IL MINISTRO DELL'INTERNO
                                   A tutte le amministrazioni
                                  comunali e provinciali;
                                  A tutte le comunita' montane;
                                  Ai prefetti della Repubblica;
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  province   autonome   di  Trento  e
                                  Bolzano;
                                  Al presidente della giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta;
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Corte dei conti:
                                    - Ufficio controllo atti
                                  Ministero dell'interno;
                                    - Sezione enti locali;
                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Ragioneria  generale  dello Stato -
                                  I.G.B.;
                                  Al Ministero del bilancio e della
                                  programmazione economica;
                                  Al commissario dello Stato nella
                                  regione siciliana;
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda;
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia;
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario;
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta;
                                  Agli  uffici regionali di riscontro
                                  amministrativo     del    Ministero
                                  dell'interno  presso  le prefetture
                                  dei capoluoghi di regione;
                                  Alla Scuola superiore
                                  dell'Amministrazione dell'interno.
(Paragrafo) 1. PREMESSA.
  L'attivita'  di  investimento  degli enti locali per l'anno 1989 e'
regolata   da   apposite   disposizioni   recate   dall'art.   4  del
decreto-legge  2  marzo  1989,  n. 65, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  26  aprile 1989, n. 155, nonche' dagli articoli 21 e 22
del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n. 66, convertito dalla legge 24
aprile 1989, n. 144.
  Le  suddette  norme  oltre a confermare il sistema di contribuzione
erariale  per gli investimenti hanno introdotto innovazioni specie in
merito alla quantificazione del concorso erariale.
  Si ritiene opportuno pertanto fornire i seguenti chiarimenti.
(Paragrafo) 2. NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MUTUI.
  Oltre  alla riduzione del concorso erariale la cui illustrazione e'
rimandata  al  successivo  paragrafo  3, le disposizioni citate nella
premessa  hanno  introdotto  l'obbligo  di  deliberazione  del  piano
finanziario per l'assunzione dei mutui.
  Tale adempimento, a carattere obbligatorio, ha il precipuo scopo di
accertare  preventivamente  la  capacita'  dei  bilanci degli enti di
sostenere le spese derivanti da nuovi investimenti al fine di evitare
che  tali  spese, se non programmate, divengano cause di squilibrio e
di indebitamento.
  E'  ovvio, infatti, che la realizzazione di nuove opere determina a
carico  dei  bilanci  degli  enti  locali  maggiori spese per la loro
gestione  aumentate  dagli  oneri di ammortamento dei mutui contratti
per  il loro finanziamento, coperti solo in parte dalla contribuzione
statale.
  E' necessario, pertanto, verificare con scrupolosita' che gli oneri
da  sostenere  in  dipendenza di nuovi investimenti siano compatibili
con le risorse degli enti.
  Sull'argomento,  la  Cassa  depositi e prestiti, con circolare 1168
del maggio 1989 ha gia' fornito tutte le istruzioni necessarie per la
redazione del piano stesso ai fini dell'accesso al proprio credito.
  E' ovvio, pero', che l'obbligo della redazione del piano e'
  applicabile   anche   per  gli  investimenti  finanziati  da  altri
  istituti.
Di conseguenza, nel produrre il certificato relativo ai mutui
contratti  nel 1989, gli enti per beneficiare del contributo erariale
dovranno  allegare  un'attestazione  a  firma  del  segretario  e del
ragioniere   nella   quale  dovra'  essere  attestato  che  il  piano
finanziario  dimostrante  l'effettiva  possibilita'  di pagamento sia
delle  rate  di  ammortamento  dei  mutui  per  i  quali  si richiede
l'intervento erariale, sia delle maggiori spese di gestione, e' stato
approvato, citando gli estremi della deliberazione consiliare.
(Paragrafo) 3. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO ERARIALE.
  Prioritariamente  la  quantificazione  del  contributo  erariale si
estrinseca  nella diminuzione del limite massimo capitario che, sulla
base  della  disposizione  introdotta dal comma 1 dell'art. 21, per i
mutui contratti nell'anno 1989 e' il seguente:
   per  i  comuni:  il  limite massimo accordabile e' di L. 7.930 per
abitante  maggiorato  di  una  quota  fissa  per  i  soli  comuni con
popolazione fino a 19.999 abitanti, pari a:
    L.  13.000.000  per  i  comuni  con popolazione inferiore a 1.000
abitanti;
    L.  15.000.000  per  i  comuni  con  popolazione da 1.000 a 1.999
abitanti;
    L.  18.000.000  per  i  comuni  con  popolazione da 2.000 a 2.999
abitanti;
    L.  20.000.000  per  i  comuni  con  popolazione da 3.000 a 4.999
abitanti;
    L.  22.000.000  per  i  comuni  con  popolazione da 5.000 a 9.999
abitanti;
    L.  25.000.000  per  i  comuni con popolazione da 10.000 a 19.999
abitanti;
   per le province: la legge autorizza la contribuzione massima di L.
1.241 per abitante;
   per  le  comunita' montane: il limite massimo accordabile e' di L.
1.261 per abitante residente in territorio montano.
  Per  il  dato relativo alla popolazione dei comuni e delle province
si  deve fare riferimento ai dati ISTAT risultanti al 31 dicembre del
punultimo  anno  antecedente  quello  di  contrazione (1987) e per le
comunita' montane ai dati forniti dall'UNCEM.
  Come  stabilito  per  gli anni precedenti anche le quote attribuite
per  l'anno  1989  e  non impegnate possono essere utilizzate solo ed
esclusivamente nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. Ne
consegue  che,  nel  caso  in  cui le disponibilita' in argomento non
verranno  utilizzate  dall'ente  entro il termine sopra previsto, non
potranno piu' essere richieste a copertura di investimenti futuri.
  All'interno  del limite massimo capitario stabilito per legge viene
riconfermato  il  meccanismo  di  ricalcolo  della  rata  teorica  di
ammortamento  ma a differenza del passato le nuove norme stabiliscono
un  sistema  differenziato  di  intervento erariale parametrizzato in
relazione  alla  tipologia delle opere da realizzare ed ai criteri di
priorita' fissati dal CIPE.
  La  contribuzione  erariale  sui  mutui  contratti  nell'anno 1989,
pertanto,  e'  commisurata ad una rata di ammortamento costante annua
posticipata  con interesse, rispettivamente, del 5, 6 o 7 per cento a
seconda  degli  interventi  indicati  nelle  lettere  a), b) e c) del
decreto  interministeriale 30 aprile 1989 emanato in attuazione della
delibera  del  CIPE gia' citata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 116 del 20 maggio 1989.
  Ai  fini  del  calcolo  devono  essere  utilizzati  i  coefficienti
indicati nelle tabelle allegate alla presente circolare.
  Come per il passato il contributo erariale viene quantificato sulle
singole  operazioni  di  mutuo e viene erogato per il solo periodo di
ammortamento  di  ciascun  mutuo. Cessa, quindi, con l'estinzione del
prestito.  In  caso di estinzione anticipata, di revoca o di rinuncia
dei  mutui  contratti,  cessa contemporaneamente il concorso statale;
cosi'  come  questo  viene  ridotto  in corrispondenza dell'eventuale
riduzione della somma mutuata.
  Ove il totale delle annualita' di ammortamento ricalcolate ai sensi
di legge superi il massimo accordabile, il contributo su ogni singolo
mutuo  verra'  ridotto  proporzionalmente  fino  alla concorrenza del
plafond di competenza (eventualmente aumentato della parte di massimo
accordabile   dell'esercizio   precedente  non  utilizzato  dall'ente
locale).
  Si ribadisce, inoltre, a chiarimento dei vari quesiti pervenuti che
la  parte di massimo accordabile dell'esercizio 1988, non utilizzata,
va  ad  incrementare il plafond di competenza 1989 e, quindi, ai fini
dell'intervento  erariale  e' vincolata ai principi ed alle modalita'
vigenti  al  momento  dell'utilizzo. Non puo' essere, di conseguenza,
considerata  al  7,7%,  ma  sara' invece ricalcolata al 5, 6 o 7%, in
relazione alla tipologia dell'opera.
(Paragrafo)  4. REQUISITI DEI MUTUI PER L'AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO
ERARIALE.
  Relativamente  alle  modalita'  di accensione dei mutui, nonche' ai
requisiti  essenziali  per  l'ammissibilita'  a  contributo  erariale
restano  in vigore le disposizioni degli anni precedenti per le quali
si  richiamano  le  illustrazioni fornite con le precedenti circolari
emanate  in  materia di mutui. In particolare si richiama quanto gia'
ampiamente illustrato al paragrafo 3 della circolare F.L. 2/88 del 30
gennaio 1988.
  Le  uniche  importanti innovazioni rispetto alle formalita' sancite
in  precedenza  sono quelle della durata minima di ammortamento che a
partire  dai  mutui  contratti  nel  1989  e' stata elevata a 10 anni
nonche' quella che deve trattarsi di mutui direttamente contratti per
investimento.
  Cio' significa che per poter usufruire della contribuzione erariale
i  mutui  devono  essere contratti direttamente da comuni, province e
comunita' montane.
  A  differenza  del passato, quindi, non saranno piu' rimborsati gli
oneri  dei  mutui  contratti  da  soggetti  diversi  ed accollati dai
suddetti enti.
(Paragrafo) 5. MUTUI PER ENTI CON SITUAZIONI DEBITORIE.
  Gli  articoli  24  e  25  del  decreto-legge 66 che disciplinano le
situazioni  debitorie  degli  enti  locali  sanciscono,  tra l'altro,
alcune   disposizioni  in  materia  di  mutui,  per  cui  si  ritiene
necessario   fornire  precisazioni  e  chiarimenti  anche  per  dette
situazioni.
5.1. ENTI CON PIANO DI AUTOFINANZIAMENTO DELLE PASSIVITA'.
  Gli  enti  che  in  presenza  di  situazione  debitoria adottano le
procedure   previste   dall'art.  24  sono  tenuti  a  finanziare  le
situazioni   deficitarie   esclusivamente  con  risorse  proprie  sia
ordinare  che  straordinarie  e,  in  mancanza di quest'ultime, anche
mediante  riduzione di spese correnti per la durata massima di 5 anni
finanziari.
  A   tali   enti   non   e'   assolutamente  consentito,  in  quanto
espressamente  vietato  per  legge,  contrarre  mutui per sanare tali
situazioni debitorie. Il divieto vale, ovviamente, anche per i debiti
per  indennita' di esproprio ad eccezione di quelli di cui alla legge
n. 458/1988.
  Gli  enti che adottano il piano pluriennale di risanamento oltre ai
mutui  con  onere  a  totale  carico dello Stato previsti da speciali
disposizioni,  possono  assumere mutui a carico del proprio bilancio,
fino  ad  un  importo  massimo di L. 150.000 per abitante di capitale
mutuabile  annuo,  entro  i  limiti di indebitamento consentiti dalle
norme in vigore. La limitazione decorre dalla deliberazione del piano
di  rateizzazione  e  si riferisce all'intero importo dei mutui senza
alcuna decurtazione, quale che sia il motivo.
5.2. ENTI IN SITUAZIONI DI DISSESTO.
  Gli  enti  che  per  il proprio risanamento deficitario adottano le
procedure  previste  dall'art.  25,  dopo aver definito il fabbisogno
finanziario  necessario  per la copertura dei debiti fuori bilancio e
dei  disavanzi  possono, per la parte non finanziabile con le risorse
reperite   autonomamente,   chiedere  l'autorizzazione  al  Ministero
dell'interno ad assumere un mutuo.
  Il  mutuo  e'  concesso  dalla  Cassa depositi e prestiti, al tasso
vigente, ed e' ammortizzato in anni venti.
  L'onere  di  ammortamento e' a carico dell'ente che ha l'obbligo di
destinare  a  fronte  del  mutuo,  il  contributo  statale  del fondo
investimenti spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso.
  Il  mutuo  dovra' essere ripartito in piu' esercizi ove le quote di
ammortamento non trovino copertura nel fondo in un solo anno.
  L'onere   di   ammortamento   di  detti  mutui  beneficiera'  della
contribuzione erariale totale.
  Per   i   dieci   anni   successivi   all'approvazione  del  piano,
l'assunzione  dei mutui per investimenti da parte degli enti soggetti
alla  procedura  prevista  dall'art. 25, e' consentita esclusivamente
presso  la  Cassa  depositi  e prestiti, gli istituti di previdenza e
l'Istituto per il credito sportivo e limitatamente alla somma annuale
il  cui  ammortamento  sia  coperto  dal contributo statale del fondo
investimenti che residua dopo la copertura delle rate di ammortamento
dei mutui per il risanamento della situazione debitoria pregressa.
(Paragrafo) 6. CERTIFICAZIONE SUI MUTUI CONTRATTI NEL 1989.
  Per  attivare  il  concorso  dello  Stato  sugli  oneri  dei  mutui
contratti nell'anno 1989 i comuni, le province e le comunita' montane
sono  tenuti a presentare entro il termine perentorio del 28 febbraio
1990  apposita certificazione, anche se negativa, su modello conforme
all'allegato   2.  Si  richiama  l'attenzione  sulla  sanzione  della
decadenza prevista per la mancata osservanza del termine.
  Sono  esclusi dalla certificazione analitica i mutui concessi dalla
Cassa  depositi  e  prestiti,  dal Credito sportivo e dalla Direzione
generale  degli  istituti  di  previdenza  in  quanto i dati relativi
saranno  acquisiti  direttamente  attraverso nastri magnetici forniti
dagli stessi istituti.
  Per  una corretta compilazione del certificato occorre indicare con
la  massima  precisione  tutti  i dati identificativi di ogni singolo
mutuo per i quali si raccomanda di attenersi alle indicazioni fornite
al paragrafo 4 della circolare F.L. 2/88 del 30 gennaio 1988.
  Particolare  cura,  poi,  dovra'  essere  posta per quanto concerne
l'indicazione della rata ricalcolata. All'uopo sono state predisposte
tre  colonne  separate nelle quali, a seconda dei casi, dovra' essere
indicato  con  estrema  precisione  l'importo ricalcolato ai sensi di
legge in relazione alla tipologia dell'opera.
  Si  avverte  che  in  presenza di mutui plurimi nel caso uno o piu'
oggetti  degli stessi rientrino in differenti criteri di priorita' e,
conseguentemente,  siano  soggetti  a  diversa  misura  di  ricalcolo
occorrera'  conseguentemente,  siano  soggetti  a  diversa  misura di
ricalcolo  occorrera'  indicare  nella  parte  riservata  ai dati che
contraddistinguono  il mutuo stesso (progressivo, istituto, ecc. fino
alla  colonna  8) un'unica informazione, mentre nella parte riservata
ai  dati  economici  (colonne  dal  21 in poi) i dati dovranno essere
esposti  in modo frazionato secondo la diversa misura dell'intervento
erariale.
  Infine,  nella  colonna riservata alla descrizione del mutuo dovra'
essere   evidenziata   con   estrema   precisione   l'opera   oggetto
dell'investimento  per  la verifica formale ai fini dell'attribuzione
del contributo.
(Paragrafo) 7. VARIAZIONI DI ONERI PER ULTERIORI CONTRIBUZIONI.
  Le  disposizioni  in  vigore  in  materia di mutui prevedono che il
contributo  statale  sugli  investimenti debba necessariamente tenere
conto  di  eventuali  ulteriori  contribuzioni  esterne,  nonche' dei
canoni  di locazione finalizzati per legge sopravvenuti anche dopo la
certificazione originariamente prodotta.
  Pertanto,  in  presenza  di tali ipotesi, e' necessario effettuare,
per i mutui di qualsiasi anno di contrazione, tempestiva segnalazione
a   questo   Ministero   utilizzando   l'apposito   modello  conforme
all'allegato 3.
  La  segnalazione  deve  essere effettuata anche per i mutui assunti
con  i  tre  istituti  preferenziali con esclusione dei contributi in
annualita'  concessi  dallo  Stato  o  dalle  regioni direttamente ai
citati istituti per costituire in tutto od in parte la garanzia.
(Paragrafo) 8. ADEMPIMENTI DEGLI ENTI LOCALI.
  Il   certificato   conforme   all'allegato   modello   deve  essere
presentato,  anche  se  negativo,  alla prefettura della provincia di
appartenenza  e,  per  la Valle d'Aosta, alla presidenza della giunta
regionale entro i termini perentori previsti dalla legge.
  Fa   fede   il  timbro  postale  della  raccomandata.  E'  tuttavia
consigliabile il recapito per le vie brevi, a cura del segretario.
  Il  certificato  nel formato di cm 42 x cm 29,8 va presentato in un
originale  e  una copia conforme, redatto esclusivamente a macchina e
con  la  firma  del  sindaco  o  del presidente, del segretario e del
ragioniere, ove esista.
  Tutti  gli  importi  devono  essere  espressi  in  migliaia di lire
ottenuti per troncamento delle ultime tre cifre.
  All'originale del certificato deve essere acclusa la copia conforme
delle  deliberazioni  di  assunzione dei mutui, la copia dei relativi
contratti  nonche' l'attestazione riguardante il piano finanziario e,
per le comunita' montane, la copia del programma di sviluppo zonale o
del   programma   stralcio   che  prevede  l'opera  con  gli  estremi
dell'approvazione regionale.
(Paragrafo) 9. ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE.
  Come  per il passato, si ribadisce la necessita' di assicurare agli
enti  locali la massima collaborazione e disponibilita' ai fini della
soluzione dei problemi posti dall'applicazione della normativa di cui
trattasi.  Di  conseguenza  le  prefetture  dovranno  organizzare  un
puntuale servizio di collegamento e soprattutto di assistenza.
  Copia  della  circolare,  il  modulo del certificato e gli allegati
devono  essere  consegnati  ai segretari degli enti che devono essere
convocati  in  un'apposita  riunione  di  servizio nella quale devono
essere illustrate le presenti istruzioni e deve essere dato opportuno
rilievo  alla  necessita'  di  una  puntuale osservanza dei termini e
modalita'.
  I certificati devono essere sottoposti ad attento controllo sotto
  l'aspetto   contabile,   formale   e   giuridico   verificando   in
   particolare:
che siano debitamente intestati, codificati, sottoscritti,
compilati  a  macchina e muniti del bollo dell'ente, in modo da poter
essere sottoposti a sistemi di memorizzazione automatica;
   che   gli   importi  siano  espressi  in  migliaia  di  lire,  con
troncamento delle ultime tre cifre;
   che  siano state osservate le istruzioni relative alla contrazione
del mutuo, alla deliberazione del piano finanziario ed alla redazione
del certificato;
   che  siano  state  correttamente  indicate  le  codifiche relative
all'istituto  mutuante  ed  al  tipo  di  opera  in base all'apposita
classificazione;
   che,  ove ricorra il caso, siano compilati i modelli relativi alla
specifica delle opere plurime.
  Eventuali   correzioni  sono  ammissibili  solo  se  opportunamente
autenticate.
  Le  certificazioni  devono  essere  inoltre  sottoposte a controllo
sulla  base  della  documentazione  allegata,  al  fine  di accertare
l'esistenza  dei  requisiti  tassativamente  previsti  per  legge per
l'ammissibilita'  dei  mutui  al contributo erariale nonche' l'esatta
quantificazione   del   contributo   ricalcolato  in  relazione  alla
tipologia dell'opera.
  La  liquidazione deve essere disposta per tutti i mutui ammissibili
ad  esclusione  di quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti,
con  la  Direzione  generale  degli  istituti  di  previdenza  e  con
l'Istituto  per  il  credito  sportivo.  Qualora l'importo dell'onere
ammissibile a contributo, indicato nel totale complessivo (lettera c)
della  colonna  30  del  certificato,  tolti i mutui contestati e non
ammessi   al   sostegno   erariale,  sia  superiore  all'importo  del
contributo  massimo  accordabile risultante dal frontespizio, i mutui
contratti    con   istituti   diversi   dovranno   essere   liquidati
proporzionalmente al fondo a disposizione degli enti.
  L'esclusione  per  i  mutui  non ritenuti ammissibili va notificata
agli enti con lettera motivata con la quale devono essere invitate le
amministrazioni  interessate  a  produrre  eventuali  controdeduzioni
entro il termine di dieci giorni.
  Sia la citata comunicazione che le eventuali controdeduzioni devono
essere trasmesse a questo Ministero.
  Gli   originali  dei  certificati,  muniti  del  bollo  d'arrivo  e
debitamente liquidati, vanno trasmessi a questo Ministero entro il 30
marzo 1990 con plichi separati, distintamente per:
   1)  enti  che  richiedono  il  contributo  per  i  mutui contratti
nell'anno 1989;
   2) enti che non richiedono il contributo per i mutui contratti nel
1989;
   3)  enti  che  hanno  attivato  contestazioni alle decisioni della
prefettura.
  Ciascun plico deve essere riepilogato nell'apposito elenco conforme
all'allegato 4.
  Una  copia  dei  certificati deve essere trattenuta agli atti della
prefettura.
  Per  gli enti della Valle d'Aosta i cennati adempimenti sono svolti
dal competente organo regionale.
  Si  raccomanda  l'esatta e puntuale applicazione delle disposizioni
contenute   nella   presente  circolare  e  si  resta  in  attesa  di
assicurazione.
                                               p. Il Ministro: FAUSTI