IL MINISTRO DELL'INTERNO A tutte le amministrazioni comunali e provinciali; A tutte le comunita' montane; Ai prefetti della Repubblica; Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano; Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta; e, per conoscenza: Alla Corte dei conti: - Ufficio controllo atti Ministero dell'interno; - Sezione enti locali; Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B.; Al Ministero del bilancio e della programmazione economica; Al commissario dello Stato nella regione siciliana; Al rappresentante del Governo nella regione sarda; Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia; Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario; Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta; Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione; Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno. (Paragrafo) 1. PREMESSA. L'attivita' di investimento degli enti locali per l'anno 1989 e' regolata da apposite disposizioni recate dall'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, nonche' dagli articoli 21 e 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Le suddette norme oltre a confermare il sistema di contribuzione erariale per gli investimenti hanno introdotto innovazioni specie in merito alla quantificazione del concorso erariale. Si ritiene opportuno pertanto fornire i seguenti chiarimenti. (Paragrafo) 2. NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MUTUI. Oltre alla riduzione del concorso erariale la cui illustrazione e' rimandata al successivo paragrafo 3, le disposizioni citate nella premessa hanno introdotto l'obbligo di deliberazione del piano finanziario per l'assunzione dei mutui. Tale adempimento, a carattere obbligatorio, ha il precipuo scopo di accertare preventivamente la capacita' dei bilanci degli enti di sostenere le spese derivanti da nuovi investimenti al fine di evitare che tali spese, se non programmate, divengano cause di squilibrio e di indebitamento. E' ovvio, infatti, che la realizzazione di nuove opere determina a carico dei bilanci degli enti locali maggiori spese per la loro gestione aumentate dagli oneri di ammortamento dei mutui contratti per il loro finanziamento, coperti solo in parte dalla contribuzione statale. E' necessario, pertanto, verificare con scrupolosita' che gli oneri da sostenere in dipendenza di nuovi investimenti siano compatibili con le risorse degli enti. Sull'argomento, la Cassa depositi e prestiti, con circolare 1168 del maggio 1989 ha gia' fornito tutte le istruzioni necessarie per la redazione del piano stesso ai fini dell'accesso al proprio credito. E' ovvio, pero', che l'obbligo della redazione del piano e' applicabile anche per gli investimenti finanziati da altri istituti. Di conseguenza, nel produrre il certificato relativo ai mutui contratti nel 1989, gli enti per beneficiare del contributo erariale dovranno allegare un'attestazione a firma del segretario e del ragioniere nella quale dovra' essere attestato che il piano finanziario dimostrante l'effettiva possibilita' di pagamento sia delle rate di ammortamento dei mutui per i quali si richiede l'intervento erariale, sia delle maggiori spese di gestione, e' stato approvato, citando gli estremi della deliberazione consiliare. (Paragrafo) 3. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO ERARIALE. Prioritariamente la quantificazione del contributo erariale si estrinseca nella diminuzione del limite massimo capitario che, sulla base della disposizione introdotta dal comma 1 dell'art. 21, per i mutui contratti nell'anno 1989 e' il seguente: per i comuni: il limite massimo accordabile e' di L. 7.930 per abitante maggiorato di una quota fissa per i soli comuni con popolazione fino a 19.999 abitanti, pari a: L. 13.000.000 per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti; L. 15.000.000 per i comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti; L. 18.000.000 per i comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti; L. 20.000.000 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti; L. 22.000.000 per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti; L. 25.000.000 per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti; per le province: la legge autorizza la contribuzione massima di L. 1.241 per abitante; per le comunita' montane: il limite massimo accordabile e' di L. 1.261 per abitante residente in territorio montano. Per il dato relativo alla popolazione dei comuni e delle province si deve fare riferimento ai dati ISTAT risultanti al 31 dicembre del punultimo anno antecedente quello di contrazione (1987) e per le comunita' montane ai dati forniti dall'UNCEM. Come stabilito per gli anni precedenti anche le quote attribuite per l'anno 1989 e non impegnate possono essere utilizzate solo ed esclusivamente nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. Ne consegue che, nel caso in cui le disponibilita' in argomento non verranno utilizzate dall'ente entro il termine sopra previsto, non potranno piu' essere richieste a copertura di investimenti futuri. All'interno del limite massimo capitario stabilito per legge viene riconfermato il meccanismo di ricalcolo della rata teorica di ammortamento ma a differenza del passato le nuove norme stabiliscono un sistema differenziato di intervento erariale parametrizzato in relazione alla tipologia delle opere da realizzare ed ai criteri di priorita' fissati dal CIPE. La contribuzione erariale sui mutui contratti nell'anno 1989, pertanto, e' commisurata ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse, rispettivamente, del 5, 6 o 7 per cento a seconda degli interventi indicati nelle lettere a), b) e c) del decreto interministeriale 30 aprile 1989 emanato in attuazione della delibera del CIPE gia' citata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1989. Ai fini del calcolo devono essere utilizzati i coefficienti indicati nelle tabelle allegate alla presente circolare. Come per il passato il contributo erariale viene quantificato sulle singole operazioni di mutuo e viene erogato per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo. Cessa, quindi, con l'estinzione del prestito. In caso di estinzione anticipata, di revoca o di rinuncia dei mutui contratti, cessa contemporaneamente il concorso statale; cosi' come questo viene ridotto in corrispondenza dell'eventuale riduzione della somma mutuata. Ove il totale delle annualita' di ammortamento ricalcolate ai sensi di legge superi il massimo accordabile, il contributo su ogni singolo mutuo verra' ridotto proporzionalmente fino alla concorrenza del plafond di competenza (eventualmente aumentato della parte di massimo accordabile dell'esercizio precedente non utilizzato dall'ente locale). Si ribadisce, inoltre, a chiarimento dei vari quesiti pervenuti che la parte di massimo accordabile dell'esercizio 1988, non utilizzata, va ad incrementare il plafond di competenza 1989 e, quindi, ai fini dell'intervento erariale e' vincolata ai principi ed alle modalita' vigenti al momento dell'utilizzo. Non puo' essere, di conseguenza, considerata al 7,7%, ma sara' invece ricalcolata al 5, 6 o 7%, in relazione alla tipologia dell'opera. (Paragrafo) 4. REQUISITI DEI MUTUI PER L'AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO ERARIALE. Relativamente alle modalita' di accensione dei mutui, nonche' ai requisiti essenziali per l'ammissibilita' a contributo erariale restano in vigore le disposizioni degli anni precedenti per le quali si richiamano le illustrazioni fornite con le precedenti circolari emanate in materia di mutui. In particolare si richiama quanto gia' ampiamente illustrato al paragrafo 3 della circolare F.L. 2/88 del 30 gennaio 1988. Le uniche importanti innovazioni rispetto alle formalita' sancite in precedenza sono quelle della durata minima di ammortamento che a partire dai mutui contratti nel 1989 e' stata elevata a 10 anni nonche' quella che deve trattarsi di mutui direttamente contratti per investimento. Cio' significa che per poter usufruire della contribuzione erariale i mutui devono essere contratti direttamente da comuni, province e comunita' montane. A differenza del passato, quindi, non saranno piu' rimborsati gli oneri dei mutui contratti da soggetti diversi ed accollati dai suddetti enti. (Paragrafo) 5. MUTUI PER ENTI CON SITUAZIONI DEBITORIE. Gli articoli 24 e 25 del decreto-legge 66 che disciplinano le situazioni debitorie degli enti locali sanciscono, tra l'altro, alcune disposizioni in materia di mutui, per cui si ritiene necessario fornire precisazioni e chiarimenti anche per dette situazioni. 5.1. ENTI CON PIANO DI AUTOFINANZIAMENTO DELLE PASSIVITA'. Gli enti che in presenza di situazione debitoria adottano le procedure previste dall'art. 24 sono tenuti a finanziare le situazioni deficitarie esclusivamente con risorse proprie sia ordinare che straordinarie e, in mancanza di quest'ultime, anche mediante riduzione di spese correnti per la durata massima di 5 anni finanziari. A tali enti non e' assolutamente consentito, in quanto espressamente vietato per legge, contrarre mutui per sanare tali situazioni debitorie. Il divieto vale, ovviamente, anche per i debiti per indennita' di esproprio ad eccezione di quelli di cui alla legge n. 458/1988. Gli enti che adottano il piano pluriennale di risanamento oltre ai mutui con onere a totale carico dello Stato previsti da speciali disposizioni, possono assumere mutui a carico del proprio bilancio, fino ad un importo massimo di L. 150.000 per abitante di capitale mutuabile annuo, entro i limiti di indebitamento consentiti dalle norme in vigore. La limitazione decorre dalla deliberazione del piano di rateizzazione e si riferisce all'intero importo dei mutui senza alcuna decurtazione, quale che sia il motivo. 5.2. ENTI IN SITUAZIONI DI DISSESTO. Gli enti che per il proprio risanamento deficitario adottano le procedure previste dall'art. 25, dopo aver definito il fabbisogno finanziario necessario per la copertura dei debiti fuori bilancio e dei disavanzi possono, per la parte non finanziabile con le risorse reperite autonomamente, chiedere l'autorizzazione al Ministero dell'interno ad assumere un mutuo. Il mutuo e' concesso dalla Cassa depositi e prestiti, al tasso vigente, ed e' ammortizzato in anni venti. L'onere di ammortamento e' a carico dell'ente che ha l'obbligo di destinare a fronte del mutuo, il contributo statale del fondo investimenti spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso. Il mutuo dovra' essere ripartito in piu' esercizi ove le quote di ammortamento non trovino copertura nel fondo in un solo anno. L'onere di ammortamento di detti mutui beneficiera' della contribuzione erariale totale. Per i dieci anni successivi all'approvazione del piano, l'assunzione dei mutui per investimenti da parte degli enti soggetti alla procedura prevista dall'art. 25, e' consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo e limitatamente alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal contributo statale del fondo investimenti che residua dopo la copertura delle rate di ammortamento dei mutui per il risanamento della situazione debitoria pregressa. (Paragrafo) 6. CERTIFICAZIONE SUI MUTUI CONTRATTI NEL 1989. Per attivare il concorso dello Stato sugli oneri dei mutui contratti nell'anno 1989 i comuni, le province e le comunita' montane sono tenuti a presentare entro il termine perentorio del 28 febbraio 1990 apposita certificazione, anche se negativa, su modello conforme all'allegato 2. Si richiama l'attenzione sulla sanzione della decadenza prevista per la mancata osservanza del termine. Sono esclusi dalla certificazione analitica i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dal Credito sportivo e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza in quanto i dati relativi saranno acquisiti direttamente attraverso nastri magnetici forniti dagli stessi istituti. Per una corretta compilazione del certificato occorre indicare con la massima precisione tutti i dati identificativi di ogni singolo mutuo per i quali si raccomanda di attenersi alle indicazioni fornite al paragrafo 4 della circolare F.L. 2/88 del 30 gennaio 1988. Particolare cura, poi, dovra' essere posta per quanto concerne l'indicazione della rata ricalcolata. All'uopo sono state predisposte tre colonne separate nelle quali, a seconda dei casi, dovra' essere indicato con estrema precisione l'importo ricalcolato ai sensi di legge in relazione alla tipologia dell'opera. Si avverte che in presenza di mutui plurimi nel caso uno o piu' oggetti degli stessi rientrino in differenti criteri di priorita' e, conseguentemente, siano soggetti a diversa misura di ricalcolo occorrera' conseguentemente, siano soggetti a diversa misura di ricalcolo occorrera' indicare nella parte riservata ai dati che contraddistinguono il mutuo stesso (progressivo, istituto, ecc. fino alla colonna 8) un'unica informazione, mentre nella parte riservata ai dati economici (colonne dal 21 in poi) i dati dovranno essere esposti in modo frazionato secondo la diversa misura dell'intervento erariale. Infine, nella colonna riservata alla descrizione del mutuo dovra' essere evidenziata con estrema precisione l'opera oggetto dell'investimento per la verifica formale ai fini dell'attribuzione del contributo. (Paragrafo) 7. VARIAZIONI DI ONERI PER ULTERIORI CONTRIBUZIONI. Le disposizioni in vigore in materia di mutui prevedono che il contributo statale sugli investimenti debba necessariamente tenere conto di eventuali ulteriori contribuzioni esterne, nonche' dei canoni di locazione finalizzati per legge sopravvenuti anche dopo la certificazione originariamente prodotta. Pertanto, in presenza di tali ipotesi, e' necessario effettuare, per i mutui di qualsiasi anno di contrazione, tempestiva segnalazione a questo Ministero utilizzando l'apposito modello conforme all'allegato 3. La segnalazione deve essere effettuata anche per i mutui assunti con i tre istituti preferenziali con esclusione dei contributi in annualita' concessi dallo Stato o dalle regioni direttamente ai citati istituti per costituire in tutto od in parte la garanzia. (Paragrafo) 8. ADEMPIMENTI DEGLI ENTI LOCALI. Il certificato conforme all'allegato modello deve essere presentato, anche se negativo, alla prefettura della provincia di appartenenza e, per la Valle d'Aosta, alla presidenza della giunta regionale entro i termini perentori previsti dalla legge. Fa fede il timbro postale della raccomandata. E' tuttavia consigliabile il recapito per le vie brevi, a cura del segretario. Il certificato nel formato di cm 42 x cm 29,8 va presentato in un originale e una copia conforme, redatto esclusivamente a macchina e con la firma del sindaco o del presidente, del segretario e del ragioniere, ove esista. Tutti gli importi devono essere espressi in migliaia di lire ottenuti per troncamento delle ultime tre cifre. All'originale del certificato deve essere acclusa la copia conforme delle deliberazioni di assunzione dei mutui, la copia dei relativi contratti nonche' l'attestazione riguardante il piano finanziario e, per le comunita' montane, la copia del programma di sviluppo zonale o del programma stralcio che prevede l'opera con gli estremi dell'approvazione regionale. (Paragrafo) 9. ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE. Come per il passato, si ribadisce la necessita' di assicurare agli enti locali la massima collaborazione e disponibilita' ai fini della soluzione dei problemi posti dall'applicazione della normativa di cui trattasi. Di conseguenza le prefetture dovranno organizzare un puntuale servizio di collegamento e soprattutto di assistenza. Copia della circolare, il modulo del certificato e gli allegati devono essere consegnati ai segretari degli enti che devono essere convocati in un'apposita riunione di servizio nella quale devono essere illustrate le presenti istruzioni e deve essere dato opportuno rilievo alla necessita' di una puntuale osservanza dei termini e modalita'. I certificati devono essere sottoposti ad attento controllo sotto l'aspetto contabile, formale e giuridico verificando in particolare: che siano debitamente intestati, codificati, sottoscritti, compilati a macchina e muniti del bollo dell'ente, in modo da poter essere sottoposti a sistemi di memorizzazione automatica; che gli importi siano espressi in migliaia di lire, con troncamento delle ultime tre cifre; che siano state osservate le istruzioni relative alla contrazione del mutuo, alla deliberazione del piano finanziario ed alla redazione del certificato; che siano state correttamente indicate le codifiche relative all'istituto mutuante ed al tipo di opera in base all'apposita classificazione; che, ove ricorra il caso, siano compilati i modelli relativi alla specifica delle opere plurime. Eventuali correzioni sono ammissibili solo se opportunamente autenticate. Le certificazioni devono essere inoltre sottoposte a controllo sulla base della documentazione allegata, al fine di accertare l'esistenza dei requisiti tassativamente previsti per legge per l'ammissibilita' dei mutui al contributo erariale nonche' l'esatta quantificazione del contributo ricalcolato in relazione alla tipologia dell'opera. La liquidazione deve essere disposta per tutti i mutui ammissibili ad esclusione di quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo. Qualora l'importo dell'onere ammissibile a contributo, indicato nel totale complessivo (lettera c) della colonna 30 del certificato, tolti i mutui contestati e non ammessi al sostegno erariale, sia superiore all'importo del contributo massimo accordabile risultante dal frontespizio, i mutui contratti con istituti diversi dovranno essere liquidati proporzionalmente al fondo a disposizione degli enti. L'esclusione per i mutui non ritenuti ammissibili va notificata agli enti con lettera motivata con la quale devono essere invitate le amministrazioni interessate a produrre eventuali controdeduzioni entro il termine di dieci giorni. Sia la citata comunicazione che le eventuali controdeduzioni devono essere trasmesse a questo Ministero. Gli originali dei certificati, muniti del bollo d'arrivo e debitamente liquidati, vanno trasmessi a questo Ministero entro il 30 marzo 1990 con plichi separati, distintamente per: 1) enti che richiedono il contributo per i mutui contratti nell'anno 1989; 2) enti che non richiedono il contributo per i mutui contratti nel 1989; 3) enti che hanno attivato contestazioni alle decisioni della prefettura. Ciascun plico deve essere riepilogato nell'apposito elenco conforme all'allegato 4. Una copia dei certificati deve essere trattenuta agli atti della prefettura. Per gli enti della Valle d'Aosta i cennati adempimenti sono svolti dal competente organo regionale. Si raccomanda l'esatta e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare e si resta in attesa di assicurazione. p. Il Ministro: FAUSTI