IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Vista  l'ordinanza  n.  1367/FPC  del  18 febbraio 1988, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio  1988,  con  la  quale
veniva assegnata al prefetto di Catania la somma di L. 100.000.000 al
fine  di  provvedere  al  rifornimento   idrico   alternativo   della
popolazione del comune di Castel di Judica, a mezzo autobotti;
  Viste  le  successive  ordinanze  n. 1613/FPC del 23 novembre 1988,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1988 e  n.
1729/FPC  del  7  giugno 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
138 del  15  giugno  1989,  con  le  quali  venivano  rispettivamente
concesse ulteriori somme di L. 200.000.000 e di L. 400.000.000 per la
prosecuzione   dell'attivita'   sopracitata,   nelle    more    della
realizzazione  del  progetto  di  costruzione di una condotta volante
disposta con ordinanza n. 1674/FPC  del  24  marzo  1989,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989;
  Vista  la nota n. 5378 del 31 luglio 1989 del sindaco del comune di
Castel di Judica, trasmessa con parere  favorevole  dal  prefetto  di
Catania,  tendente  ad ottenere, essendo esauriti i fondi di cui alle
precedenti ordinanze, la concessione di un mutuo  di  L.  500.000.000
per  continuare  a  far  fronte  alle  esigenze di approvvigionamento
idropotabile di quella popolazione fino alla definitiva realizzazione
della condotta volante di cui sopra;
  Visto  che con telegramma n. 3336/27.1/GAB. del 14 novembre 1989 il
prefetto di Catania comunica che i lavori di costruzione della citata
condotta  saranno  ultimati,  salvo imprevisti, alla fine del mese di
dicembre 1989; che l'amministrazione comunale  di  Castel  di  Judica
riuscira'  a continuare il servizio di approvvigionamento alternativo
sino al 25 novembre del corrente anno con proprio sforzo  finanziario
e   ridetermina,   per   il   prosieguo  dell'attivita',  l'ulteriore
finanziamento in almeno 100.000.000 di lire;
  Considerata  la  necessita'  di  accogliere la cennata richiesta al
fine   di   non   privare    quella    comunita'    del    necessario
approvvigionamento idropotabile;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Il prefetto di Catania e' autorizzato, anche in deroga alle vigenti
disposizioni, ivi comprese le norme di  contabilita'  generale  dello
Stato,   a   provvedere  al  rifornimento  idrico  alternativo  della
popolazione del comune  di  Castel  di  Judica,  a  mezzo  autobotti,
avvalendosi, ove ritenuto opportuno, della amministrazione del comune
interessato.