IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Visto il decreto interministeriale del 9 gennaio 1988, n. 96, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, attuativo, per quanto concerne il bestiame da riproduzione di razza pura, del regolamento CEE n. 950/68 del Consiglio del 28 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla tariffa doganale comune; Visto in particolare l'art. 6 di detto decreto interministeriale che prevede la fissazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei requisiti tecnici e delle procedure per lo svolgimento dei controlli sul bestiame da ammettere tra i riproduttori di razza pura; Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonche' del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura; Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 5 agosto 1988, n. 360, con il quale sono state apportate modificazioni ed integrazioni al citato decreto ministeriale n. 97/1988; Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 14 gennaio 1989 con il quale sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni all'innanzi indicato decreto ministeriale n. 97/1988; Visti in particolare gli allegati 2, 2- bis e 2- ter all'innanzi indicato decreto ministeriale n. 97/1988 relativi rispettivamente a: requisiti del bestiame da riproduzione, norme transitorie; Considerata la necessita' di modificare per la specie suina i gia' stabiliti requisiti per l'importazione dei soggetti riproduttori di razza pura e relativo materiale riproduttivo, al fine di adeguare gli stessi alle nuove realta' legate al progresso della ricerca scientifica e tecnologica in materia di riproduzione; Considerata inoltre la necessita' di modificare le gia' previste norme transitorie per l'importazione dei bovini di razza Bruna, Grigio Alpina, Pezzata Rossa e Pinzgau, al fine di salvaguardare i tradizionali scambi con i Paesi limitrofi; Ritenuto quindi di dover integrare e modificare in tal senso i suddetti allegati al piu' volte citato decreto ministeriale n. 97/1988; Decreta: Art. 1. Nell'allegato 2 al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988, recante: "Requisiti del bestiame da riproduzione di razza pura nonche' del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura da ammettere all'importazione", titolo I. Riproduttori di razza pura, l'intero testo relativo alla voce "Suini" viene sostituito dal seguente: "1. Identificazione. Tutti i soggetti dovranno essere identificati con apposito sistema (placca, tatuaggio, marcatura a tacche, marca auricolare, schema grafico della pezzatura) dal numero di iscrizione nel libro genealogico estero riconosciuto. 2. Requisiti minimi. A) Paesi CEE: sono richiesti i requisiti genealogici e attitudinali previsti nel quadro dell'applicazione della direttiva n. 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, ed in particolare quelli stabiliti all'art. 4, comma 2, della medesima direttiva n. 88/661/CEE ed agli articoli 1 e 2 della decisione della commissione CEE del 18 luglio 1989. B) Paesi terzi: a) eta' non inferiore agli otto mesi; b) requisiti genealogici, morfologici e funzionali previsti dal regolamento del libro genealogico italiano; c) le valutazioni dei controlli funzionali e genetici devono essere superiori ai risultati medi italiani rilevati nel Paese di origine nello stesso tipo di controllo e riferito all'anno del controllo medesimo. 3. Documentazione. Certificato genealogico rilasciato dall'organizzazione competente riconosciuta ufficialmente indicata nell'allegato I. Nel certificato genealogico devono figurare le seguenti indicazioni: organismo che rilascia il certificato; denominazione del libro genealogico; numero d'iscrizione nel libro genealogico; data di rilascio del certificato; sistema di identificazione; identificazione; data di nascita; razza; sesso; nome ed indirizzo dell'allevatore; nome ed indirizzo del proprietario; genealogia (genitori e nonni e relativi numeri d'iscrizione nel libro genealogico); risultati dei controlli dell'attitudine ed i risultati aggiornati, con indicazione della loro origine, della valutazione del valore genetico, effettuati sull'animale stesso nonche' sui suoi genitori e nonni; data e firma (nome e qualifica del firmatario in lettere maiuscole). Qualora le suddette indicazioni siano esistenti in piu' documenti le autorita' competenti dello Stato esportatore devono attestare che le indicazioni medesime figurano in tali documenti, utilizzando la formula seguente: a) per suini riproduttori di razza pura oggetto di scambi intracomunitari: 'Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dall'art. 1 della decisione n. 89/503/CEE della commissione'; b) per suini riproduttori di razza pura provenienti dai Paesi terzi: 'Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dalla normativa italiana'".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.P.R. n. 616/1977 da' attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernene norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione; - Il D.M. 9 gennaio 1988, n. 96 (in suppl. ord. alla G.U. n. 74 del 29 marzo 1988, pag. 3), reca: "Importazione di animali riproduttori di razza pura in esenzione da dazio". - Il D.M. 11 gennaio 1988, n. 97 (in suppl. ord. alla G.U. n. 74 del 29 marzo 1988, pag. 4), reca: "Norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonche' del materiale seminale ed ovuli fecondati, provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura". - Il D.M. 5 agosto 1988, n. 360 (in G.U. n. 196 del 22 agosto 1988), reca: "Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonche' del materiale seminale ed ovuli fecondati, provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura". - Il D.M. 14 gennaio 1989 (in G.U. n. 53 del 4 marzo 1989) reca: "Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonche' del materiale seminale ed ovuli fecondati, provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura".