IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                                  ED
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista  la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni
ed integrazioni, che reca norme sulla navigazione da diporto;
  Visto  l'art.  17  della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito
dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, con  il  quale  viene
stabilito  che  le  navi,  le imbarcazioni ed i natanti da diporto (a
motore o a vela con motore ausiliario)  nazionali  sono  soggette  al
pagamento della tassa di stazionamento;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  luglio 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1989, con il quale sono state
emanate   norme   tecniche   per   la   riscossione  della  tassa  di
stazionamento a copertura del periodo intercorrente tra l'entrata  in
vigore della legge n. 171/89 sino al 31 dicembre 1989;
  Considerato  che  le  norme  regolamentari  definitive previste dal
citato art. 17 non possono essere emanate entro la fine del  corrente
anno  a  causa  dei tempi tecnici necessari per ottenere il parere da
parte dei Ministeri concertanti, nonche' quello obbligatorio da parte
del Consiglio di Stato;
  Ritenuta  pertanto  l'opportunita'  e  l'urgenza  di  prorogare  la
validita' del predetto decreto 10  luglio  1989  sino  all'emanazione
delle  citate  norme  regolamentari  e  comunque sino al 30 settembre
1990;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  validita' delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale
10 luglio 1989 relativo alle modalita' di pagamento  della  tassa  di
stazionamento   e'   prorogata   sino   all'emanazione   delle  norme
regolamentari previste dall'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n.  51,
come sostituito dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171.
  Le  disposizioni  contenute  nel  decreto 10 luglio 1989 continuano
pertanto ad applicarsi  per  quanto  non  disciplinato  dal  presente
decreto.