IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, al fine di avviare la rivalutazione delle pensioni conseguite con un'anzianita' contributiva superiore a settecentottanta settimane e delle pensioni limitate dal massimale di retribuzione pensionabile; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1. 1. Con effetto dal 1 gennaio 1990, le pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidita', vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, con decorrenza compresa nel periodo dal 1 gennaio 1984 al 31 dicembre 1989, integrate al trattamento minimo ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le quali sono state conseguite per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva e figurativa non inferiore a settecentottantuno, sono maggiorate mensilmente nella misura di L. 2.500 per ogni anno di contribuzione effettiva e figurativa alla data di decorrenza della pensione. 2. L'importo mensile delle pensioni attribuite ai sensi del comma 1, nel caso in cui risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dalla maggiorazione, e' aumentato, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato ai sensi del comma 1. 3. Agli effetti di cui ai commi 1 e 2, per le pensioni di riversibilita' e' presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette. 4. Gli aumenti di cui ai commi 1 e 2 assorbono, se percepita, la maggiorazione di cui all'art. 14-quater, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e sono ridotti, per le pensioni ai superstiti, in proporzione alle aliquote di riversibilita'. 5. La riliquidazione prevista dalle disposizioni contenute nel presente articolo non puo' in ogni caso determinare un incremento perequabile della pensione, rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre 1989, inferiore a L. 50.000 mensili, con riassorbimento della maggiorazione di cui all'art. 14-quater, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, se percepita.