  con  riassorbimento
della  maggiorazione  di  cui  all'art.  14-quater,  commi 3 e 4, del
decreto-legge   30   dicembre   1979,   n.   663,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, se percepita.