IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  25  luglio  1956,  n.  838,  art. 1, e successive
modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;
  Vista  la  legge  21  luglio  1960,  n.  739,  art. 5, e successive
modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;
  Vista  la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto ministeriale n. 1515 del 15 settembre 1989 con il
quale e'  stato  dichiarato  il  carattere  di  eccezionalita'  delle
grandinate  verificatesi  nei mesi di gennaio, febbraio e aprile 1989
nel territorio dei comuni di Monreale e Camporeale della provincia di
Palermo;   nel   territorio   dei  comuni  di  Francofonte,  Lentini,
Carlentini e Buccheri della provincia di Siracusa  e  nel  territorio
dei  comuni  di  Calatafimi e Castellammare del Golfo in provincia di
Trapani;
  Viste le note in data 15 giugno 1989, n. 1975 e del 21 luglio 1989,
n. 2285, con le quali la regione Sicilia chiede che sia concessa agli
istituti  di credito l'autorizzazione a prorogare le rate in scadenza
delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge
25  luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio
1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei  danni  sui
bilanci economici delle aziende agricole colpite dalle grandinate;
  Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati
a prorogare, per una sola volta e per non piu' di ventiquattro  mesi,
con  i  privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni,
nella  legge  5  luglio  1928,  n. 1760, la scadenza delle rate delle
operazioni di  credito  agrario  di  esercizio  e  di  miglioramento,
effettuate  con  le  aziende  agricole  danneggiate dalle grandinate,
ricadenti nel territorio dei comuni indicati in premessa, che abbiano
subito  un  danno  in  misura  non inferiore alla perdita del 35% del
prodotto lordo vendibile.
  Possono  essere  prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si
e'  verificato  l'evento,  in  data  posteriore  all'evento   stesso,
relative  ad  operazioni  di credito agrario effettuate anteriormente
all'evento.