Ai presidenti delle regioni a statuto ordinario e speciale Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano Ai sindaci dei comuni A) INDICAZIONI GENERALI. 1) Ai fini dell'esatta delimitazione del campo di applicazione della legge 26 aprile 1983, n. 136 (Gazzetta Ufficiale n. 119 del 3 maggio 1983) (di seguito indicata come "legge"), e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250 (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1989) (di seguito indicato come "Regolamento), si precisa preliminarmente che per detergenti sintetici, cosi' come definiti dall'art. 1 della legge e dall'art. 3 del regolamento, si intendono solo i prodotti destinati a concorrere allo sviluppo del potere detergente e contenenti, come elementi essenziali, tensioattivi. Non sono quindi soggetti alle disposizioni sopra richiamate quei prodotti che, pur contenendo tensioattivi, sono destinati a scopi diversi dalla detergenza. I prodotti che, pur essendo utilizzati in processi di pulizia, (ad es. lavaggio bottiglie, decappaggio, satinatura), non contengono tensioattivi, non sono soggetti alle norme suddette, fermo restando che non possono contenere sostanze che nelle normali condizioni di impiego possono arrecare danno alla salute dell'uomo, degli animali e delle piante e piu' in generale all'equilibrio dell'ambiente. La determinazione della percentuale di biodegradabilita' dei tensioattivi sintetici dovra' essere effettuata secondo i metodi e le tolleranze fissati dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 4 della legge. 2) Va altresi' chiarito, ad ogni buon fine, che il termine di "coadiuvanti" riportato all'art. 2 punto c-1 del regolamento si riferisce, come del resto reso evidente dalla definizione stessa, a sostanze chimiche utilizzate come componenti nella formulazione del detersivo. Tale definizione non e' da confondere con il termine "coadiuvanti del lavaggio", che identifica quei prodotti che sono impiegati, in aggiunta al detersivo, per migliorare l'efficienza del lavaggio o che comunque sono impiegati in macchine lavatrici, e che trovano la loro specifica regolamentazione normativa nel decreto ministeriale 20 aprile 1988, n. 162. B) AUTORIZZAZIONI, ISPEZIONI, PRELIEVI, DENUNZIE. 1) Ai fini della comunicazione ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente, prevista dall'art. 3, punto 2, del regolamento per materie prime utilizzate dovranno intendersi i componenti presenti nel formulato. Entro il 28 gennaio 1990 l'elenco richiesto dovra' essere predisposto ed aggiornato dai produttori di preparati per lavare identificando, ove possibile, ogni componente del formulato con il suo esatto nome chimico ed ogni altro elemento che ne faciliti l'identificazione (ad es. N.ro CAS). 2) Con i medesimi criteri di cui al punto precedente devono essere indicati ed identificati i componenti dei formulati da comunicare al sindaco per l'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 6, punto 1- c), del regolamento. Per quanto riguarda le informazioni e la documentazione di cui al punto 1- d) del medesimo articolo, si rileva, che, in molti casi, si tratta di informazioni gia' in possesso dell'autorita' comunale a seguito degli adempimenti imposti alle aziende produttrici da altre disposizioni di legge, quali quelle sull'inquinamento delle acque, sull'inquinamento atmosferico, sulla mappatura dei rischi, sull'igiene e sulla sicurezza del lavoro. I produttori che abbiano fornito tali informazioni all'autorita' comunale in base alle norme sopra citate potranno quindi omettere l'invio di specifica documentazione sul punto, limitandosi a fare riferimento ai documenti gia' forniti, sempreche' non siano nel frattempo intervenuti sostanziali mutamenti nella situazione igienico ambientale degli stabilimenti. 3) I requisiti essenziali per la concessione dell'autorizzazione o per il rinnovo della stessa consistono nell'esistenza delle specifiche autorizzazioni previste dalle leggi vigenti, in particolare per la tutela dei lavoratori e per la salvaguardia dell'ambiente. Occorrera' altresi' verificare l'adozione di misure atte ad evitare le dispersioni nell'ambiente delle materie prime, degli intermedi e dei formulati o comunque a minimizzare le stesse, con la raccolta degli sversamenti accidentali per il successivo recupero o trattamento. Per le ispezioni dovra' inoltre verificarsi l'esistenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, fermo restando quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, del regolamento nel caso di rinnovo dell'autorizzazione stessa. In proposito, si precisa che per le richieste di rinnovo le informazioni trasmesse, a corredo delle domande originarie devono essere opportunamente aggiornate ed integrate in base alle prescrizioni del regolamento. Per quanto riguarda invece le domande di autorizzazione gia' presentate prima dell'emanazione del regolamento, per le quali non sia stata ancora rilasciata la relativa autorizzazione, i sindaci procederanno d'ufficio all'esame ed all'istruttoria delle stesse, richiedendo alle aziende interessate, ove necessario, le eventuali informazioni aggiuntive in base a quanto previsto ai punti precedenti. 4) Le verifiche in stabilimento saranno volte ad accertare, tra l'altro: a) la disponibilita' presso lo stabilimento stesso, delle schede di sicurezza delle sostanze utilizzate nelle lavorazioni; b) la corrispondenza delle condizioni dell'ambiente di lavoro sia alle norme sulla sicurezza che sull'igiene del lavoro; c) la conformita' dello scarico dei reflui alla normativa vigente; d) la conformita' dei sistemi di abbattimento delle emissioni alla vigente normativa sulle emissioni in atmosfera. 5) A chiarimento di una problematica che presenta talvolta difficolta' di interpretazione e che provoca frequenti richieste di delucidazioni da parte degli organi periferici si precisa quanto segue: le regolamentazioni sui detersivi e coadiuvanti del lavaggio, ed in particolare la legge n. 136/1983, la legge n. 7/1986 e relativa normativa di attuazione ed il decreto ministeriale n. 162/1988, hanno come destinatari i produttori, gli importatori ed i soggetti che comunque detengano detersivi. Di conseguenza le scadenze temporali in esse previste riguardano i commercianti al dettaglio, solo quando sia esplicitamente dichiarato. Cio' premesso si ricorda quindi che le operazioni cui si fa riferimento sono: a) la produzione industriale eseguita presso le aziende produttrici; b) l'importazione dall'estero; c) la detenzione nonche' l'immissione in commercio (o distribuzione); d) l'immissione al consumo (vendita) con cui si identifica la fase di vendita dal dettagliante al consumatore. 6) Per quanto riguarda le operazioni di prelievo dei campioni si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quanto riportato all'art. 8 del regolamento. In particolare, si ricorda che il campione medio deve rappresentare la composizione media del prodotto per cui e' necessario procedere alla miscelazione del contenuto delle confezioni prelevate. Si richiede che la costituzione del campione medio venga effettuata utilizzando prodotti appartenenti allo stesso lotto di produzione come rivelabile dalla codifica generalmente impressa a secco o stampigliata a inchiostro sulla confezione stessa, ai sensi della normativa sul controllo pesi, e depositata presso l'ufficio metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo presente che ogni singolo lotto ha codifiche uguali. Comunque vanno conservati i contenitori originali da allegare al campione destinato all'eventuale analisi di revisione. Ove non sia possibile seguire detta procedura se ne dovra' fare specifica menzione nel verbale di prelievo precisando i motivi e descrivendo la procedura eseguita. Si raccomanda inoltre che la procedura di formazione del campione dei prodotti granulari e/o in polvere di cui all'art. 8 del regolamento sia effettuata avvalendosi di un dispositivo di quartatura analogo a quello previsto dal metodo per i fosfati di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1989. C) DESTINAZIONE DI PRODOTTO SEQUESTRATO NON RISPONDENTE ALLA NORMATIVA. Le modalita' per la destinazione del prodotto da smaltire sono le seguenti: la partita non conforme sara' restituita, con addebito degli oneri, al responsabile dell'immissione in commercio (produttore o importatore); egli sara' obbligato in alternativa: a) a destinare la partita sequestrata all'esportazione in un Paese le cui norme lo consentano (ad es. secondo le prescrizioni del decreto ministeriale 14 luglio 1987), mediante adeguamento delle etichettature; b) a distruggere la partita mediante incenerimento o altro procedimento idoneo; c) a recuperare o riutilizzare la partita per altre finalita' diverse da quelle della detergenza o, comunque, per impieghi che non prevedano la dispersione nell'ambiente; d) se la non rispondenza consiste nella presenza di alcuni componenti in percentuale piu' elevata di quella ammessa, alla riformulazione mediante miscelazione con altro prodotto in modo che il prodotto finale possa rientrare nella norma. Del procedimento adottato, preventivamente concordato con il Ministero della sanita', dovra' essere fornita adeguata documentazione tecnico analitica ed amministrativa al sindaco che ha disposto il sequestro ed al Ministro della sanita'. D) DETERSIVI NON CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE IMPORTATI E DETENUTI PER RAGIONI DI STUDIO. Detersivi non conformi alle disposizioni vigenti possono essere importati e quindi detenuti per ragioni di studio, nel rispetto delle formalita' previste dall'art. 16 del regolamento, e saranno contrassegnati con la dicitura "Campione non commerciabile importato per ragioni di studio", da riportare sui documenti di accompagnamento. Il Ministro: DE LORENZO