IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198; Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364; Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni; Visti i decreti ministeriali n. 1073 del 23 giugno 1989 e n. 1652 del 2 ottobre 1989, con i quali e' stato dichiarato il carattere di eccezionalita' della siccita' verificatesi nell'annata agraria 1988-89 nell'intero territorio della provincia di Grosseto; nel territorio dei comuni di Asciano, Buonconvento, Castelnuovo Berardenga, Montalcino, Monteroni d'Arbia, Murlo, Pienza, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Siena e Trequanda della provincia di Siena e nel territorio dei comuni di Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo e Suvereto della provincia di Livorno; Vista la nota in data 27 ottobre 1989, n. VI/20283/60-4-13, con la quale la regione Toscana chiede, tra l'altro che sia concessa agli istituti di credito l'autorizzazione a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende agricole colpite dalla siccita'; Ritenuto di accogliere la proposta della regione Toscana; Decreta: Art. 1. Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non piu' di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole danneggiate dalla siccita', ricadenti nel territorio dei comuni indicati in premessa, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile. Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si e' verificato l'evento, in data posteriore all'evento stesso, relative ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.