IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  25  luglio  1956,  n.  838,  art. 1, e successive
modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;
  Vista  la  legge  21  luglio  1960,  n.  739,  art. 5, e successive
modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;
  Vista  la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visti  i  decreti ministeriali n. 1073 del 23 giugno 1989 e n. 1652
del 2 ottobre 1989, con i quali e' stato dichiarato il  carattere  di
eccezionalita'   della   siccita'  verificatesi  nell'annata  agraria
1988-89 nell'intero  territorio  della  provincia  di  Grosseto;  nel
territorio   dei   comuni   di   Asciano,  Buonconvento,  Castelnuovo
Berardenga, Montalcino, Monteroni d'Arbia,  Murlo,  Pienza,  Rapolano
Terme,  San  Giovanni  d'Asso, San Quirico d'Orcia, Siena e Trequanda
della provincia di Siena e nel territorio  dei  comuni  di  Campiglia
Marittima,  Piombino,  San  Vincenzo  e  Suvereto  della provincia di
Livorno;
  Vista  la nota in data 27 ottobre 1989, n. VI/20283/60-4-13, con la
quale la regione Toscana chiede, tra l'altro che  sia  concessa  agli
istituti  di credito l'autorizzazione a prorogare le rate in scadenza
delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge
25  luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio
1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei  danni  sui
bilanci economici delle aziende agricole colpite dalla siccita';
  Ritenuto di accogliere la proposta della regione Toscana;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati
a prorogare, per una sola volta e per non piu' di ventiquattro  mesi,
con  i  privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni,
nella  legge  5  luglio  1928,  n. 1760, la scadenza delle rate delle
operazioni di  credito  agrario  di  esercizio  e  di  miglioramento,
effettuate  con  le  aziende  agricole  danneggiate  dalla  siccita',
ricadenti nel territorio dei comuni indicati in premessa, che abbiano
subito  un  danno  in  misura  non inferiore alla perdita del 35% del
prodotto lordo vendibile.
  Possono  essere  prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si
e'  verificato  l'evento,  in  data  posteriore  all'evento   stesso,
relative  ad  operazioni  di credito agrario effettuate anteriormente
all'evento.