IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE ED IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sulla navigazione da diporto; Visto l'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, con il quale viene stabilito che le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto (a motore o a vela con motore ausiliario) nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento; Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1989, con il quale sono state emanate norme tecniche per la riscossione della tassa di stazionamento a copertura del periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 171/89 sino al 31 dicembre 1989; Considerato che le norme regolamentari definitive previste dal citato art. 17 non possono essere emanate entro la fine del corrente anno a causa dei tempi tecnici necessari per ottenere il parere da parte dei Ministeri concertanti, nonche' quello obbligatorio da parte del Consiglio di Stato; Ritenuta pertanto l'opportunita' e l'urgenza di prorogare la validita' del predetto decreto 10 luglio 1989 sino all'emanazione delle citate norme regolamentari e comunque sino al 30 settembre 1990; Decreta: Art. 1. La validita' delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 10 luglio 1989 relativo alle modalita' di pagamento della tassa di stazionamento e' prorogata sino all'emanazione delle norme regolamentari previste dall'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171. Le disposizioni contenute nel decreto 10 luglio 1989 continuano pertanto ad applicarsi per quanto non disciplinato dal presente decreto.