IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 24 luglio
1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'art. 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382;
  Visto  il  decreto  interministeriale  del  9  gennaio 1988, n. 96,
emanato dal Ministro  delle  finanze  di  concerto  con  il  Ministro
dell'agricoltura  e  delle foreste, attuativo, per quanto concerne il
bestiame da riproduzione di razza pura, del regolamento CEE n. 950/68
del  Consiglio  del  28  giugno  1968,  e  successive  modificazioni,
relativo alla tariffa doganale comune;
  Visto  in  particolare  l'art. 6 di detto decreto interministeriale
che prevede la fissazione da parte del Ministero  dell'agricoltura  e
delle  foreste  dei  requisiti  tecnici  e  delle  procedure  per  lo
svolgimento  dei  controlli  sul  bestiame   da   ammettere   tra   i
riproduttori di razza pura;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'agricoltura e delle foreste
dell'11 gennaio 1988, n. 97,  recante  norme  per  l'importazione  ed
esportazione  del  bestiame da riproduzione di razza pura nonche' del
materiale seminale  ed  ovuli  fecondati  provenienti  parimenti  dal
bestiame da riproduzione di razza pura;
  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del
5  agosto  1988,  n.  360,  con  il  quale   sono   state   apportate
modificazioni  ed  integrazioni  al  citato  decreto  ministeriale n.
97/1988;
  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del
14 gennaio 1989 con il quale sono state apportate ulteriori modifiche
ed integrazioni all'innanzi indicato decreto ministeriale n. 97/1988;
  Visti  in  particolare  gli allegati 2, 2- bis e 2- ter all'innanzi
indicato decreto ministeriale n. 97/1988 relativi rispettivamente  a:
requisiti del bestiame da riproduzione, norme transitorie;
  Considerata  la necessita' di modificare per la specie suina i gia'
stabiliti requisiti per l'importazione dei soggetti  riproduttori  di
razza pura e relativo materiale riproduttivo, al fine di adeguare gli
stessi  alle  nuove  realta'  legate  al  progresso   della   ricerca
scientifica e tecnologica in materia di riproduzione;
  Considerata  inoltre  la  necessita' di modificare le gia' previste
norme transitorie per  l'importazione  dei  bovini  di  razza  Bruna,
Grigio  Alpina,  Pezzata  Rossa e Pinzgau, al fine di salvaguardare i
tradizionali scambi con i Paesi limitrofi;
  Ritenuto  quindi  di  dover  integrare  e modificare in tal senso i
suddetti allegati  al  piu'  volte  citato  decreto  ministeriale  n.
97/1988;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Nell'allegato 2 al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988,
recante: "Requisiti  del  bestiame  da  riproduzione  di  razza  pura
nonche'   del  materiale  seminale  ed  ovuli  fecondati  provenienti
parimenti dal bestiame da riproduzione di  razza  pura  da  ammettere
all'importazione",  titolo  I.  Riproduttori  di razza pura, l'intero
testo relativo alla voce "Suini" viene sostituito dal seguente:
"1. Identificazione.
  Tutti  i soggetti dovranno essere identificati con apposito sistema
(placca, tatuaggio, marcatura  a  tacche,  marca  auricolare,  schema
grafico   della   pezzatura)  dal  numero  di  iscrizione  nel  libro
genealogico estero riconosciuto.
2. Requisiti minimi.
   A) Paesi CEE:
   sono richiesti i requisiti genealogici e attitudinali previsti nel
quadro dell'applicazione della direttiva n. 88/661/CEE del Consiglio,
del  19 dicembre 1988, ed in particolare quelli stabiliti all'art. 4,
comma 2, della medesima direttiva n. 88/661/CEE ed agli articoli 1  e
2 della decisione della commissione CEE del 18 luglio 1989.
   B) Paesi terzi:
    a) eta' non inferiore agli otto mesi;
    b)  requisiti  genealogici, morfologici e funzionali previsti dal
regolamento del libro genealogico italiano;
    c)  le  valutazioni  dei  controlli  funzionali e genetici devono
essere superiori ai risultati medi italiani  rilevati  nel  Paese  di
origine  nello  stesso  tipo  di  controllo  e  riferito all'anno del
controllo medesimo.
3. Documentazione.
  Certificato  genealogico  rilasciato dall'organizzazione competente
riconosciuta ufficialmente indicata nell'allegato I.
  Nel   certificato   genealogico   devono   figurare   le   seguenti
indicazioni:
   organismo che rilascia il certificato;
   denominazione del libro genealogico;
   numero d'iscrizione nel libro genealogico;
   data di rilascio del certificato;
   sistema di identificazione;
   identificazione;
   data di nascita;
   razza;
   sesso;
   nome ed indirizzo dell'allevatore;
   nome ed indirizzo del proprietario;
   genealogia  (genitori  e  nonni e relativi numeri d'iscrizione nel
libro genealogico);
   risultati dei controlli dell'attitudine ed i risultati aggiornati,
con indicazione della loro  origine,  della  valutazione  del  valore
genetico,  effettuati sull'animale stesso nonche' sui suoi genitori e
nonni;
   data   e  firma  (nome  e  qualifica  del  firmatario  in  lettere
maiuscole).
  Qualora  le  suddette indicazioni siano esistenti in piu' documenti
le autorita' competenti dello Stato esportatore devono attestare  che
le  indicazioni  medesime  figurano in tali documenti, utilizzando la
formula seguente:
    a)  per  suini  riproduttori  di  razza  pura  oggetto  di scambi
intracomunitari:
   'Il  sottoscritto  attesta  che  in  questi  documenti figurano le
indicazioni previste dall'art. 1 della decisione n. 89/503/CEE  della
commissione';
    b)  per  suini  riproduttori  di razza pura provenienti dai Paesi
terzi:
   'Il  sottoscritto  attesta  che  in  questi  documenti figurano le
indicazioni previste dalla normativa italiana'".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  D.P.R. n. 616/1977 da' attuazione della delega di
          cui  all'art.  1  della  legge  22  luglio  1975,  n.  382,
          concernene     norme     sull'ordinamento    regionale    e
          sull'organizzazione della pubblica amministrazione;
             -  Il  D.M.  9  gennaio 1988, n. 96 (in suppl. ord. alla
          G.U. n. 74 del 29 marzo 1988, pag. 3), reca:  "Importazione
          di  animali  riproduttori  di  razza  pura  in esenzione da
          dazio".
             -  Il  D.M.  11 gennaio 1988, n. 97 (in suppl. ord. alla
          G.U. n. 74 del 29 marzo 1988, pag.  4),  reca:  "Norme  per
          l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione
          di razza pura, nonche'  del  materiale  seminale  ed  ovuli
          fecondati,    provenienti   parimenti   dal   bestiame   da
          riproduzione di razza pura".
             -  Il  D.M. 5 agosto 1988, n. 360 (in G.U. n. 196 del 22
          agosto  1988),  reca:  "Modificazioni  ed  integrazioni  al
          decreto  ministeriale 11 gennaio 1988, n. 97, recante norme
          per  l'importazione  ed  esportazione   del   bestiame   da
          riproduzione  di razza pura, nonche' del materiale seminale
          ed ovuli fecondati, provenienti parimenti dal  bestiame  da
          riproduzione di razza pura".
             -  Il  D.M.  14  gennaio 1989 (in G.U. n. 53 del 4 marzo
          1989)  reca:   "Ulteriori  modifiche  ed  integrazioni   al
          decreto  ministeriale 11 gennaio 1988, n. 97, recante norme
          per  l'importazione  ed  esportazione   del   bestiame   da
          riproduzione  di razza pura, nonche' del materiale seminale
          ed ovuli fecondati, provenienti parimenti dal  bestiame  da
          riproduzione di razza pura".