L'ASSESSORE PER I BENI
                       CULTURALI ED AMBIENTALI
                     E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637,  recante  norme  di  attuazione  dello  statuto  della   regione
siciliana in materia di tutela del paesaggio, e di antichita' e belle
arti;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della regione siciliana, approvato  con  decreto
del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1› agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista  la  legge  29  giugno  1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali e panoramiche;
  Visto  il  regolamento  di esecuzione della predetta legge n. 1497,
approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Esaminato  il verbale n. 5, redatto nella seduta del 14 marzo 1988,
nella quale la commissione provinciale per la tutela  delle  bellezze
naturali  e  panoramiche di Caltanissetta ha proposto di sottoporre a
vincolo paesaggistico la zona del Monte  Formaggio,  che  ricade  nel
territorio  comunale  di  Mazzarino  e  che risulta cosi' delimitata:
dall'incrocio fra la strada Piano del Gallo e l'acquedotto che scende
dalla sorgente Italia si segue, in direzione sud-est, un breve tratto
della strada e quindi il confine tra i comuni di Mazzarino  e  Butera
fino  al  torrente  Paparella.  Si  segue il torrente Paparella nella
direzione della corrente fino al torrente  Cassari  e  Porcheria.  Si
risale  il  torrente  Cassari  fino  alla  confluenza del vallone che
scende dalla contrada Salamone attraverso lo stretto di Rigiurfo e si
risale  il vallone fino al ponte a quota 323 della strada che collega
la strada statale n. 117- bis con Mazzarino.
  Si  segue  detta strada verso nord fino all'incrocio della contrada
Finocchio e la provinciale, vero ovest e nord-est,  fino  al  vallone
del Canonico.
  Dal  vallone  si  segue  l'acquedotto,  che  scende  dalla sorgente
Italia, prima verso ovest, quindi a sud-ovest, fino all'incrocio  con
la strada Piano del Gallo, chiudendo cosi' il perimetro dell'area;
  Accertato  che  il predetto verbale n. 5 del 14 marzo 1988 e' stato
pubblicato nell'albo pretorio del comune di  Mazzarino  e  depositato
nella   segreteria  del  comune  stesso,  per  il  periodo  di  tempo
prescritto dalla legge n. 1497/1939;
  Premesso   che   la  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  non  tutela
sufficientemente la zona sopra descritta, limitandosi a salvaguardare
i  fiumi ed i torrenti e le loro sponde per un'ampiezza totale di 300
metri;
  Considerato  che il Monte Formaggio (quota 639) e' uno dei "segnali
geografici" piu' forti della Sicilia centro meridionale, con  il  suo
cono  aguzzo  che da grandi distanze attrae l'attenzione e stimola la
curiosita' dell'osservatore e che  da  decine  di  chilometri  svetta
solitario   nel   panorama   delle   colline   dai  duplici  contorni
dell'altopiano solfifero-gessoso;
  Ritenuto   che,   percorrendo   le  strade  che  delimitano  l'area
sottoposta a vincolo,  o  che  si  snodano  al  suo  interno,  vi  e'
l'opportunita',  da  qualunque loro punto, di godere dell'eccezionale
vista rappresentata dal Monte Formaggio,  dalle  cime  delle  colline
limitrofe  e  dalle  vallate  e squarci che improvvisi si aprono agli
occhi dello spettatore;
  Considerato,  infatti,  che  avvicinandosi da ponente, dalla strada
Piana del Gallo, la montagna emerge con grande forza formale, tra  le
colline  di  Monte  Cutrubello, a sinistra (quota 435), e monte Manca
del Toro, a destra  (quota  524);  il  cono  aguzzo  e'  ancora  piu'
evidenziato  dal  contrasto  col vicino monte Verdecanne (quota 500),
col quale Monte Formaggio  instaura  uno  stretto  discorso  naturale
attraverso l'ampia sella denominata Portella S. Cardala' (quota 364),
che immette nella valle del Gela (qui denominato torrente Cassari);
  Constatato   che   qui   il   panorama  e'  segnato  dalle  colture
tradizionali dei mandorli e dai  recenti  rimboschimenti,  dal  folto
sottobosco  di palme nane e ampelodesmi; mentre piu' avanti la grande
frana, che segna il versante sud-orientale di monte Cutrubello, e  il
settecentesco  abbeveratoio  Cusumino,  riparato  a  ponente da Monte
Manca del Toro, col suo stemma nobiliare bene in evidenza sul  fronte
fontanile,  da  cui  si  scende  per  memoria  al feudo e alla grande
trazzera percorsa  dagli  armenti  nelle  trasumanze  marine-montane,
sono,  tra gli episodi di particolare suggestione e interesse, quelli
che  riconducono  ad   una   collocazione   temporale   l'eccezionale
paesaggio,   immerso   nel   silenzio   surreale  delle  vallate,  ad
esaltazione delle espressioni sonore proprie  della  natura:  l'acqua
dei mille ruscelli, il vento del bosco, il richiamo delle gazze;
  Constatato,  poi,  che,  attraversata la portella, con l'incombente
frana di Monte Formaggio,  straordinaria  dimostrazione  della  forza
della  natura  in  un  contesto  geologicamente  "giovane"  ancora in
formazione, si apre alla vista la valle del  Gela,  con  il  regolare
tracciato  geometrico dei piccoli poderi in pianura, ora a vigna, ora
a mandorli, ora a compatte coltivazioni ortive;
  In fondo alla valle la nuda collina di gesso (quota 419) incoronata
dai ruderi del Castellazzo (sec. XIV) testimonia la storia del luogo,
dove il Monte Formaggio costituiva un vero e proprio "faro" per tutti
i popoli che hanno percorso questa valle segnando il fiume  dal  mare
verso  l'interno  e  viceversa.  Infatti,  in  un raggio di non molti
chilometri, sono racchiuse  testimonianze  di  diversi  e  importanti
brani  di  storia:  gli  insediamenti dell'eta' del bronzo di Lavanca
Nera e del Disueri, il Castelluccio e Gela, l'abitato e  il  Castello
di  Mazzarino (sec. XII), il centro tardo romano e paleo-cristiano di
Sofiana, i centri indigeni ellenizzati di Monte Bubbonica e  Montagna
di Marzo, la villa romana del Casale;
  Considerato,  infine,  che,  avvicinandosi  da levante, l'altopiano
delle  contrade  Salamone,  Finocchio  e  Floresta   costituisce   la
magnifica  base  dalla  quale si stacca lo stretto triangolo di Monte
Formaggio contro cui  si  appiattiscono  i  ruderi  del  Castellazzo.
Intorno  ai  mandorli della Serra di Forca crescono i nuovi vigneti a
pergolato  tra  i  campi  addolciti  dalle   secolari   arature   dei
seminativi; su tutto incombe Monte Formaggio con quella sua forma che
sembra sfidare la legge di gravita': pachiderma geografico  destinato
ad  addolcirsi,  se,  e quando, le frane avranno il sopravvento sulla
montagna;
  Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di
pubblico interesse che suggeriscono l'opportunita'  di  sottoporre  a
vincolo  paesistico  la zona del Monte Formaggio, in conformita' alla
proposta  del  14  marzo  1988  della  commissione   provinciale   di
Caltanissetta per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche;
  Rilevato  che,  entro i termini di cui alla legge n. 1497/1939, non
e' stata prodotta alcuna opposizione  alla  sopracitata  proposta  di
vincolo  della  commissione  provinciale per la tutela delle bellezze
naturali e panoramiche di Caltanissetta;
  Rilevato,  ancora,  che l'apposizione del vincolo comporta soltanto
l'obbligo per i proprietari,  possessori  o  detentori,  a  qualsiasi
titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di presentare
alla competente soprintendenza per i beni  culturali  ed  ambientali,
per  la  preventiva  autorizzazione,  qualsiasi progetto di opere che
possano modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  zona  del  Monte
Formaggio,  descritta  come  sopra  e  delimitata  in   rosso   nella
planimetria   allegata,  che  forma  parte  integrante  del  presente
decreto, e' dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n.
1497 e dell'art. 9,  numeri  4  e  5,  del  relativo  regolamento  di
esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.