IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  1  della  legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata
dalla  legge  8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della
Repubblica  31  marzo  1988,  n. 152, concernente la disciplina della
preparazione e del commercio dei mangimi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  maggio  1985,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 136/1985, recante
norme  in  materia  di additivi per mangimi, modificato da ultimo con
decreto  19  luglio  1989,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n.
192/1989;
  Vista  la  direttiva n. 88/483 del 14 luglio 1988, pubblicata nella
"Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 237 del 27 agosto 1988, con la quale e'
stato,  tra  l'altro,  modificato  l'allegato  I  della  direttiva n.
70/524/CEE,   del   23   novembre   1970,   relativa   agli  additivi
nell'alimentazione  degli  animali  col  modificare  le condizioni di
impiego   della   Bentonite/Montmorillonite   nonche'   col  disporre
l'ammissione, in via definitiva, della Perlite;
  Sentita  la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9
della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto  l'art.  6,  sub  u),  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di
additivi   per   mangimi,   citato   nelle  premesse,  e'  modificato
conformemente all'allegato al presente decreto.